Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunita', da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunita'.
Art. 8
ARTICOLO 8.
1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' per stabilire i loro listini prezzi.
2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per stabilire i loro listini, non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti.
Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.
1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' per stabilire i loro listini prezzi.
2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per stabilire i loro listini, non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti.
Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.