Proroga, con modificazioni, della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari.
Articolo unico
Il termine di efficacia della legge 21 dicembre 1977, n. 967, concernente procedure eccezionali per lavori urgenti ed indifferibili negli istituti penitenziari, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e' prorogato fino al 30 giugno 1984.
Le disposizioni della legge di cui al comma precedente, modificata con l'articolo 20 della legge 30 marzo 1981, n. 119, sono estese, in quanto applicabili, agli atti ed ai contratti riguardanti la predisposizione di servizi e di strutture strettamente necessari per il funzionamento degli istituti e delle sezioni, in conseguenza di lavori eseguiti ai sensi dell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1977, n. 967.