N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione di sette protocolli aggiuntivi agli accordi negli anni 1972 e 1973 tra gli Stati membri della Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e detta Comunita', da un lato, e, rispettivamente, la Svizzera, il Liechtenstein, la Svezia, la Norvegia, la Finlandia, l'Islanda e l'Austria, dall'altro, firmati a Bruxelles il 17 luglio, 6 e 28 novembre 1980, a seguito dell'adesione della Grecia alla Comunita'.

Art. 8

ARTICOLO 8.

1. Fino al 31 dicembre 1985 le imprese siderurgiche in Grecia sono autorizzate ad applicare il sistema dei punti di parita' per stabilire i loro listini prezzi.
2. Fino al 31 dicembre 1985, i prezzi praticati dalle imprese in Svezia per le vendite di prodotti siderurgici sul mercato greco, ridotti al loro equivalente al punto di parita' scelto per stabilire i loro listini, non possono essere inferiori ai prezzi previsti in detti listini per transazioni di tipo analogo. Questa disposizione resta applicabile fino a quando alle imprese degli Stati membri attuali non siano accordate autorizzazioni che derogano a questa disposizione. La Comunita' informa immediatamente la Svezia di ogni autorizzazione accordata. A partire dalla data di una tale informazione le imprese in Svezia possono avvalersi delle condizioni delle suddette autorizzazioni. Le imprese in Svezia conservano il diritto di allineare i propri prezzi franco consegna in Grecia su quelli praticati da paesi terzi per gli stessi prodotti.
Il primo comma riguarda unicamente l'allineamento delle imprese in Svezia e delle imprese degli Stati membri attuali su listini di prezzo dei produttori in Svezia, in Grecia e negli Stati membri attuali per prodotti effettivamente fabbricati in Grecia il 1 gennaio 1981. La Comunita' fornisce alla Svezia un elenco di siffatti prodotti.