Integrazione alla legge 4 aprile 1964, n. 171, modificata dalla legge 22 dicembre 1969, n. 964, concernente la disciplina della vendita delle carni fresche e congelate.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Articolo unico
All'articolo 2 della legge 4 aprile 1964, n. 171, modificato dall'articolo 22 della legge 22 dicembre 1969, n. 964, e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Ai fini della classificazione merceologica, appartengono alla categoria "vitello" le carcasse provenienti da soggetti della specie bovina macellati al peso vivo massimo di chilogrammi 300, che al controllo alla macellazione risultino conservare caratteristiche anatomo-fisiologiche specifiche rappresentate dal mancato sviluppo funzionale del rumine e dal colorito rosa-lattescente o bianco rosato delle carni".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 febbraio 1983
PERTINI FANFANI - PANDOLFI - ROGNONI - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA