Ratifica ed esecuzione della convenzione tra l'Italia e la Finlandia per evitare le doppie imposizioni e per prevenire le evasioni fiscali in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e relativo protocollo, firmata a Helsinki il 12 giugno 1981.
Art. 13
ARTICOLO 13.
(Utili di capitale)
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situato il bene immobile posseduto dalla societa'.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.
(Utili di capitale)
1. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di beni immobili di cui all'articolo 6 situati nell'altro Stato contraente sono imponibili in detto altro Stato.
2. Gli utili che un residente di uno Stato contraente ritrae dalla alienazione di azioni o di altre quote sociali di cui al paragrafo 4 dell'articolo 6 sono imponibili nello Stato contraente in cui e' situato il bene immobile posseduto dalla societa'.
3. Gli utili derivanti dalla alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di una stabile organizzazione che una impresa di uno Stato contraente ha nell'altro Stato contraente, ovvero di beni mobili appartenenti ad una base fissa di cui dispone un residente di uno Stato contraente nell'altro Stato contraente per l'esercizio di una libera professione, compresi gli utili derivanti dall'alienazione di detta stabile organizzazione (da sola o in uno con l'intera impresa) o di detta base fissa, sono imponibili in detto altro Stato.
4. Gli utili derivanti dall'alienazione di navi e di aeromobili impiegati in traffico internazionale, nonche' dei beni mobili relativi alla gestione di tali navi e aeromobili, sono imponibili soltanto nello Stato contraente in cui e' situata la sede della direzione effettiva dell'impresa.
5. Gli utili derivanti dall'alienazione di ogni altro bene diverso da quelli menzionati ai paragrafi 1, 2, 3 e 4 sono imponibili soltanto nello Stato contraente di cui l'alienante e' residente.