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Istituzione della corte di appello autonoma di Salerno e aggregazione della pretura di Sapri al tribunale di Sala Consilina.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' istituita la corte di appello autonoma di Salerno con giurisdizione sui territori compresi nelle circoscrizioni dei tribunali di Salerno, Sala Consilina e Vallo della Lucania.

Art. 2.


Il Ministro di grazia e giustizia e' autorizzato a determinare, con proprio decreto, entro sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge, l'organico del personale necessario al funzionamento della corte di appello di Salerno.

Art. 3.


La corte di appello di Salerno entra in funzione nel termine massimo di sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge. La data e' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia.

Art. 4.


La pretura di Sapri e' aggregata al tribunale di Sala Consilina.

Art. 5.



Gli affari civili, penali e amministrativi pendenti avanti al tribunale di Lagonegro e, dopo l'aggregazione prevista dall'articolo precedente, appartenenti alla competenza per territorio del tribunale di Sala Consilina, sono d'ufficio devoluti alla competenza di tale ultimo tribunale dalla data di cui al decreto ministeriale previsto nell'articolo 3.
La disposizione del precedente comma non si applica alle cause civili nelle quali si e' avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile, ai procedimenti penali per i quali sono state compiute per la prima volta le formalita' di apertura del dibattimento e agli affari di volontaria giurisdizione che gia' sono in corso.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - DARIDA - GORIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA