N NORME. red.it

Accettazione ed esecuzione di emendamenti alla convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima, adottati a Londra il 17 novembre 1977 ed il 15 novembre 1979.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare emendamenti alla, convenzione del 6 marzo 1948 relativa all'Organizzazione intergovernativa consultiva della navigazione marittima (legge 22 maggio 1956, n. 909), adottati a Londra dall'assemblea di detta Organizzazione con le risoluzioni A.400 (X) del 17 novembre 1977 e A.450 (XI) del 15 novembre 1979.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 52 della convenzione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - COLOMBO - GORIA - LAGORIO - DI GIESI Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Amendments

AMENDMENTS TO THE CONVENTION ON THE INTER-GOVERNMENTAL MARITIME CONSULTATIVE ORGANIZATION


Parte di provvedimento in formato grafico

Emendamenti

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella convenzione del 6 marzo 1948

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE DELL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA CONSULTIVA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

ARTICOLO 1.

(i) Il testo del paragrafo a) e' sostituito dal seguente:

Per fornire un meccanismo per la cooperazione tra Governi nel campo dei regolamenti e prassi governativi relativi a questioni tecniche di ogni tipo che interessino il naviglio impegnato nel commercio internazionale; per incoraggiare e facilitare l'adozione generale degli standards piu' elevati possibili in questioni attinenti alla sicurezza marittima, all'efficienza della navigazione ed alla prevenzione ed al controllo dell'inquinamento marino da parte delle navi; per la trattazione delle questioni amministrative e legali attinenti agli scopi fissati nel presente articolo;

(ii) Il testo del paragrafo (d) e' sostituito dal seguente:

Per stabilire l'esame da parte dell'organizzazione di qualsiasi questione attinente al naviglio e agli effetti del traffico marittimo che possa essere ad essa demandata da qualsiasi organo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite.

ARTICOLO 2.

Il testo e' soppresso.

Agli articoli dal 3 al 31 si assegna una nuova numerazione come articoli dal 2 fino al 30.

ARTICOLO 3 (secondo la nuova numerazione, articolo 2).

Il testo e' sostituito dal seguente:
Al fine di raggiungere gli scopi fissati nella Parte I, l'Organizzazione dovra':
a) Subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 3, esaminare e(fare raccomandazioni su questioni che sorgono in base all'articolo 1 a), b) e c) che possono esserle assegnate dai membri, da qualsiasi organo o agenzia specializzata delle Nazioni Unite o da qualsiasi altra organizzazione inter-governativa oppure circa questioni demandate ad essa ai sensi dell'articolo 1 d);
b) Provvedere alla redazione delle bozze di Convenzioni, accordi o altri strumenti appropriati e raccomandarli ai Governi e alle organizzazioni inter-governative e convocare quelle Conferenze che possano rendersi necessarie;
c) Fornire i meccanismi per la consultazione tra i membri e lo scambio di informazioni tra Governi;
d) Svolgere le funzioni derivanti ai sensi dei paragrafi a), b) e c) del presente articolo, particolarmente quelle assegnatele dagli strumenti internazionali, o ai sensi degli stessi, relativi alle questioni di navigazione marittima e gli effetti del traffico marittimo sull'ambiente marino;
e) Facilitare, quando necessario e in conformita' alla Parte X, la cooperazione tecnica nell'ambito della portata dell'Organizzazione.

ARTICOLO 12 (secondo la nuova numerazione, articolo 11).

Il testo e' sostituito dal seguente:

L'Organizzazione consistera' in una Assemblea, un Consiglio, un Comitato per la sicurezza marittima, un Comitato giuridico, un Comitato per la protezione dell'ambiente marino, un Comitato per la cooperazione tecnica e in quegli Organi sussidiari che l'Organizzazione possa in qualsiasi momento ritenere necessari, e in un Segretariato.

ARTICOLO 16 (secondo la nuova numerazione, articolo 15).

