N NORME. red.it

Aggiornamento della legge 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennita' operative del personale militare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.

Area di applicazione


In relazione alla peculiarita' dei doveri che distinguono la condizione militare nelle sue varie articolazioni, determinando uno speciale stato giuridico, di carriera e di impiego contrassegnato da particolari requisiti di idoneita' psico-fisica, dalla assoluta e permanente disponibilita' al servizio ed alla mobilita' di lavoro e di sede, dalla specialita' della disciplina, dalla selettivita' dell'avanzamento e dalla configurazione dei limiti di eta', al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica compete un peculiare trattamento economico. In particolare, quale compenso per il rischio, per i disagi e per le responsabilita' connessi alle diverse situazioni di impiego derivanti dal servizio sono istituite le indennita' di impiego operativo di cui alla presente legge.
Il Ministro della difesa, entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal 1983, e' tenuto a presentare al Parlamento una relazione sull'organico del personale militare in servizio alla predetta data, ripartito per forza armata, per grado e per posizione di stato, nonche' sugli oneri delle retribuzioni del personale militare, come sopra ripartito.

Art. 2.

Indennita' di impiego operativo


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, salvo i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6, primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l'indennita' mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall'annessa tabella I per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000 per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati.
Per gli ufficiali e per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, comandati a prestare servizio presso l'Arma dei carabinieri e il Corpo della guardia di finanza, e' fatta salva la possibilita' di optare, a domanda, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per l'indennita' mensile per servizio di istituto prevista dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni.
A detto personale e' attribuito altresi', qualora ne ricorrano i presupposti, il compenso per lavoro straordinario, di cui all'articolo 63 della legge 1 aprile 1981, n. 121, nella stessa misura prevista per il personale dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza. ((3))
AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 3) che " La maggiorazione percentuale annua dell'indennita' di impiego operativo, determinata dall'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, per le particolari condizioni di impiego previste dallo stesso comma in un ventesimo della differenza percentuale tra l'indennita' percepita e quella di cui all'art. 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' stabilita in 1,75 per cento e si applica al personale che ha prestato
servizio presso i suddetti enti."

Art. 3.

Indennita' d'impiego operativo per reparti di campagna


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I:
corpi d'armata;
divisioni;
brigate e aerobrigate;
stormi e reparti di volo equivalenti;
gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo;
reparti elicotteri e reparti antisom;
reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati;
reparti intercettori teleguidati (IT);
comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere;
unita' di controllo operativo e unita' di scoperta;
centrali e centri operativi in sede protetta;
unita' di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unita', aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna.(3) (6) (6a) ((10))
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennita' mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (3) (5) Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unita' di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unita', unita', reparti e supporti di cui al secondo comma. (5)

AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1 che presta servizio presso i comandi, i reparti e le unita' di campagna appresso indicati, impiegati nell'ambito di grandi unita' di pronto intervento nazionali ed internazionali:
brigate;
reggimenti (esclusi quelli scolastico-addestrativi e logistici);
battaglioni (esclusi quelli scolastico-addestrativi);
gruppi, gruppi squadroni e squadroni (esclusi quelli logistici);
forze speciali - reparti anfibi - reparti mobili;
reparti bonifica ordigni esplosivi,
le misure percentuali previste ai commi 1 e 2 dell'art. 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in 115 e 125 sono elevate a 135 e, cosi' riderterminate, non sono cumulabili con l'indennita' supplementare di prontezza operativa di cui all'art. 8, comma 2, della predetta legge n. 78/1983. Con decreto del Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della Difesa, di concerto con il Ministro del tesoro sono annualmente determinati i contingenti massimi del personale destinatario della misura sopra prevista".

AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto (con l'art. 5, comma 7) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso gli enti centrali, territoriali e le scuole spetta l'indennita' mensile di impiego operativo prevista dall'articolo 3 della legge sulle indennita' operative nella misura del 115% di quella stabilita dalla tabella di cui al comma 1, ove piu' favorevole dell'indennita' di impiego operativo di base con le maggiorazioni percentuali annue spettanti ai sensi del comma 4.";ha inoltre disposto (con l'art. 5, comma 8) che "a decorrere dal luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' di cui al presente articolo, comma 2, percepita dal personale in servizio presso i reparti delle truppe alpine, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 11 settembre 2007, n. 171, ha disposto (con l'art. 6,comma 3) che "A decorrere dal 1° settembre 2007 l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 120 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' operativa di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 125 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 9, comma 4) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, agli Ufficiali e ai Sottufficiali e Volontari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso di abilitazione per il controllo dello spazio marittimo, in servizio presso i Centri di Controllo dello Spazio Marittimo (Vessel Traffic Services) di cui all'articolo 5, della legge 7 marzo 2001, n. 51, l'indennita' di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 140 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".
Ha inoltre disposto (con l'art. 13, comma 20) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022 al personale militare in servizio presso le unita' dei bersaglieri, l'indennita' mensile di impiego operativo di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 160 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

Art. 4.

Indennita' di imbarco


Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennita' mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianita' di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. (5)
Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili.
Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennita' mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili.
Le indennita' di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorche' non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto.
((6a))
AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R. 13 giugno 2002, n. 163, ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 9) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale dell'indennita' mensile d'imbarco, di cui all'articolo 4, comma 1, della legge sulle indennita' operative, percepita dal personale imbarcato sulle unita' di seconda linea dipendenti dal Comando forze da pattugliamento per la sorveglianza e la difesa costiera (COMFORPAT), e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 12) che "A decorrere dal 1 luglio 2002 la misura percentuale prevista nella colonna I della tabella III allegata alla legge sulle indennita' operative e all'articolo 4, comma 2, del biennio economico Forze armate 1996-1997 e' elevata al 150 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base";
- (con l'art. 5, comma 14) che " A decorrere dal 1 luglio 2002 le misure percentuali delle indennita' previste all'articolo 4, commi 1 e 2, della legge sulle indennita' operative sono elevate rispettivamente a 183 e 233 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 5) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcato su unita' navali dipendenti dal Comando delle Forze di Contromisure Mine (COMFORDRAG), l'indennita' operativa di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' elevata al 190 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".

Art. 5.

Indennita' di aeronavigazione


Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attivita' di volo. Tale indennita' e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attivita' di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonche' a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attivita' aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennita' e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unita' aeree.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attivita' di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennita' mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualita' di paracadutista presso unita' paracadutisti, spetta l'indennita' mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianita' di effettivo servizio presso le anzidette unita', in funzione di paracadutista.
Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennita' mensile di aeronavigazione nella misura di lire 160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili con le indennita' per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri.
Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unita' paracadutisti, ma che svolgano l'attivita' annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, e' dovuta per una volta nell'anno solare una mensilita' dell'indennita' percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unita' ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.

Art. 6.

Indennita' di volo


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.
Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennita' mensile di volo nella misura di lire 140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennita' per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennita' mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III.
Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalita' di corresponsione l'indennita' mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti.

Art. 7.

Indennita' per il controllo dello spazio aereo


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta, in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennita' speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella.

Art. 8.

Indennita' supplementare di marcia e prontezza operativa


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 8 ore, spetta l'indennita' supplementare di marcia nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e alla anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (3) ((10))
COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R 16 MARZO 1999, N. 255.
Agli allievi delle accademie militari, agli allievi ufficiali di complemento, agli allievi sottufficiali, ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica le indennita' di cui ai commi precedenti sono corrisposte nella misura mensile di lire 90.000 e ai graduati e militari di truppa in servizio di leva delle predette forze armate nella misura mensile di lire 60.000.
AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4,comma 2)che "A decorrere dal 1 gennaio 1997, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la misura mensile dell'indennita' supplementare di marcia prevista dall'art. 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e ridotta dal 180 al 150 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78, come sostituita dall'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394."

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 21) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare, limitatamente ai giorni di effettivo servizio collettivo, in drappelli di almeno 10 uomini compresi i militari di truppa, fuori dall'ordinaria sede di servizio, per la durata di almeno 4 ore, comprese le attivita' formative, spetta l'indennita' supplementare di marcia, di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' d'impiego operativo di base".

Art. 9.

