Modifiche ed integrazioni alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e al decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, sulla regolamentazione giuridica dell'esercizio della attivita' di tecnico sanitario di radiologia medica.
Art. 1.
In attesa dell'emanazione della legge quadro sulle professioni sanitarie ausiliarie e della riforma della facolta' di medicina, l'"arte ausiliaria, sanitaria di tecnico di radiologia medica", di cui alla legge 4 agosto 1965, n. 1103, e' sostituita dalla "professione di tecnico sanitario di radiologia medica".