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Istituzione e disciplina dei fondi comuni d'investimento mobiliare.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). ((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 2.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 2 e 3 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 2-bis.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 3, 4, 5, e 7 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 2-ter.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)). ((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto. noteart;

Art. 3.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo commi 3 e 4 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 4.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 5.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 6.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 7.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo, commi 3, 5 e 6 e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 7-bis.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 8.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 9.

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 DICEMBRE 2010, N. 225, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 26 FEBBRAIO 2011, N. 10))

Art. 10.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 10-bis.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).((6))
AGGIORNAMENTO (6)

Il D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera d)) che il presente articolo e' abrogato, ma continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi del medesimo decreto.

Art. 10-ter.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33))

Art. 10-quater.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 10-quinquies.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 11.

((IL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO)).

Art. 12.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 13.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

Art. 14.


((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1983
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