Indennita' supplementare per truppe da sbarco, per unita' anfibie e per incursori subacquei


Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina dell'Aeronautica in servizio presso unita' da sbarco o anfibie, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. (6a)
Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, spetta un'indennita' supplementare mensile nella misura del 180 per cento della indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
La stessa indennita' supplementare spetta anche agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i predetti reparti, centri e nuclei, ma non in possesso del brevetto di incursore o di subacqueo o di aerosoccorritore, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni. ((10))
Ai graduati e militari di truppa e' corrisposta l'indennita' supplementare mensile nelle misure di:
lire 48.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 36.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al primo comma;
lire 90.000 per i volontari e per quelli a ferma speciale o raffermati o in servizio continuativo e lire 60.000 per quelli in servizio di leva, nelle condizioni di cui al secondo comma.

AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 8) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, per il personale di cui all'articolo 1 del presente decreto, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' cosi' disciplinata: «Al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso unita' di fanteria con capacita' anfibia o unita' da sbarco o anfibie, non in possesso dell'abilitazione anfibia, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni, spetta una indennita' supplementare nella misura mensile del 60 per cento della indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto. In alternativa, qualora piu' favorevole, per il solo personale in possesso di abilitazione anfibia, spetta una indennita' supplementare mensile in misura pari al 40 per cento dell'indennita' di impiego operativo di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto»".

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 3) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare in possesso di brevetto militare di incursore o operatore subacqueo e in servizio presso reparti incursori e subacquei, nonche' presso centri e nuclei aerosoccorritori, l'indennita' di cui all'articolo 9, comma 2, della legge 23 marzo 1983, n. 78 e' rideterminata nella misura del 190 per cento della indennita' d'impiego operativo di base, stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare".

Art. 10.

Indennita' supplementare di comando navale, di mancato alloggio e di fuori sede


Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica quando in comando di singole unita' o gruppi di unita' navali spetta, per il periodo di percezione dell'indennita' di cui all'articolo 4, un'indennita' supplementare mensile di comando navale nella misura del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennita' di cui al comma precedente spetta altresi' agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni e responsabilita' corrispondenti. I destinatari della predetta indennita' saranno determinati, su proposta del capo di stato maggiore della difesa con decreto del Ministro della difesa da emanare di concerto con il Ministro del tesoro.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, imbarcati su navi in armamento o in riserva quando non possono alloggiare a bordo della propria unita', limitatamente alle giornate in cui debbono prendere alloggio a terra non fornito dall'amministrazione, spetta un'indennita' supplementare di mancato alloggio nella misura mensile del 70 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; tale indennita' e' dovuta anche agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in allestimento, quando non possono alloggiare a bordo della nave appoggio, e agli ufficiali e sottufficiali imbarcati su navi in armamento quando non possono raggiungere il bordo perche' la nave e' in crociera, sempre che non spetti l'indennita' di missione.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore a 8 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede nella misura mensile del 180 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione, per un massimo di 60 giorni consecutivi a decorrere dall'ultima navigazione effettuata. ((10))
L'indennita' di cui al comma precedente e' corrisposta, con le stesse limitazioni e modalita', nella misura mensile di lire 90.000 ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 60.000 ai graduati e militari di truppa in servizio di leva nelle predette forze armate.

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 22) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale militare imbarcato su navi militari in armamento e in allestimento e' corrisposta nei giorni di navigazione, purche' di durata non inferiore alle 4 ore continuative, l'indennita' supplementare di fuori sede, di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 23 marzo 1983, n. 78, nella misura mensile del 280 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base. Tale indennita' e' corrisposta altresi' nei giorni di sosta quando la nave si trova fuori dalla sede di assegnazione".

Art. 11.

Indennita' supplementari per servizio idrografico e per particolari incarichi espletati a bordo delle unita' navali


Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su unita' navali impegnate nelle campagne idrografiche, cablografiche e per il servizio dei fari, fanali e segnalazioni marittime spetta, limitatamente alle sole giornate di effettivo svolgimento di tale attivita', un'indennita' supplementare nella misura mensile del 36 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base stabilita per la fascia I della tabella I annessa alla presente legge, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) dalla predetta tabella. Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica la predetta indennita' e' corrisposta, con le stesse modalita' e limitazioni, nella misura mensile di lire 24.000.
Al seguente personale distaccato da bordo per lavori idrografici sulle imbarcazioni o a terra, in aumento alle indennita' di cui al primo comma, e' corrisposta una ulteriore indennita' nelle corrispondenti misure mensili:
marescialli e gradi corrispondenti: lire 24.000;
sergenti maggiori, sergenti, graduati e militari di truppa: lire 18.000.
Le indennita' di cui ai precedenti commi sono dovute al personale civile dell'Istituto idrografico della Marina militare imbarcato.
Agli effetti della corresponsione delle indennita' di cui ai precedenti commi, la campagna idrografica inizia dal giorno in cui la nave arriva nel luogo dell'operazione e ha termine il giorno in cui dal comando di bordo, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori idrografici.
Ai graduati e militari di truppa della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi in armamento o in riserva, quando addetti ai servizi di sicurezza dei reparti di volo e ai servizi radiotelegrafonici spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 12.000.
Al personale imbarcato addetto alla panificazione, ai servizi igienici e alle mense e cucine spetta un'indennita' supplementare nella misura mensile di lire 24.000.
Le indennita' di cui ai commi precedenti, nella misura giornaliera pari a un trentesimo di quelle indicate, sono dovute limitatamente alle giornate di effettiva presenza a bordo, escluse quelle di degenza nelle infermerie di bordo.
Un terzo della indennita' supplementare di cui al primo comma spetta al personale militare e civile dell'Istituto geografico militare, dell'Istituto idrografico della Marina e del Centro informazioni geotopografiche aeronautiche quando impegnato in campagne geotopocartografiche. L'indennita', non cumulabile con quella di cui al primo comma, e' dovuta per le sole giornate di effettivo svolgimento delle campagne geotopocartografiche. A tal fine, la campagna geotopocartografica si considera iniziata il giorno in cui il personale arriva sul luogo delle operazioni e ha termine il giorno in cui, con apposito ordine del giorno, sono dichiarati chiusi i lavori geotopocartografici.

Art. 12.

Trattamento tavola alle mense di bordo


Restano invariate le misure e le norme di corresponsione del trattamento tavola alle mense di bordo previste dalla legge 27 maggio 1970, n. 365.

Art. 13.

Indennita' supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialita' e compensi di collaudo


Agli ufficiali e sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Aeronautica e agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito e della Marina in possesso di brevetto militare di pilota, in servizio come piloti di linea presso i gruppi, le squadriglie e gli altri reparti di volo mantenuti in stato costante di pronto intervento, che siano in possesso di specifica qualifica per l'impiego di velivoli a pieno carico operativo e in qualsiasi condizione meteorologica, spetta l'indennita' supplementare nelle misure mensili risultanti dall'annessa tabella V.
L'indennita' prevista per i piloti dei reparti da caccia spetta agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema, in possesso di apposita qualifica e nelle condizioni di impiego sopra indicate.
Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo, in possesso di apposite qualifiche e nelle condizioni di impiego indicate al primo comma, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dall'annessa tabella V. Nelle predette condizioni di impiego, la stessa indennita' spetta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuita', effettive mansioni di sperimentatore in volo.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo, che vi svolgono con carattere di continuita' effettive mansioni di pilota collaudatore-sperimentatore, spetta l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Agli ufficiali e sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina nominati con decreto ministeriale istruttori di volo o di specialita' e' dovuta, nei periodi di effettivo esercizio delle funzioni di istruttore di volo o di specialita', l'indennita' supplementare nella misura mensile risultante dalla annessa tabella V.
Le indennita' supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro.
Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennita' previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.
Il compenso di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente militare, la somma corrispondente a tre collaudi.

Art. 14.