Il testo e' sostituito dal seguente:
Le funzioni dell'Assemblea saranno:
a) Eleggere in occasione di ciascuna sessione ordinaria tra i suoi membri, che non siano i suoi membri associati, il proprio Presidente e due Vicepresidenti che resteranno in carica fino alla successiva sessione ordinaria;
b) Determinare le proprie norme di procedura salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione;
c) Creare qualsiasi organismo sussidiario che possa ritenere necessario, a' carattere temporaneo o, su richiesta del Consiglio, permanente;
d) Eleggere i membri che dovranno essere rappresentati in Consiglio, come stabilito all'articolo 17;
e) Ricevere ed esaminare i rapporti del Consiglio e decidere su qualsiasi questione demandatale dal Consiglio;
f) Approvare il programma di lavoro dell'Organizzazione;
g) Votare il bilancio preventivo e determinare le intese finanziarie dell'Organizzazione, conformemente alla parte XII;
h) Procedere alla revisione delle spese e all'approvazione della contabilita' dell'Organizzazione;
i) Svolgere le funzioni dell'Organizzazione, salvo che, per le questioni attinenti all'articolo 2 a) e b), l'Assemblea dovra' demandare tali questioni al Consiglio perche' esso formuli qualsiasi raccomandazione o strumento a tale riguardo; si stabilisce inoltre che qualsiasi raccomandazione o strumento sottoposto all'Assemblea da parte del Consiglio e non accettato dall'Assemblea verra' rinviato al Consiglio per un ulteriore esame accompagnato da quelle osservazioni che l'Assemblea potra' fare in merito;
j) Raccomandare ai membri, per l'adozione, i regolamenti e le linee di condotta riguardanti la sicurezza marittima, la prevenzione ed il controllo dell'inquinamento marino da parte di navi e altre questioni riguardanti gli effetti dei trasporti marittimi sull'ambiente marino assegnate all'Organizzazione da, o ai sensi di, strumenti internazionali o emendamenti di detti regolamenti e linee di condotta che sono state ad essa demandati.
k) Intraprendere quelle azioni che possa ritenere opportune per promuovere la cooperazione tecnica, in conformita' all'articolo 2 e), tenendo conto delle particolari esigenze dei paesi in via di sviluppo;
l) Adottare decisioni riguardo alla convocazione di una qualsiasi conferenza internazionale, o al seguire qualunque altra procedura appropriata, per l'adozione di convenzioni internazionali o emendamenti di qualsiasi convenzione internazionale che siano stati elaborati dal Comitato per la sicurezza marittima, dal Comitato giuridico, dal Comitato per la protezione dell'ambiente marino, dal Comitato per la cooperazione tecnica, o da altri organi dell'Organizzazione.
m) Demandare al Consiglio, per il suo esame o la sua decisione, qualsiasi questione che rientri nell'ambito dell'Organizzazione, ad eccezione del fatto che non puo' delegare la funzione di fare raccomandazioni in base al paragrafo j) del presente articolo.
ARTICOLO 22 (secondo la nuova numerazione, articolo 21).

Il testo e' sostituito dal seguente:
a) Il Consiglio dovra' esaminare il progetto del programma di lavoro e le stime del bilancio preventivo preparati dal segretario generale, alla luce delle proposte del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico e del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e di altri organi dell'Organizzazione e, tenendo conto di esse, dovra' fissare e sottoporre all'Assemblea il programma di lavoro ed il bilancio preventivo dell'Organizzazione, tenendo presenti l'interesse generale e le priorita' dell'Organizzazione.
b) Il Consiglio ricevera' le relazioni, proposte e raccomandazioni del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino, del Comitato per la cooperazione tecnica e degli altri organi dell'Organizzazione e li trasmettera' all'Assemblea e, quando l'Assemblea non e' in sessione, ai membri, per loro informazione, unitamente ai commenti ed alle raccomandazioni del Consiglio.
c) Le questioni che rientrino nell'ambito degli articoli 28, 33, 38 e 43 verranno esaminate dal Consiglio solo dopo che questi avra' ottenuto i pareri del Comitato per la sicurezza marittima, del Comitato giuridico, del Comitato per la protezione dell'ambiente marino e del Comitato per la cooperazione tecnica, a seconda dell'opportunita'.

ARTICOLO 26 (secondo la nuova numerazione, articolo 25).

Il testo e' sostituito dal seguente:
a) Il Consiglio potra' aderire ad accordi o intese riguardanti le relazioni dell'Organizzazione con altre organizzazioni, come stabilito nella Parte XV. Tali accordi o intese saranno soggetti all'approvazione dell'assemblea.
b) Tenuto conto delle disposizioni della Parte XV e delle relazioni mantenute con altri enti da parte dei rispettivi Comitati, ai sensi degli articoli 28, 33, 38 e 43, il Consiglio sara' responsabile, nell'intervallo tra le sessioni dell'assemblea, delle relazioni con altre organizzazioni.
Nuovi articoli dal 32 al 42 [aggiunti in ottemperanza alla Risoluzione A.315 (ES. V) e Risoluzione A.358 (IX)].
Questi articoli sono soggetti a nuova numerazione come articoli dal 31 al 41.
Articolo 29 c) adottato con la Risoluzione A.358 (IX) [secondo la nuova numerazione, articolo 28 c)] e' emendato con l'inclusione di un riferimento all'Assemblea.
Articolo 34 c) adottato con la Risoluzione A.358 (IX) [secondo la nuova numerazione, articolo 33 c)] e' emendato con l'inclusione di un riferimento all'Assemblea.

Nuova Parte X.
Dopo le Parti VIII e IX [aggiunta con la Risoluzione A.358 (IX)], viene aggiunta una nuova parte X, consistente in nuovi articoli dal 42 al 46, il cui testo e' il seguente:

PARTE X

COMITATO DI COOPERAZIONE TECNICA.

ARTICOLO 42.

Il Comitato per la cooperazione tecnica sara' composto da tutti i membri.

ARTICOLO 43.

a) Il Comitato per la cooperazione tecnica prendera' in esame, quando opportuno, qualsiasi questione che rientri nell'ambito dell'Organizzazione e che attenga all'attuazione di progetti di cooperazione tecnica finanziati con fondi del relativo programma delle Nazioni Unite per la quale l'Organizzazione agisce quale agenzia esecutiva o di cooperazione, o con fondi in affidamento forniti all'Organizzazione su basi volontarie, e qualsiasi altra questione connessa alle attivita' dell'Organizzazione nel settore della cooperazione tecnica.
b) Il Comitato per la cooperazione tecnica dovra' verificare il lavoro del segretariato per quanto attiene alla cooperazione tecnica.
c) Il Comitato per la cooperazione tecnica svolgera' quelle funzioni ad essa assegnate dalla presente Convenzione o dall'Assemblea o dal Consiglio, o qualsiasi compito che rientri nell'ambito del presente articolo che possa esserle assegnato da, o si sensi di, qualsiasi altro strumento internazionale accettato dall'Organizzazione.
d) Tenuto conto delle disposizioni dell'articolo 25, il Comitato per la cooperazione tecnica, su richiesta dell'Assemblea e del Consiglio o, se ritiene tale azione utile nell'interesse della propria attivita', manterra' quelle strette relazioni con altri enti che possano promuovere gli scopi dell'Organizzazione.

ARTICOLo 44.

Il Comitato per la cooperazione tecnica sottoporra' al Consiglio:
a) Raccomandazioni che il Comitato ha elaborato;
b) Una Relazione sulle attivita' del Comitato a partire dall'ultima sessione del Consiglio.

ARTICOLO 45.

Il Comitato per la cooperazione tecnica si riunira' almeno una volta l'anno. Esso eleggera' i propri funzionari una volta all'anno e adottera' le proprie norme di procedura.

ARTICOLO 46.

Nonostante qualsiasi disposizione contraria nella presente Convenzione, ma subordinatamente alle disposizioni dell'articolo 42, il Comitato per la cooperazione tecnica, nell'esercizio delle funzioni conferitegli da, o ai sensi di, qualsiasi convenzione internazionale o altro strumento, si conformera' alle pertinenti disposizioni della convenzione o strumento in questione, particolarmente per quanto attiene alle norme che regolano le procedure da seguire.
Le Parti dall'VIII alla XVII [secondo la nuova numerazione, dalla X fino alla XIX in ottemperanza alla Risoluzione A.358 (IX)] vengono assoggettate a nuova numerazione come parti dalla XI alla XX.
Gli articoli dal 33 al 63 [secondo la nuova numerazione, dal 43 al 73 in ottemperanza alla Risoluzione A.315 (ES. V) e Risoluzione 358 (IX)] vengono assoggettati a nuova numerazione come articoli dal 47 al 77.
L'articolo 42 [secondo la nuova numerazione, articolo 41 con la Risoluzione A.315 (ES. V) e come articolo 52 dalla Risoluzione A.358 (IX)], viene assoggettato a nuova numerazione come articolo 56 e sostituito dal seguente testo:
Qualsiasi membro che non assolvera' ai suoi obblighi finanziari nei confronti dell'Organizzazione entro un anno dalla data in cui sono dovuti, non avra' il diritto di voto nell'Assemblea, nel Consiglio, nel Comitato per la sicurezza marittima, nel Comitato giuridico, nel Comitato per la protezione dell'ambiente marino, ne' nel Comitato per la cooperazione tecnica, salvo che l'Assemblea - a sua discrezione - non decida di non tener conto di questa disposizione.
Articolo 43 [secondo la nuova numerazione, articolo 42 in base alla Risoluzione A.315 (ES. V) e come articolo 53 dalla Risoluzione A.358 (IX)], viene assoggettato a nuova numerazione come articolo 57 e sostituito dal testo seguente:
Salvo diversamente previsto nella Convenzione o in qualsiasi altro accordo internazionale che conferisce delle funzioni all'Assemblea, al Consiglio, al Comitato per la sicurezza marittima, al Comitato giuridico, al Comitato per la protezione dell'ambiente marino, o al Comitato per la cooperazione tecnica, le seguenti disposizioni si applicheranno alle votazioni in seno a detti organi:
a) Ogni membro avra' diritto ad un voto;
b) Le decisioni saranno adottate con la maggioranza dei membri presenti e votanti e, per quelle decisioni che richiedano una maggioranza dei due terzi, con la maggioranza dei due terzi dei presenti;
c) Ai fini della Convenzione, la frase "Membri presenti e votanti" significa "Membri presenti che esprimano un voto positivo o negativo". I membri che si astengono dal voto saranno considerati non votanti.
Articolo 45 [secondo la nuova numerazione, articolo 44 in forza della Risoluzione A.315 (ES. V) e come articolo 55 dalla Risoluzione 358 (IX)], viene assoggettato a nuova numerazione come articolo 59 e sostituito dal seguente testo:
L'Organizzazione verra' collegata con le Nazioni Unite, conformemente all'articolo 57 della Carta delle Nazioni Unite quale agenzia specializzata nel settore della navigazione e delle conseguenze del traffico marittimo sull'ambiente marino. Questo collegamento verra' effettuato attraverso un accordo con le Nazioni Unite, conformemente all'articolo 63 della Carta delle Nazioni Unite, e tale accordo verra' concluso in base a quanto disposto all'articolo 25.
Articolo 52 [secondo la nuova numerazione, articolo 51 in forza della Risoluzione A.315 (ES. V) e come articolo 62 della Risoluzione A.358 (IX)], viene assoggettato a nuova numerazione come articolo 66.
Gli articoli cui si fa riferimento nei seguenti articoli vengono modificati come segue:
Articolo 6 (secondo la nuova numerazione, articolo 5): il riferimento all'articolo 57 diventa all'articolo 71.
Articolo 7 (secondo la nuova numerazione, articolo 6): il riferimento all'articolo 57 diventa all'articolo 71.
Articolo 8 (secondo la nuova numerazione, articolo 7): il riferimento agli articoli 6, 7 e 57 diventa agli articoli 5, 6 e 71.
Articolo 9 (secondo la nuova numerazione, articolo 8): il riferimento all'articolo 58 diventa all'articolo 72.
Articolo 19 (secondo la nuova numerazione, articolo 18): il riferimento all'articolo 17 diventa all'articolo 16.
Articolo 27 (secondo la nuova numerazione, articolo 26): il riferimento all'articolo 16 (i) diventa all'articolo 15 (j).
Articolo 29 [emendato dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 28]: il riferimento alla Parte XII diventa all'articolo 25.
Articolo 32 [aggiunto dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 31]: il riferimento all'articolo 28 diventa all'articolo 27.
Articolo 34 [aggiunto dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 33]: il riferimento al paragrafo (c) all'articolo 26 diventa all'articolo 25.
Articolo 37 [aggiunto dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 36]: il riferimento all'articolo 33 diventa all'articolo 32.
Articolo 39 [aggiunto dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 38]: i riferimenti nei paragrafi (d) ed (e) all'articolo 26 diventano all'articolo 25.
Articolo 42 [aggiunto dalla Risoluzione A.358 (IX), secondo la nuova numerazione, articolo 41]: il riferimento all'articolo 38 diventa all'articolo 37.
Articolo 33 (secondo la nuova numerazione, articolo 47): il riferimento all'articolo 23 diventa all'articolo 22.
Articolo 53 (secondo la nuova numerazione, articolo 67): il riferimento all'articolo 52 diventa all'articolo 66.
Articolo 54 (secondo la nuova numerazione, articolo 68): il riferimento all'articolo 52 diventa all'articolo 66.
Articolo 56 (secondo la nuova numerazione, articolo 70): il riferimento all'articolo 55 diventa all'articolo 69.
Articolo 58 (secondo la nuova numerazione, articolo 72): il riferimento nel paragrafo (d) all'articolo 57 diventa all'articolo 71.
Articolo 59 (secondo la nuova numerazione, articolo 73): il riferimento nel paragrafo (b) all'articolo 58 diventa all'articolo 72.
Articolo 60 (secondo la nuova numerazione, articolo 74): il riferimento all'articolo 57 diventa all'articolo 71.

APPENDICE II.

Il riferimento all'articolo 51 diventa all'articolo 65.

EMENDAMENTI ALLA CONVENZIONE SULL'ORGANIZZAZIONE INTERGOVERNATIVA CONSULTIVA DELLA NAVIGAZIONE MARITTIMA

Il testo esistente dell'articolo 17 (secondo la nuova numerazione, articolo 16 in base agli emendamenti del 1977) viene sostituito dal seguente testo:

Il Consiglio sara' composto da trentadue membri eletti dall'Assemblea.
Il testo esistente dell'articolo 18 (secondo la nuova numerazione, articolo 17 in base agli emendamenti dei 1977), viene sostituito dal seguente testo:
Nell'eleggere i membri del Consiglio, l'Assemblea dovra' osservare i seguenti criteri:
a) Otto dovranno essere Stati con i maggiori interessi nella fornitura di servizi internazionali di trasporto marittimo;
b) Otto dovranno essere altri Stati con i maggiori interessi nel commercio marittimo internazionale;
c) Sedici dovranno essere Stati non eletti in base ai punti a) o b) che precedono, che abbiano particolari interessi nel trasporto marittimo o nella navigazione e la cui elezione nel Consiglio assicurera' la rappresentanza di tutte le principali aree geografiche del mondo.
Il testo esistente dell'articolo 20 (secondo la nuova numerazione, articolo 19 in base agli emendamenti del 1977), viene sostituito dal seguente testo:
a) Il Consiglio eleggera' il suo presidente e adottera' le sue proprie norme di procedura, salvo quanto diversamente previsto nella Convenzione;
b) Ventuno membri del Consiglio costituiranno un quorum;
c) Il Consiglio si riunira', previa notifica di un mese, tanto spesso quanto sara' necessario per l'efficiente disbrigo dei suoi compiti, su convocazione del suo presidente o su richiesta di non meno di quattro dei suoi membri. Esso si riunira' in quei luoghi che saranno convenienti.