Interpretazione autentica dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, concernente "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro", sono aggiunti in fine i seguenti commi:
"Ai fini del comma precedente il contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto i beni ivi indicati non costituisce vendita, noleggio o concessione in uso.
Chiunque concede in locazione finanziaria beni assoggettati a qualsiasi forma di omologazione obbligatoria e' tenuto a che detti beni siano accompagnati dalle previste certificazioni o dagli altri documenti richiesti dalla legge. La inosservanza dell'obbligo e' punita ai sensi del successivo articolo 390".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 maggio 1983
PERTINI FANFANI - SCOTTI Visto, il Guardasigilli: DARIDA