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Interpretazione autentica dell'articolo 24 e integrazione e modifica di norme della legge 20 settembre 1980, n. 576, concernente la riforma della previdenza forense.

Art. 1.


La disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 24 della legge 20 settembre 1980, n. 576, deve essere interpretata nel senso che sui redditi prodotti nell'anno 1980 i contributi di cui alla tabella A allegata alla legge 22 luglio 1975, n. 319, si applichino, come per gli anni precedenti, in misura non superiore al 10 per cento.