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Accettazione ed esecuzione degli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita' (OMS), adottati a Ginevra il 17 maggio 1976.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare gli emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione della Organizzazione mondiale della sanita', adottati a Ginevra il 17 maggio 1976 nel corso della ventinovesima Assemblea mondiale della sanita'.

Art. 2.


Piena ed intera esecuzione e' data agli emendamenti di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 73 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita', adottata a New York il 22 luglio 1946 (decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 marzo 1947, n. 1068).

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - COLOMBO - ALTISSIMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA

Resolution

RESOLUTION
de la Vingt-Neuvieme Assemble'e mondiale de la Sante' amendant la Constitution de l'Organisation mondiale de la Sante'
(Articles 24 et 25)


Parte di provvedimento in formato grafico

Risoluzione

TRADUZIONE NON UFFICIALE

N.B. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nella risoluzione.

RISOLUZIONE
della ventinovesima Assemblea mediale della sanita' che emenda la costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
(articoli 24 e 25)

Il 17 maggio 1976 la ventinovesima Assemblea mondiale della sanita' ha adottato la qui unita risoluzione che emenda gli articoli 24 e 25 della costituzione dell'Organizzazione mondiale della sanita'.

IN FEDE DI CHE noi abbiamo firmato il presente documento.

FATTO a Ginevra il 20 maggio 1976, in due esemplari.



Il Presidente della Il Direttore generale
ventinovesima Assemblea mondiale dell'Organizzazione mondiale della sanita della sanita'
HAROLD WALTE H. MAHLER




La ventinovesima Assemblea mondiale della sanita',
1. Adotta i seguenti emendamenti agli articoli 24 e 25 della costituzione , i testi inglese, cinese, spagnolo, francese e russo sono egualmente autentici:

Articolo 24. - Sostituire con il testo seguente.

ARTICOLO 24.

Il Consiglio e' composto di trentuno persone designate da altrettanti Stati membri. L'Assemblea della sanita' sceglie, tenuto conto di un'equa distribuzione geografica, gli Stati chiamati a designare un delegato al Consiglio, tenuto conto che almeno tre di tali membri devono essere eletti fra ciascuna delle organizzazioni regionali previste in applicazione dell'articolo 44. Ciascuno di tali Stati inviera' al Consiglio una personalita', tecnicamente qualificata nel campo della sanita', che potra' essere accompagnata da supplenti o da consiglieri.

Articolo 25. - Sostituire con il testo seguente.

ARTICOLO 25.

Tali membri sono eletti per tre anni e sono rieleggibili; tuttavia, per quanto riguarda gli undici Membri eletti nel corso della prima sessione dell'Assemblea della sanita' che seguira' l'entrata in vigore dell'emendamento alla presente costituzione che porta il numero dei membri del Consiglio da trenta a trentuno, il mandato del membro supplementare eletto sara' ridotto, se del caso, nella misura necessaria a facilitare ogni anno l'elezione di almeno un Membro di ogni organizzazione regionale.
2. Decide che due esemplari della presente risoluzione saranno autenticati dalla firma del Presidente della ventinovesima Assemblea mondiale della sanita' e da quella del Direttore generale dell'Organizzazione mondiale della sanita', che uno di tali esemplari sara' trasmesso al Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, depositario della costituzione, e l'altro conservato negli archivi dell'Organizzazione mondiale della sanita'.
3. Decide che la notifica di accettazione di tali emendamenti da parte dei Membri, conformemente alle disposizioni dell' articolo 73 della costituzione , si effettuera' per mezzo del deposito di uno strumento ufficiale da depositare presso il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, come previsto all'articolo 79, b) della costituzione per l'accettazione della costituzione stessa.

Decima seduta plenaria, 17 maggio 1976.