Indennita' per allievi piloti, per allievi navigatori, per ufficiali allievi osservatori, per allievi paracadutisti


Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di pilotaggio l'indennita' di pilotaggio di cui al primo comma dell'articolo 7 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e' corrisposta nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 60 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella;
allievi delle accademie militari, allievi ufficiali di complemento e allievi sottufficiali, lire 115.000.
L'indennita' di pilotaggio, nelle misure di cui al comma precedente, compete anche al personale dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequenta corsi di navigatore per il conseguimento del relativo brevetto.
Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che frequentano corsi di osservazione aerea spetta l'indennita' di volo nella misura mensile del 30 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
Al personale militare dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica allievo delle scuole paracadutisti, durante il corso di addestramento, spetta un'indennita' nelle seguenti misure mensili:
ufficiali e sottufficiali, 30 per cento dell'indennita' d'impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella; graduati e militari di truppa, lire 50.000.

Art. 15.

Indennita' di volo oraria


Al personale non avente diritto ad indennita' fissa mensile di aeronavigazione, di pilotaggio o di volo, che compie nell'interesse del servizio voli comandati, spetta, per ogni ora o frazione di ora di volo, un'indennita' pari al 2 per cento della misura della indennita' mensile di impiego operativo stabilita per la fascia I dell'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella.
L'indennita' di cui al comma precedente non puo' superare mensilmente, per ciascun dipendente, la somma corrispondente a 10 ore di volo.

Art. 16.

Indennita' supplementare per servizio presso poligoni permanenti, installazioni e infrastrutture militari, stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale


Il Ministro della difesa, su proposta del capo di stato maggiore della difesa, con decreto da emanare di concerto con il Ministro del tesoro, puo' attribuire una indennita' di impiego operativo supplementare, nella misura massima mensile del 100 per cento dell'indennita' di impiego operativo stabilita in relazione al grado e all'anzianita' di servizio militare dall'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della predetta tabella, agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che prestano servizio in via continuativa presso:
poligoni permanenti dislocati a Capo Teulada ed a Perdasdefogu; stazioni radio e radar con compiti tecnico-operativi militari di carattere speciale, dislocate sul territorio nazionale in localita' non collegate da regolari servizi di trasporto pubblico collettivo nonche' altre installazioni e infrastrutture militari analogamente dislocate o in particolari condizioni ambientali.
Ai graduati e ai militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati, in servizio presso poligoni, stazioni, installazioni e infrastrutture militari designate nel decreto di cui al comma precedente, puo' essere attribuita un'indennita' supplementare nella misura massima mensile di lire 70.000.

Art. 17.

Norme di corresponsione e cumulabilita' delle indennita'


Le indennita' previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento piu' favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge, non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennita' e le indennita' di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennita' per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505.
Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennita' di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia gia' provvisto di indennita' di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennita' di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennita' sono corrisposte per la differenza.
Ai piloti e agli specialisti che svolgono attivita' aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennita' di aeronavigazione o di volo e l'indennita' d'imbarco, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennita' supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennita' supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni.
Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attivita' aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unita', reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennita' di aeronavigazione e di volo e la indennita' di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento.
Le indennita' indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365.
L'indennita' d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo.
Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole "e' sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8" sono sostituite dalle altre: "e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8".
Le indennita' di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonche' tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennita' di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermita' quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonche' presso le universita' o all'estero.
((COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 16 MARZO 1999, N. 255)).
Salvo quanto disposto dalla presente legge, le indennita' di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalita' previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, numero 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni.
Le misure giornaliere delle indennita' stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili.
Le disposizioni della presente legge concernenti le indennita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e relative indennita' supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo.

Art. 18.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 19.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 20.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 21.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66))

Art. 22.

Norme abrogate


Gli articoli da 1 a 16 della legge 5 maggio 1976, n. 187, sono abrogati. Sono altresi' abrogati gli articoli 146, 148 e 151 della legge 11 luglio 1980, n. 312, il terzo comma dell'articolo 19 della legge 27 maggio 1970, n. 365, e l'articolo 22 del regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni. E' altresi' abrogata ogni altra norma incompatibile con la presente legge.

Art. 23.

Decorrenza


Le indennita' ed i compensi previsti dalla presente legge decorrono dal 1 gennaio 1983.
Ai soli fini del trattamento di quiescenza i benefici della presente legge decorrono dal 1 gennaio 1982.

Art. 24.

Copertura finanziaria


L'onere derivante dall'attuazione della presente legge e' valutato in lire 284 miliardi in ragione d'anno.
All'onere di lire 284 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge per il 1983 si provvede, quanto a lire 180 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 6863 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio e, quanto a lire 104 miliardi, mediante riduzione dei capitoli numeri 2501, 2502, 4001, 4011, 4031 e 4051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per il 1983, rispettivamente di lire 18 miliardi (capitolo 2501), lire 18 miliardi (capitolo 2502), lire 10 miliardi (capitolo 4001), lire 25 miliardi (capitolo 4011), lire 25 miliardi (capitolo 4031), lire 8 miliardi (capitolo 4051).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1983
PERTINI FANFANI - LAGORIO - GORIA - BODRATO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Tabelle

Tabella I

INDENNITA' MENSILE D'IMPIEGO OPERATIVO DI BASE



(1) (2) (3)

Note:
(a) NOTA SOPPRESSA DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394 . (1)
(b) NOTA SOPPRESSA DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394 . (1)
Ai fini del computo delle maggiorazioni di cui alla presente nota, i periodi di tempo eccedenti il triennio per ciascun servizio distintamente prestato sono fra loro cumulati, fermo restando il limite massimo complessivo di quattro trienni e riferendo l'aliquota di maggiorazione al servizio la cui frazione di triennio risulti di maggior durata.


Tabella II

INDENNITA' MENSILE DI AERONAVIGAZIONE





Note:
(a) Il tipo d'aeromobile sul quale ciascun ufficiale o suttufficiale effettua la normale attivita' di volo e' indicato semestralmente con determinzione degli stati maggiori.
(b) Le misure dell'indennita' di cui alla colonna 1 della presente tabella sono attribuite anche agli ufficiali e ai sottufficiali mantenuti addestrati su aviogetti, indicati con determinazioni semestrali dagli stati maggiori.
(c) NOTA SOPPRESSA DAL D.P.R. 31 LUGLIO 1995, N. 394 . (1)
(d) L'indennita' di aeronavigazione non e' cumulabile con l'indennita' di rischio prevista dall' articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 1975, n. 116 , e successive modificazioni, con effetto dal 1° gennaio 1973.


Tabella III

IDENNITA' MENSILE DI VOLO



(1) (3) (5) ((11))



Tabella IV

INDENNITA' MENSILE PER IL CONTROLLO DELLO SPAZIO AEREO





(1) (5) (6a) (10)


Tabella V

INDENNITA' SUPPLEMENTARI PER PRONTO INTERVENTO AEREO, PER PILOTI COLLAUDATORI-SPERIMENTATORI, PER PILOTI ISTRUTTORI DI VOLO E DI SPECIALITA'






Tabella VI

PENSIONABILITA' DELLE INDENNITA' OPERATIVE





Nota:
Ai fini dell'attribuzione delle maggiorazioni percentuali di cui sopra sono considerati validi anche i precedenti periodi computati per la corresponsione delle indennita' e dei relativi aumenti triennali di cui alla tabella VIII, annessa alla legge 27 maggio 1970, n. 365 .



=======================================================
| FASCE DI GRADI | |
|-------------------------------------| Misure |
| N. | Gradi | |
+=======+=============================+===============+
| |Ufficiali, sottufficiali fino| |
| |al grado di sergente maggiore| |
| |con almeno 14 anni di | |
| |servizio militare e gradi | |
| I |corrispondenti | 200.000 |
+-------+-----------------------------+---------------+
| |Sergenti maggiori con meno di| |
| |14 anni di servizio militare | |
| |e sergenti con almeno 4 anni | |
| |di servizio militare e gradi | |
| II |corrispondenti | 150.000 |
+-------+-----------------------------+---------------+
| |Sergenti con meno di 4 anni | |
| |di servizio militare e gradi | |
| III |corrispondenti | 100.000 |
+-------+-----------------------------+---------------+
-------------

AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 ha disposto:
- (con l'art. 5, comma 1) che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
FASCE DI GRADI PER RUOLI



"

- (con l'art. 5, comma 2) che "Per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78 , le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennita' e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78 ";
- (con l'art. 5, comma 3) che la soppressione delle note a) e b) alla tabella I, c) alla tabella II e delle note alle tabelle III e IV allegate alla presente legge decorre dal 1 dicembre 1995.

