Ratifica ed esecuzione delle convenzioni europee sulla notifica e l'ottenimento all'estero di documenti, informazioni e prove in materia amministrativa, adottate a Strasburgo, rispettivamente, il 24 novembre 1977 ed il 15 marzo 1978.
Art. 20
ARTICOLO 20.
(Portata territoriale della Convenzione)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.
(Portata territoriale della Convenzione)
1. Ogni Stato puo', al momento della firma o all'atto del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, indicare il territorio o i territori cui si applichera' la presente Convenzione.
2. Ogni Stato puo', al momento del deposito del proprio strumento di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, o in ogni altro momento successivo, estendere l'applicazione della presente Convenzione, mediante dichiarazione indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa, ad ogni altro territorio indicato nella dichiarazione e di cui assicuri le relazioni internazionali o per il quale sia abilitato a stipulare.
3. Ogni dichiarazione fatta in virtu' del paragrafo precedente potra' essere ritirata, per quanto concerne ogni territorio designato in tale dichiarazione, mediante notifica indirizzata al Segretario Generale del Consiglio d'Europa. Il ritiro avra' effetto sei mesi dopo la data di ricezione della notifica da parte del Segretario Generale del Consiglio d'Europa.