Autorizzazione a cedere al comune di Praia a Mare il compendio demaniale marittimo ricadente nel comune suddetto, posto sotto la strada statale n. 18 e compreso fra il comune di Tortora e il torrente Fiuzzi di Praia a Mare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
In deroga all'articolo 12 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, e' autorizzata la vendita a trattativa privata a favore del comune di Praia a Mare del compendio demaniale marittimo, da trasferirsi al patrimonio dello Stato con decreto del Ministro della marina mercantile di concerto con il Ministro delle finanze, ricadente nel comune suddetto, riportato in catasto ai fogli 29, 41 e 52, esteso ettari 18 circa e delimitato: a nord dal cosiddetto fosso Fiumarello, a est dalla via F. Giugni e dalla linea di delimitazione del demanio marittimo fino al cosiddetto fosso Fortino, a sud dal fosso Fortino, a ovest dalla rimanente parte del demanio marittimo. Il tutto come indicato nella planimetria allegata alla presente legge.
Art. 2.
Il prezzo di vendita del compendio al comune di Praia a Mare e' determinato dall'ufficio tecnico erariale ed approvato dall'intendenza di finanza competenti per territorio secondo i seguenti criteri:
a) per i singoli lotti in cui siano state realizzate opere stabili e durature, comunque di non facile sgombero, sulla base del doppio del valore in comune commercio del suolo occupato;
b) per le aree non edificate, secondo le norme della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 3.
La vendita di cui all'articolo 1 e' condizionata dall'obbligo del comune di Praia a Mare a:
1) vendere a trattativa privata i lotti di terreno di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 ai singoli occupanti e concessionari, i quali, alla data del 1 dicembre 1981, abbiano realizzato sui terreni medesimi opere stabili e durature e comunque di non facile sgombero, sempre che le opere stesse siano conformi alle prescrizioni dello strumento urbanistico;
2) non maggiorare il prezzo di vendita dei terreni ai privati oltre quello comprensivo delle spese che si sono dovute sostenere in adempimento della presente legge, con esclusione di quelle di cui al n. 3) del presente articolo;
3) destinare, con propri fondi, tutte le aree libere a strade, piazze, zone verdi, parco pubblico attrezzato per attivita' connesse al turismo, servizi sociali, sport, balneazione, botteghe artigiane e d'arte, con vincolo di inalienabilita' per trenta anni dalla data di approvazione del contratto di vendita;
4) sollevare l'amministrazione finanziaria da ogni onere, obbligo e responsabilita' in ordine ai procedimenti giudiziari in corso ed eventuali che dovessero sorgere con gli attuali occupanti dei suoli nonche' in ordine alle pretese dei terzi costruttori;
5) corrispondere all'amministrazione finanziaria tutte le somme dovute a titolo di indennita' e di canoni dagli occupanti e concessionari, e con diritto di rivalsa sui medesimi, fissate nelle seguenti misure:
a) lire 50 a metro quadrato per anno fino al 31 dicembre 1971, per tutte le aree, coperte e scoperte;
b) per il periodo dal 1 gennaio 1972 fino al 31 dicembre 1977 gli importi gia' stabiliti dalle competenti Amministrazioni dello Stato;
c) per il periodo dal 1 gennaio 1978 fino alla data di approvazione del contratto di vendita di cui all'articolo 1, e per ogni semestre compiuto, l'importo pari al due per cento del prezzo che verra' stabilito per l'alienazione dei lotti di terreno secondo i criteri indicati nel precedente articolo 2.
L'inadempimento, anche parziale, di tali condizioni comporta la risoluzione della vendita.
Art. 4.
A richiesta del comune, l'amministrazione finanziaria puo' accordare la rateazione, fino a dieci annualita', del pagamento di non oltre i tre quarti del corrispettivo di cui al precedente articolo 2 e delle somme di cui al numero 5) dell'articolo 3.
Ciascuna annualita' e' maggiorata di interessi calcolati nella misura del dodici per cento.
Al pagamento delle rate relative alle indennita' ed ai canoni arretrati sono tenuti in solido con il comune gli occupanti ed i concessionari dei singoli lotti di terreno.
Art. 5.
E' fatto divieto agli acquirenti dei lotti di alienare a qualsiasi titolo il terreno acquistato ed il relativo diritto di superficie per il periodo di venti anni dalla stipula del contratto.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1983
PERTINI FANFANI Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Allegato
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Parte di provvedimento in formato grafico
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