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Regolamentazione della posizione assicurativa delle aziende artigiane presso l'INAIL.

Art. 1.


E' fissata al primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge la decorrenza degli obblighi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali per quegli artigiani senza dipendenti e societa' fra artigiani senza dipendenti che non vi abbiano ottemperato ai sensi del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a condizione che gli stessi presentino alla sede dell'INAIL territorialmente competente la denuncia di esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.