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Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla conservazione delle specie migratorie appartenenti alla fauna selvatica, con allegati, adottata a Bonn il 23 giugno 1979.

Convenzione - art. XX

ARTICOLO XX.
(Depositario)

1. Il testo originale della presente Convenzione steso nelle lingue tedesca, inglese, spagnola, francese e russa, la versione di ciascuna delle quali e' egualmente autentica, sara' depositato presso il Depositario che ne trasmettera' copia certificata conforme a tutti gli Stati ed a tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale che l'avranno firmata o che avranno depositato uno strumento di adesione.
2. Il Depositario, dopo essersi consultato con i Governi interessati, predisporra' le versioni ufficiali del testo della presente Convenzione nelle lingue araba e cinese.
3. Il Depositario informera' tutti gli Stati e tutte le organizzazioni d'integrazione economica regionale firmatari della presente Convenzione, tutti coloro che vi avranno aderito, nonche' il Segretariato, in merito a qualsiasi firma, deposito di strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione, all'entrata in vigore della presente Convenzione, nonche' di ogni emendamento che vi sara' stato apportato, di ogni riserva speciale e di ogni notifica di denuncia.
4. Al momento della sua entrata in vigore, una copia conforme certificata della presente Convenzione sara' trasmessa dal Depositario al Segretariato dell'Organizzazione delle Nazioni Unite perche' venga registrata e pubblicata in conformita' con quanto previsto dall'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite.
IN FEDE DI QUANTO SOPRA, i sottoscritti, debitamente autorizzati allo scopo, hanno firmato la presente Convenzione.

FATTO A BONN, il 23 giugno 1979.

(seguono le firme)