-------------

AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 31 luglio 1995, n. 394 , come modificato dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 12/10/1995 n. 239, ha disposto (con l'art. 5, comma 1), che "A decorrere dal 1 dicembre 1995, per il personale di cui all'art. 1, comma 1, la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' sostituita dalla seguente. Nella Tabella che segue, le anzianita' di servizio del personale indicate a fianco dei vari gradi sono riferite agli anni di servizio comunque prestato.

TABELLA I - INDENNITA' MENSILE DI IMPIEGO OPERATIVO DI BASE
FASCE DI GRADI PER RUOLI



"


-------------

AGGIORNAMENTO (3)


Il D.P.R 10 maggio 1996, n.360 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 1996, la misura dell'indennita' di impiego operativo prevista per il personale della XIII fascia della tabella I della legge 23 marzo 1983, n. 78 , come sostituita dall' art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394 , e' rideterminata in L. 295.000 e, a decorrere dal 1° gennaio 1997, in L. 300.000. Il grado di "caporal maggiore scelto" di cui alla XI fascia della predetta tabella e' sostituito col grado di "caporal maggiore capo", e quello di "caporal maggiore capo" di cui alla XIII fascia col grado di "caporal maggiore scelto"."
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 4) che le modifiche apportate alla presente tabella III decorrono dal 1° gennaio 1997.

-------------

AGGIORNAMENTO (5)


Il D.P.R 13 giugno 2002, n. 163 ha disposto (con l'art. 5, commi 12 e 13) che le modifiche apportate alle presenti tabelle III e IV decorrono dal 1° luglio 2002.

-------------

AGGIORNAMENTO (6a)


Il D.P.R. 16 aprile 2009, n. 52 ha disposto (con l'art. 9, comma 9) che "A decorrere dal 1° gennaio 2009, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , sono stabilite rispettivamente nel 155, 165 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base di cui alla tabella 1 allegata al presente decreto".

---------------

AGGIORNAMENTO (10)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 56 ha disposto (con l'art. 13, comma 11) che "A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure percentuali di cui alla tabella IV allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78 , sono stabilite rispettivamente nel 155, 170 e 185 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".

---------------

AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 52 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di impiego operativo di cui all' articolo 6, commi 1 e 3, della legge 23 marzo 1983, n. 78 , e' elevata al 155 per cento dell'indennita' di impiego operativo di base".


=====================================================================
| FASCE DI GRADI PER RUOLI |
|====================================================|
N. | UFFICIALI | MARESCIALLI | SERGENTI | VOLONTARI | MISURE
| | | | in SPE | MENSILI
| | | | | LORDE
====|====================================================|===========
I | Ten. Col. | | | |
| + 29 | | | | 780.000
II | Ten. Col. | | | |
| + 25 | | | | 720.000
III | Ten. Col. | Aiut.+29 | | | 645.000
| Magg + 25 | | | |
| Cap.+ 29 | | | |
| Ten.+ 29 | | | |
IV | Magg. | Aiut.+25 | | | 645.000
| Cap.+25 | | | |
| Ten.+25 | | | |
V | Cap. | Aiutante | | | 580.000
| Ten.+15 | M.llo Ca.+25 | | |
VI | | M.llo Capo | S.M. Capo| | 540.000
VII | | M.llo Ord.+15| | | 500.000
VIII| | M.llo Ord.+10| | | 460.000
IX | | | S.M.+15 | C.M.C.S. | 445.000
X | Ten. + 2 | | | | 400.000
XI | | M.llo Ord. | | C.M. Scelto | 350.000
XII | Ten. | | | | 320.000
XIII| S. Ten.+2 | M.llo+5 | S.M. | C.M. Capo | 288.000
XIV | S. Ten. | M.llo | | | 260.000
XV | Serg. | | | | 220.000
XVI | | | | I Cap. Magg.| 200.000
=====================================================================