Disposizioni per la difesa del mare.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
TITOLO I
NORME PROGRAMMATICHE
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile attua la politica intesa alla protezione dell'ambiente marino ed alla prevenzione di effetti dannosi alle risorse del mare, provvedendo alla formazione, di intesa con le regioni, del piano generale di difesa del mare e delle coste marine dall'inquinamento e di tutela dell'ambiente marino, valido per tutto il territorio nazionale, tenuto conto dei programmi statali e regionali anche in materie connesse, degli indirizzi comunitari e degli impegni internazionali.
Tale piano, di durata non inferiore al quinquennio, e' approvato dal CIPE. Con la stessa procedura sono adottate le eventuali modifiche e varianti che si rendessero necessarie in relazione alla evoluzione orografica, urbanistica, economica ed ecologica delle coste.
Il piano delle coste indirizza, promuove e coordina gli interventi e le attivita' in materia di difesa del mare e delle coste dagli inquinamenti e di tutela dell'ambiente marino, secondo criteri di programmazione e con particolare rilievo alla previsione degli eventi potenzialmente pericolosi e degli interventi necessari per delimitarne gli effetti e per contrastarli una volta che si siano determinati.
Ai fini della formazione del piano, il Ministro della marina mercantile comunica alle singole regioni le proposte di piano relative al rispettivo territorio. Entro 60 giorni da tale comunicazione il Ministro della marina mercantile sente la Commissione consultiva interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, al fine di definire e coordinare le osservazioni e le proposte delle regioni stesse che concorreranno alla formazione del piano.
Entro i successivi 30 giorni le regioni debbono comunque esprimere il loro motivato avviso sulle proposte formulate dal Ministro della marina mercantile.
Ove le regioni non provvedano entro il termine predetto, il Ministro della marina mercantile procede autonomamente.
Il Ministro della marina mercantile provvede altresi' a regolare l'esercizio delle attivita' marittime ed economiche nel mare territoriale e nelle aree marine esterne sottoposte alla giurisdizione nazionale, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti istituita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 ottobre 1979.
TITOLO II
VIGILANZA IN MARE
Art. 2.
Per la realizzazione dei compiti di cui all'articolo 1, nonche' per assicurare la vigilanza e il soccorso in mare, il Ministro della marina mercantile provvede:
a) alla istituzione di un servizio di protezione dell'ambiente marino, nonche' di vigilanza costiera e di intervento per la prevenzione e il controllo degli inquinamenti del mare;
b) al potenziamento del servizio di vigilanza e di soccorso in mare svolto dal Corpo delle capitanerie di porto;
c) alla istituzione, d'intesa con il Ministro della difesa, di un servizio di vigilanza sulle attivita' marittime ed economiche, compresa quella di pesca, sottoposte alla giurisdizione nazionale nelle aree situate al di la' del limite esterno del mare territoriale; in caso di necessita' tale servizio puo' integrare quello di cui alla precedente lettera b).
Il servizio di protezione dell'ambiente marino, di vigilanza e di soccorso in mare, di cui alle lettere a) e b), opera in accordo e con il contributo dei servizi esistenti sul territorio.
Art. 3.
Per i fini di cui alla lettera a) dell'articolo 2 il Ministro della marina mercantile provvedera' ad organizzare una rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino ed un idoneo sistema di sorveglianza sulle attivita' svolgentisi lungo le coste, anche per lo svolgimento dei servizi di cui alla lettera b) dell'articolo 2, costantemente collegato con centri operativi, che opereranno nell'ambito di compartimenti marittimi, da situare nelle zone maggiormente interessate al traffico marittimo e con un centro a livello nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati.
Per la costituzione ed il funzionamento della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino, il Ministero della marina mercantile si avvale anche delle strutture e del personale dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
La rete di osservazione effettua periodici controlli dell'ambiente marino con rilevamento di dati oceanografici, chimici, biologici, microbiologici e merceologici e quanto altro necessario per la lotta contro l'inquinamento di qualsiasi genere e per la gestione delle fasce costiere nonche' per la tutela, anche dal punto di vista ecologico, delle risorse marine.
Per il sistema di sorveglianza sulle attivita' che si svolgono lungo le coste sono istituiti centri operativi nelle seguenti aree:
1) Mar Ligure e Alto Tirreno;
2) Medio e Basso Tirreno;
3) Acque della Sardegna;
4) Acque della Sicilia;
5) Ionio e Basso Adriatico;
6) Alto e Medio Adriatico.
La localizzazione dei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi e' disposta con decreto del Ministro della marina mercantile.
I centri operativi raccolgono ed elaborano tutti i dati provenienti dal centro nazionale di coordinamento e dagli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza relativi alle attivita' svolgentisi in mare e trasmettono i dati raccolti al Centro nazionale di coordinamento di cui al successivo comma nonche' agli uffici, enti ed amministrazioni della zona di competenza, ai fini degli interventi operativi.
Presso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui al successivo articolo 34, viene istituito il Centro nazionale di coordinamento generale e di raccolta dati. Esso raccoglie, elabora e coordina i dati trasmessi dai centri operativi periferici o provenienti da altre amministrazioni e limette a disposizione degli uffici competenti ai fini degli interventi operativi. Tutti i dati sono resi pubblici a cura dello stesso Ispettorato con apposito bollettino.
Con decreto del Ministro della marina mercantile sono adottate le disposizioni necessarie per dotare il Centro nazionale di coordinamento ed i centri periferici delle attrezzature adeguate ai compiti ed ai servizi fissati nella presente legge, nonche' per il funzionamento dei centri medesimi e della rete di osservazione della qualita' dell'ambiente marino.
Per le spese di organizzazione e funzionamento dei servizi di cui al presente articolo e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 25 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 1.500 milioni.
Art. 4.
Per gli interventi di prevenzione e di controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) del precedente articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto ((o il noleggio)) o comunque la utilizzazione, anche attraverso apposita convenzione, di unita' navali con caratteristiche di particolare maneggevolezza e velocita', di aeromobili nonche' di mezzi di trasporto e di rimorchio.
Le navi, gli aeromobili ed i mezzi di cui sopra dovranno essere strutturati ed attrezzati per operazioni di pronto intervento, per il prelievo e la neutralizzazione delle sostanze inquinanti, per la salvaguardia, in caso di necessita', della vita umana in mare, nonche' per ogni altra operazione tecnicamente possibile in caso di emergenza.
((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 OTTOBRE 1997, N. 344)).
Per la costruzione, l'acquisto o il noleggio delle unita' di cui al primo comma, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 40.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che verranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 14.000 milioni.
Per il trattamento delle morchie e delle acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere, prescritto dalla Convenzione IMCO stipulata a Londra nel 1973, in deroga a quanto previsto dalla legge 8 aprile 1976, n. 203, il Ministro della marina mercantile puo' stipulare convenzioni, di durata non superiore a 10 anni, con soggetti che gestiscono navi appositamente costruite ed attrezzate per la raccolta ed il trattamento di detti materiali nonche' per i fini di cui al secondo comma e che nella convenzione assumano l'obbligo di mettere tali navi immediatamente a disposizione dell'autorita' marittima per gli interventi di prevenzione e controllo degli inquinamenti di cui alla lettera a) dell'articolo 2.
In tal caso all'atto della stipula della convenzione e' concesso un contributo non superiore al 15 per cento del costo di costruzione della nave comprensivo delle pertinenze ed attrezzature.
In caso di mancata osservanza degli obblighi assunti in convenzione, il Ministro della marina mercantile dichiara la decadenza dal contributo concesso, con conseguente obbligo per l'interessato di restituire la quota di contributo corrispondente al periodo di residua durata della convenzione, maggiorata dell'interesse pari al tasso di sconto vigente alla data del provvedimento di decadenza, aumentato di due punti.
Resta comunque fermo l'obbligo della restituzione dell'intero contributo maggiorato dell'interesse, calcolato con le modalita' di cui al comma precedente, se la decadenza viene dichiarata prima che sia trascorso un quinquennio dalla data di concessione del contributo.
All'onere relativo si provvede a carico del capitolo 8051 dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile per l'anno 1982.
Art. 5.
Al potenziamento del servizio di vigilanza e soccorso in mare di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali da iscrivere nei quadri del naviglio militare, idonee ad essere impiegate anche in navigazione di altura ed in condizioni atmosferiche avverse, di mezzi ad alta velocita' come aliscafi od altri mezzi adeguati, nonche' di aeromobili da iscrivere nel registro degli aeromobili militari dello Stato.
Per l'acquisizione delle predette unita' navali, nonche' dei predetti mezzi ed aeromobili, con le occorrenti dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 60.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 6.000 milioni.
Art. 6.
Alla istituzione del servizio di vigilanza di cui alla lettera c) dell'articolo 2 si provvedera' mediante la costruzione o l'acquisto di unita' navali ed aeromobili, da iscrivere rispettivamente nei quadri del naviglio e nel registro degli aeromobili militari dello Stato, aventi caratteristiche e requisiti tecnici tali da rendere i predetti mezzi idonei, nel loro coordinato assetto, ad effettuare prolungate operazioni di altura e ad assicurare la necessaria prontezza di interventi o la capacita' di perlustrare in tempi brevi ampi tratti di mare. Le unita' navali e gli aeromobili dovranno essere progettati ed attrezzati anche per il soccorso in zone di altura e per operazioni antinquinamento.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, verranno determinate le caratteristiche tecnico-operative dei mezzi da acquisire. Il decreto sara' emanato nel termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Per l'acquisizione dei predetti mezzi, con le relative dotazioni e attrezzature, e' autorizzata per il periodo 1982-1985 la spesa complessiva di lire 120.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 viene determinata in lire 8.000 milioni.
Art. 7.
Ai fini dell'acquisizione dei mezzi di cui agli articoli 4, 5 e 6, il Ministro della marina mercantile potra' avvalersi della consulenza della Direzione generale delle costruzioni, delle armi e degli armamenti navali del Ministero della difesa. Con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro della difesa, potranno essere affidate alla medesima Direzione generale la stesura delle specifiche tecniche contrattuali e l'assistenza tecnica durante la costruzione dei mezzi sopra indicati.
Gli stanziamenti previsti negli articoli 4, 5 e 6 sono adeguati annualmente in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
Art. 8.
I progetti ed i contratti nonche' gli atti di concessione e le convenzioni per l'esecuzione di lavori, provviste e forniture inerenti all'attuazione degli articoli 3, 4, 5 e 6 e fino all'importo complessivo di lire 500 milioni, qualunque sia il modo con il quale si sia proceduto all'aggiudicazione, sono approvati dalla competente amministrazione senza l'obbligo dei preventivi pareri richiesti dalle norme vigenti.
Per gli affari di cui al precedente comma di importo superiore a lire 500 milioni e' prescritto, in sostituzione dei pareri richiesti dalle norme vigenti, il conforme parere di un Comitato presieduto dal Ministro della marina mercantile o da un sottosegretario da lui delegato e composto da:
1) il Presidente del Consiglio superiore della marina mercantile;
2) il Presidente del Consiglio superiore delle Forze armate,
sezione marina;
3) un avvocato dello Stato designato dall'Avvocato generale dello Stato;
4) il direttore generale del demanio marittimo e dei porti del Ministero della marina mercantile;
5) il direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
6) il direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;
7) il direttore generale della pesca marittima del Ministero della marina mercantile;
8) il direttore generale delle costruzioni, armi e armamenti navali del Ministero della difesa;
9) il direttore generale della produzione industriale del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o un suo delegato;
10) il capo dell'Ispettorato generale delle Capitanerie di porto;
11) il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina
mercantile;
12) un funzionario del Ministero del tesoro con qualifica non inferiore a dirigente generale.
Ai lavori del Comitato partecipa anche il direttore del dipartimento della protezione civile o un suo delegato.
Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario designato dal Ministro della marina mercantile coadiuvato da due dipendenti del Ministero stesso.
I membri del Comitato e della segreteria sono nominati con decreto del Ministro della marina mercantile.
Art. 9.
((
1. Il servizio di vigilanza in mare di cui alla lettera c) dell'articolo 2, e' disciplinato dall'articolo 115 del codice dell'ordinamento militare.
))
TITOLO III
PRONTO INTERVENTO PER LA DIFESA DEL MARE E DELLE ZONE COSTIERE DAGLI INQUINAMENTI CAUSATI DA INCIDENTI
Art. 10.
