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Disciplina della responsabilita' dei conservatori dei registri immobiliari.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Il secondo comma dell'articolo 2674 del codice civile e' sostituito dal seguente comma:
"In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Le parti possono far stendere immediatamente verbale del rifiuto o del ritardo da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni".

Art. 2.


Gli articoli 2675 e 2682 del codice civile e l'articolo 112 delle relative disposizioni di attuazione sono abrogati.

Art. 3.


L'articolo 2676 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo:
"2676 - Diversita' tra registri, copie e certificati. - Nel caso di diversita' tra i risultati dei registri e quelli delle copie o dei certificati rilasciati dal conservatore dei registri immobiliari, prevale cio' che risulta dai registri".

Art. 4.


L'articolo 2834 del codice civile e' sostituito dal seguente articolo:
"2834 - Iscrizione dell'ipoteca legale dell'alienante e del condividente. - Il conservatore dei registri immobiliari, nel trascrivere un atto di alienazione o di divisione, deve iscrivere d'ufficio l'ipoteca legale che spetta all'alienante o al condividente a norma dei numeri 1 e 2 dell'articolo 2817, a meno che gli sia presentato un atto pubblico o una scrittura privata con sottoscrizione autenticata o accertata giudizialmente, da cui risulti che gli obblighi sono stati adempiuti o che vi e' stata rinunzia all'ipoteca da parte dell'alienante o del condividente".

Art. 5.


Dopo l'articolo 232 delle disposizioni transitorie del codice civile e' inserito il seguente articolo:
"232-bis. - A decorrere dal 25 novembre 1973, la responsabilita' per danni del conservatore dei registri immobiliari e' regolata dalle norme relative agli impiegati civili dello Stato, salvo che per i rapporti definiti con sentenza passata in giudicato, con transazione, o comunque esauriti".

Art. 6.


Il Ministero delle finanze e' responsabile dei danni cagionati, anche senza dolo o colpa grave, dal conservatore dei registri immobiliari dopo il 24 novembre 1973.
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge si applicano al Ministero delle finanze, nel caso di responsabilita' senza dolo o colpa grave del conservatore, le norme dell'articolo 111 del codice di procedura civile.

Art. 7.


I conservatori nominati dopo l'entrata in vigore della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono esonerati dal prestare la cauzione prescritta. A far data dal 25 novembre 1983 sono svincolate le cauzioni dei conservatori nominati anteriormente all'entrata in vigore della citata legge 15 novembre 1973, n. 734, salvo che ricorra l'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 40 della legge 25 giugno 1943, n. 540.

Art. 8.


E' abrogato l'articolo 42 della legge 25 giugno 1943, n. 540.
Tuttavia, la competenza del giudice ivi indicato resta ferma per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.


Il ruolo organico della carriera direttiva dei conservatori dei registri immobiliari e' stabilito in numero 122 unita', compresi i posti delle qualifiche dirigenziali di cui alla tabella VI, quadro I, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Per la determinazione della pianta organica del predetto ruolo si applicano le disposizioni previste dagli articoli 60 e 63 del medesimo decreto.

Art. 10.


All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 500 milioni per l'anno finanziario 1982, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 21 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - DARIDA - FORTE - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA