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Protezione delle radiocomunicazioni relative all'assistenza ed alla sicurezza del volo.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli impianti di telecomunicazione non debbono causare emissioni, radiazioni o induzioni tali da compromettere sia il funzionamento dei servizi di radionavigazione sia la sicurezza delle operazioni di volo.

Art. 2.


L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni effettua, servendosi dei circoli delle costruzioni telegrafiche e telefoniche e dei servizi ispettivi, anche mediante l'accesso ai locali, autorizzato dall'autorita' giudiziaria, controlli e verifiche sugli impianti di cui all'articolo 1 a seguito di segnalazioni di disturbi nocivi, secondo modalita' concordate con l'Azienda autonoma di assistenza al volo per il traffico aereo generale e con l'Ispettorato delle telecomunicazioni per l'assistenza al volo.
Gli accertamenti sono intesi ad assicurare che le bande di frequenze 74,8 - 75,2 MHz, 108 - 136 MHz, 138 - 144 MHz, 230 - 400 MHz, 590 - 606 MHz, 960 - 1215 MHz, 1250 - 1350 MHz, e quante altre saranno destinate alle necessita' di radiocomunicazione e radioassistenza relative al traffico aereo, non subiscano interferenze.

Art. 3.


In caso di inosservanza del divieto di cui all'articolo 1, accertata sentendo anche il titolare dell'impianto, l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ordina che vengano immediatamente eliminate le cause delle interferenze e applica la sanzione amministrativa da lire 2 milioni a lire 10 milioni.
Qualora il titolare dell'impianto non ottemperi all'ordine di cui al precedente comma, la stessa Amministrazione dispone la sospensione della concessione od autorizzazione, ove esistano, e procede alla disattivazione d'ufficio od eventualmente al sequestro, preventivamente autorizzato dall'autorita' giudiziaria.
Nei casi di assoluta urgenza l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni puo' procedere, con provvedimento motivato, alla temporanea disattivazione o eventualmente al sequestro dell'impianto, dandone immediata notizia all'autorita' giudiziaria per la convalida.

Art. 4.


L'accoglimento della domanda di riattivazione o di dissequestro dell'impianto e' subordinato all'accertamento dell'avvenuta eliminazione delle cause che hanno provocato i disturbi di cui all'articolo 1 ed e' adottato non oltre trenta giorni dalla domanda stessa.
Trascorso il predetto termine senza che si sia avuta la pronuncia dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, quest'ultima provvede al dissequestro dell'impianto e ne autorizza la riattivazione.
Nel caso di sequestro l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e' tenuta a consentire l'accesso all'impianto ai soli fini dell'adeguamento tecnico per la rimozione delle cause dei disturbi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 aprile 1983
PERTINI FANFANI - GASPARI - ROGNONI - DARIDA - LAGORIO - CASALINUOVO Visto, il Guardasigilli: DARIDA