Il Ministero della marina mercantile provvede, nel quadro del servizio nazionale di protezione civile, d'intesa con le altre amministrazioni civili e militari dello Stato, mediante il concorso degli enti pubblici territoriali, alla organizzazione del pronto intervento per la difesa del mare e delle zone costiere dagli inquinamenti causati da incidenti.
Art. 11.
Nel caso di inquinamento o di imminente pericolo di inquinamento delle acque del mare causato da immissioni, anche accidentali, di idrocarburi o di altre sostanze nocive, provenienti da qualsiasi fonte o suscettibili di arrecare danni all'ambiente marino, al litorale e agli interessi connessi, l'autorita' marittima, nella cui area di competenza si verifichi l'inquinamento o la minaccia di inquinamento, e' tenuta a disporre tutte le misure necessarie, non escluse quelle per la rimozione del carico o del natante, allo scopo di prevenire od eliminare gli effetti inquinanti ovvero attenuarli qualora risultasse tecnicamente impossibile eliminarli.
Qualora il pericolo di inquinamento o l'inquinamento in atto sia tale da determinare una situazione di emergenza, il capo del compartimento marittimo competente per territorio dichiara l'emergenza locale, dandone immediata comunicazione al Ministro della marina mercantile, ed assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano operativo di pronto intervento locale, ferme restando le attribuzioni di ogni amministrazione nell'esecuzione dei compiti di istituto, da lui adottato d'intesa con gli organi del servizio nazionale della protezione civile.
Il Ministro della marina mercantile da' immediata comunicazione della dichiarazione di emergenza locale al servizio nazionale della protezione civile tramite Ispettorato centrale per la difesa del mare di cui al successivo articolo 34.
Quando l'emergenza non e' fronteggiabile con i mezzi di cui il Ministero della marina mercantile dispone, il Ministro della marina mercantile chiede al Ministro della protezione civile di promuovere la dichiarazione di emergenza nazionale. In tal caso il Ministro della protezione civile assume la direzione di tutte le operazioni sulla base del piano di pronto intervento nazionale adottato dagli organi del servizio nazionale per la protezione civile.
Restano ferme le norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, per l'intervento in alto mare in caso di sinistri ed avarie a navi battenti bandiera straniera che possano causare inquinamento o pericolo di inquinamento all'ambiente marino, o al litorale.
Art. 12.
Il comandante, l'armatore o il proprietario di una nave o il responsabile di un mezzo o di un impianto situato sulla piattaforma continentale o sulla terraferma, nel caso di avarie o di incidenti agli stessi, suscettibili di arrecare, attraverso il versamento di idrocarburi o di altre sostanze nocive o inquinanti, danni all'ambiente marino, al litorale o agli interessi connessi, sono tenuti ad informare senza indugio l'autorita' marittima piu' vicina al luogo del sinistro, e ad adottare ogni misura che risulti al momento possibile per evitare ulteriori danni ed eliminare gli effetti dannosi gia' prodotti.
L'autorita' marittima rivolge ai soggetti indicati nel comma precedente immediata diffida a prendere tutte le misure ritenute necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento e per eliminare gli effetti gia' prodotti. Nel caso in cui tale diffida resti senza effetto, o non produca gli effetti sperati in un periodo di tempo assegnato, l'autorita' marittima fara' eseguire le misure ritenute necessarie per conto dell'armatore o del proprietario, recuperando, poi, dagli stessi le spese sostenute.
Nei casi di urgenza, l'autorita' marittima fara' eseguire per conto dell'armatore o del proprietario le misure necessarie, recuperandone, poi, le spese, indipendentemente dalla preventiva diffida a provvedere.
Nei casi in cui l'amministrazione fa eseguire le misure necessarie ai sensi del secondo e terzo comma, le spese sostenute sono recuperate, nei limiti del valore del carico anche nei confronti del proprietario del carico stesso quando, in relazione all'evento, si dimostri il dolo o la colpa del medesimo ((, anche con riferimento all'utilizzazione di una nave inadeguata alla qualita' e alla quantita' del carico trasportato. Ai predetti fini il proprietario del carico si munisce di idonea polizza assicurativa a copertura integrale dei rischi anche potenziali, rilasciandone copia al comandante della nave che e' tenuto ad esibirla tra i documenti di bordo necessari in occasione dei controlli disposti dall'autorita' marittima)).
