Norme concernenti l'Opera del vocabolario storico-linguistico della lingua italiana presso l'Accademia della Crusca.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il personale ricercatore tecnico e amministrativo in servizio presso l'Accademia della Crusca - Firenze alla data di entrata in vigore della presente legge ed addetto all'Opera del vocabolario della lingua italiana da almeno un anno, il cui rapporto risulti regolato da un formale contratto di lavoro, e' inquadrato nei ruoli del Consiglio nazionale delle ricerche ed e' destinato a prestare servizio presso il centro studi "Opera del vocabolario italiano", organo di ricerca del predetto Consiglio.
Art. 2.
Per il funzionamento del centro di cui all'articolo 1 e per l'uso dei servizi in comune, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge verra' stipulata una convenzione tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia della Crusca, sostitutiva della convenzione in atto, in cui verranno disciplinati i rapporti tra i due enti e in particolare:
a) le modalita' di cessione da parte dell'Accademia dell'archivio lessicale, del restante materiale scientifico attinente all'Opera del vocabolario di cui all'articolo 1 e di quello risultante dalla ricerca per la suddetta Opera, con garanzia di accesso alla consultazione da parte degli studiosi;
b) le modalita' di uso gratuito di locali e servizi ivi compresa la biblioteca, idonei al funzionamento del centro;
c) il numero dei componenti il consiglio scientifico del centro che devono essere designati dall'Accademia, i quali non devono tuttavia essere meno di un terzo dei membri del consiglio medesimo;
d) le modalita' inerenti il trasferimento dei beni e ogni altro rapporto patrimoniale;
e) le ulteriori misure per potenziare i rapporti di collaborazione scientifica tra il Consiglio nazionale delle ricerche e l'Accademia.
Art. 3.
L'inquadramento di cui all'articolo 1 e' disposto con deliberazione della giunta amministrativa del Consiglio nazionale delle ricerche, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo i criteri di cui agli articoli 38 e 58 del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1979, n. 509, ed ha effetto dalla data della menzionata deliberazione.
Il Consiglio nazionale delle ricerche e' autorizzato ad apportare, ai sensi dell'articolo 29 della legge 20 marzo 1975, n. 70, le necessarie variazioni alle dotazioni organiche di cui all'allegato A del regolamento del personale ed all'allegato 4 dell'ordinamento dei servizi, e le occorrenti variazioni del proprio bilancio per l'esercizio finanziario 1982.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Selva di Val Gardena, addi' 6 gennaio 1983
PERTINI FANFANI - FALCUCCI Visto, il Guardasigilli: DARIDA