Art. 13.
Per i contratti riguardanti gli interventi urgenti il Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1978, n. 504, e, con riferimento agli obiettivi del piano di pronto intervento nazionale, il Ministro della protezione civile, puo' provvedere a trattativa privata, senza l'obbligo di acquisire il preventivo parere del Consiglio di Stato sui progetti di contratto.
All'esecuzione di contratti, stipulati ai sensi del comma precedente, si puo' provvedere anche prima del visto e della registrazione dei relativi decreti di approvazione da parte della Corte dei conti.
Con la procedura di cui ai precedenti commi provvedono i capi dei compartimenti per i casi di emergenza locale, previa autorizzazione del Ministro della marina mercantile, sentito il Comitato di cui al primo comma.
Qualora, per motivi di urgenza, si sia verificata la necessita' di assicurare l'immediata disponibilita' di materiale di pronto impiego e non sia stato possibile stipulare i relativi contratti, il Ministro della marina mercantile, per il pagamento delle somme agli aventi diritto, provvedera' con atti di riconoscimento di debito.
Art. 14.
Alle spese occorrenti per l'adozione delle misure di cui all'articolo 11 nonche' per il rimborso alle altre amministrazioni delle spese sostenute per gli interventi ad esse richiesti, si provvede a carico di apposito capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile, avente natura di spesa obbligatoria.
((Le somme recuperate a carico dei privati per le spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 12 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e sono riassegnate nella misura del 50 per cento con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze allo stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per le attivita' di difesa del mare dagli inquinamenti.))
TITOLO IV
NORME PENALI PER LA DISCARICA DI SOSTANZE VIETATE DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE
Art. 15.
Il presente titolo ha per oggetto le immissioni in mare di sostanze nocive all'ambiente marino provenienti dalle navi: esso non riguarda lo scarico di rifiuti in mare effettuato a mezzo navi disciplinato dall'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650.
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. Lgs. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202))
Art. 17.
((COMMA ABROGATO DAL D. LGS. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202)).
Il comandante della nave che violi le disposizioni di cui all'articolo 19 e' punito con l'arresto fino a sei mesi ovvero con l'ammenda fino a 10 milioni.
Art. 18.
Il quarto e il quinto comma dell'articolo 14 della legge 24 dicembre 1979, n. 650, sono sostituiti dai seguenti:
"L'autorizzazione agli scarichi di cui al precedente comma e' rilasciata dal Ministro della marina mercantile, su proposta del capo del compartimento marittimo nella cui zona di competenza si trova il porto da cui parte la nave con il carico dei materiali da scaricare, ovvero il porto piu' vicino al luogo di discarica, se effettuata da aeromobili.
Alle istruttorie per le autorizzazioni di cui sopra provvede l'autorita' marittima competente per territorio; per le spese si provvede a termine dell'articolo 15.
Il Ministro della marina mercantile provvede ad effettuare le prescritte notifiche ai competenti organismi internazionali".
Art. 19.
Le navi italiane, alle quali si applica la normativa di cui all'articolo 17, devono avere, tra i libri di cui all'articolo 169 del codice della navigazione, il registro degli idrocarburi sul quale vanno effettuate le prescritte annotazioni.
In tutti i casi di versamento o perdita di idrocarburi, il comandante della nave e' tenuto a farne annotazione nel registro degli idrocarburi, con l'indicazione delle circostanze e delle cause di tale versamento o perdita, nonche' a farne denuncia al comandante del porto piu' vicino.
Ogni pagina del registro degli idrocarburi deve essere firmata dall'ufficio o dagli ufficiali responsabili delle relative operazioni e, qualora la nave sia armata, dal comandante.
Per la tenuta del registro degli idrocarburi si applicano le disposizioni degli articoli 362 e seguenti del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima riguardanti i libri di bordo.
Art. 20.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D. Lgs. 6 NOVEMBRE 2007, n. 202))
Art. 21.
In relazione ai danni provocati per violazione delle disposizioni previste dal presente titolo, fermo restando il disposto dell'articolo 185 del codice penale, al comandante e il proprietario o l'armatore della nave sono tenuti in solido a rifondere allo Stato le spese sostenute per la pulizia delle acque e degli arenili, nonche' a risarcire i danni arrecati alle risorse marine. Tale obbligo solidale sussiste anche nei casi in cui si sia dovuta effettuare la discarica on mare di sostanze vietate, per la sicurezza della propria o di altra nave; o l'immissione delle sostanze vietate nelle acque del mare sia stata causata da un'avaria o da una perdita inevitabile ed ogni ragionevole precauzione sia stata adottata dopo l'avaria o la scoperta della perdita per impedire o ridurre il versamento delle sostanze stesse in mare.
Art. 22.
Per i reati previsti dalla presente legge lo Stato, nella persona del Ministro della marina mercantile, puo' costituirsi parte civile nel relativo giudizio penale.
Art. 23.
La sorveglianza per la prevenzione degli inquinamenti delle acque marine da idrocarburi e dalle altre sostanze nocive nell'ambiente marino e l'accertamento delle infrazioni alle norme relative sono affidati, sotto la direzione dei comandanti dei porti, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria di cui all'articolo 221 del codice di procedura penale e all'articolo 1235 del codice della navigazione, nonche' al personale civile dell'amministrazione della marina mercantile, agli ufficiali, sottufficiali e sottocapi della marina militare.
Art. 24.
TITOLO V
RISERVE MARINE
Art. 25.
Le riserve naturali marine sono costituite da ambienti marini, dati dalle acque, dai fondali e dai tratti di costa prospicenti che presentano un rilevante interesse per le caratteristiche naturali, geomorfologiche, fisiche, biochimiche con particolare riguardo alla flora e alla fauna marine e costiere e per l'importanza scientifica, ecologica, culturale, educativa ed economica che rivestono.
Art. 26.
Sulla base delle indicazioni contenute nel piano di cui all'articolo 1 e in conformita' agli indirizzi della politica nazionale di protezione dell'ambiente, le riserve marine sono istituite con decreto del Ministro della marina mercantile su conforme parere del Consiglio nazionale per la protezione dell'ambiente naturale - sezione protezione dell'ambiente marino, e su proposta della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, sentite le regioni e i comuni territorialmente interessati.
Ai fini della proposta di cui al comma precedente, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, previa individuazione delle aree marine per le quali appare opportuno l'assoggettamento a protezione, accerta:
a) la situazione naturale dei luoghi e la superficie da proteggersi;
b) i fini scientifici, ecologici, culturali, educativi, minerari ed economici con cui va coordinata la protezione dell'area;
c) i programmi eventuali di studio e ricerca nonche' di valorizzazione dell'area;
d) i riflessi della protezione nei rapporti con la navigazione marittima e le attivita' di sfruttamento economico del mare e del demanio marittimo;
e) gli effetti che prevedibilmente deriveranno dalla istituzione della riserva marina sull'ambiente naturale marino e costiero nonche' sull'assetto economico e sociale del territorio e delle popolazioni interessate;
f) il piano dei vincoli e delle misure di protezione e valorizzazione ritenuti necessari per l'attuazione delle finalita' della riserva marina.
La Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti puo' avvalersi, ai fini dell'accertamento, di istituti scientifici, laboratori ed enti di ricerca. In ogni caso e' richiesto il parere dell'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata alla pesca marittima di cui all'articolo 8 della legge 17 febbraio 1982, n. 41.
Ai fini dell'esercizio delle competenze di cui al presente titolo, la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti e' integrata da tre rappresentanti delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative nel settore della tutela dell'ambiente marino, da tre esperti nella stessa materia, nonche' da due membri del consiglio di amministrazione dell'Istituto di cui al precedente comma, designati dal consiglio medesimo.
Art. 27.
Nelle riserve naturali marine, ogni attivita' puo' essere regolamentata attraverso la previsione di divieti e limitazioni o sottoposta a particolari autorizzazioni in funzione delle finalita' per la cui realizzazione la riserva e' stata istituita.
In particolare possono essere vietate o limitate:
a) l'asportazione anche parziale e il danneggiamento delle formazioni minerali;
b) la navigazione, l'accesso e la sosta, con navi e natanti di qualsiasi genere e tipo, nonche' la balneazione;
c) la pesca sia professionale che sportiva con qualunque mezzo esercitata;
d) la caccia, la cattura, la raccolta, il danneggiamento e in genere qualunque attivita' che possa costituire pericolo o turbamento delle specie animali o vegetali, ivi compresa la immissione di specie estranee;
e) l'alterazione con qualsiasi mezzo, diretta o indiretta, dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche biochimiche dell'acqua, nonche' la discarica di rifiuti solidi o liquidi e in genere l'immissione di qualsiasi sostanza che possa modificare, anche transitoriamente, le caratteristiche dell'ambiente marino;
f) l'introduzione di armi, esplosivi e di qualsiasi mezzo distruttivo o di cattura nonche' di sostanze tossiche o inquinanti;
g) le attivita' che possono comunque arrecare danno, intralcio o turbativa alla realizzazione dei programmi di studio e di ricerca scientifica da attuarsi sull'area.
Il decreto di istituzione della riserva marina prevede:
a) la determinazione delle aree marittime e di demanio marittimo costituenti la superficie della riserva;
b) le finalita' di carattere scientifico, culturale, economico ed educativo per la cui realizzazione e' istituita l'area protetta;
c) i programmi di studio e di ricerca scientifica nonche' di valorizzazione da attuarsi nell'ambito della riserva;
d) la regolamentazione della riserva con la specificazione delle attivita' oggetto di divieto o di particolari limitazioni o autorizzazioni.
Nell'ambito territoriale della riserva marina possono essere disposti dal Ministro della marina mercantile programmi di intervento per il ripopolamento ittico, o per la salvaguardia ecologica.
Qualora la riserva marina confini con il territorio di un parco nazionale o di una riserva naturale dello Stato, il decreto di costituzione, adottato di concerto con il Ministro dell'agricoltura e delle foreste, regola il coordinamento fra la gestione della riserva marina e quella del parco nazionale o della riserva naturale dello Stato.
Ove la fascia costiera demaniale costituisca parte integrante dell'eco-sistema terrestre e non vi siano prevalenti ragioni di tutela dell'ambiente marino rispetto ai fini connessi alla tutela territoriale, la gestione della fascia costiera demaniale e' affidata all'ente di gestione del parco o della riserva naturale che, per le relative attivita' di vigilanza, si avvale delle Capitanerie di porto.
In tale ipotesi il decreto dispone a favore dell'ente delegato la concessione dell'area demaniale e costiera e il relativo canone viene ad avere carattere ricognitorio.
Art. 28.
In attuazione dei principi di cui agli articoli 1 e 26 il Ministro della marina mercantile promuove e coordina tutte le attivita' di protezione, tutela, ricerca e valorizzazione del mare e delle sue risorse ed assicura il raggiungimento delle finalita' istitutive di ciascuna riserva attraverso l'Ispettorato centrale per la difesa del mare, di cui all'articolo 34.
Per la vigilanza e l'eventuale gestione delle riserve marine, l'Ispettorato centrale si avvale delle competenti Capitanerie di porto.
Presso ogni Capitaneria competente e' istituita una commissione di riserva, nominata con decreto del Ministro della marina mercantile e cosi' composta:
a) il comandante di porto che la presiede;
b) due rappresentanti dei comuni rivieraschi designati dai comuni medesimi;
c) un rappresentante delle regioni territorialmente interessate;
d) in rappresentante delle categorie economico-produttive interessate designato dalla camera di commercio per ciascuna delle province nei cui confini e' stata istituita la riserva;
e) due esperti designati dal Ministro della marina mercantile in relazione alle particolari finalita' per cui e' stata istituita la riserva;
f) un rappresentante delle associazioni naturalistiche maggiormente rappresentative scelto dal Ministro della marina mercantile fra una terna di nomi designata dalle associazioni medesime;
g) un rappresentante del provveditorato agli studi;
h) un rappresentante dell'amministrazione per i beni culturali e ambientali.
((i) un rappresentante del Ministero dell'ambiente)).
((Con apposita convenzione da stipularsi da parte del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, la gestione della riserva puo' essere concessa ad enti pubblici, istituzioni scientifiche, associazioni riconosciute)).
La commissione affianca la Capitaneria e l'ente delegato nella gestione della riserva, formulando proposte e suggerimenti per tutto quanto attiene al funzionamento della riserva medesima.
In particolare la commissione da' il proprio parere alla proposta del regolamento di esecuzione del decreto istitutivo e di organizzazione della riserva, ivi comprese le previsioni relative alle spese di gestione, formulata dalla Capitaneria o dall'ente delegato.
((Il regolamento e' approvato con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della marina mercantile, sentita la Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti)).
Art. 29.
((ARTICOLO SOPPRESSO DALLA L. 8 LUGLIO 1986, N. 349))
Art. 30.
Per la violazione dei divieti o dei vincoli contenuti nel decreto di costituzione della riserva si applica, salvo che il fatto costituisca reato, la sanzione amministrativa da lire 200.000 a lire 5 milioni.
La Capitaneria di porto applica la sanzione di cui al comma precedente e provvede alla confisca delle cose, strumenti ed attrezzi attraverso i quali si sia commessa la violazione.
Il violatore e' tenuto altresi' alla restituzione di quanto comunque asportato dalla riserva.
Art. 31.
Nella prima applicazione della presente legge, l'accertamento di cui al secondo comma dell'articolo 26, ha luogo con riferimento alle seguenti aree:
1) Golfo di Portofino;
2) Cinque Terre;
3) Secche della Meloria;
4) Arcipelago Toscano;
5) Isole Pontine;
6) Isola di Ustica;
7) Isole Eolie;
8) Isole Egadi;
9) Isole Ciclopi;
10) Porto Cesareo;
11) Torre Guaceto;
12) Isole Tremiti;
13) Golfo di Trieste;
14) Tavolara, Punta Coda Cavallo;
15) Golfo di Orosei, Capo Monte Santu;
16) Capo Caccia, Isola Piana;
17) Isole Pelagie;
18) Punta Campanella;
19) Capo Rizzuto;
20) Penisola del Sinis, Isola di Mal di Ventre.
Art. 32.
Per l'onere derivante dall'attuazione degli articoli 26 e 28 e' autorizzata, per il periodo 1982-1985, la spesa complessiva di lire 3.000 milioni, da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della marina mercantile secondo quote che saranno determinate in sede di legge finanziaria di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 500 milioni.
(4)(9) ((10))
AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000".
La L. 23 marzo 2001, n. 93, ha disposto (con l'art. 8, comma 10) che "Per il funzionamento e la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi 31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la spesa di lire 3.000 milioni a decorrere dall'anno 2001. Nelle medesime aree protette marine e' autorizzata per investimenti la spesa di lire 2.000 milioni a decorrere dall'anno 2000".
AGGIORNAMENTO (9)
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per la piu' rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015".
La L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016".
La L. 28 dicembre 2015, n. 221 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per la piu' rapida istituzione delle aree marine protette, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 800.000 euro per l'anno 2015".
La L. 28 dicembre 2015, n. 221, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Per il potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016".
AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di garantire la piu' rapida istituzione delle aree marine protette di cui all'articolo 36, comma 1, lettere d), f), o) e cc) della legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e' incrementata di 2 milioni di euro nell'anno 2020".
Il D.L. 30 dicembre 2019, n. 162, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2020, n. 8, nel modificare l'art. 8, comma 10 della L. 23 marzo 2001, n. 93, ha conseguentemente disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Al fine di potenziare la gestione e il funzionamento delle aree marine protette gia' istituite, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 10, della legge 23 marzo 2001, n. 93, e' incrementata di 0,7 milioni di euro per il 2020 e di 0,6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021".
TITOLO VI
ADEGUAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA DELLA MARINA MERCANTILE
Art. 33.
In relazione all'ampliamento delle acque territoriali previsto dalla legge 14 agosto 1974, n. 359, ed alla fissazione delle linee di base del mare territoriale, disposta con il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1977, n. 816, nonche' all'esercizio della giurisdizione dello Stato italiano al di la' del limite esterno del mare territoriale, secondo i principi del diritto internazionale, la fissazione dei limiti delle circoscrizioni marittime di cui all'articolo 16 del codice della navigazione ha luogo anche sulle aree marine antistanti il litorale, secondo criteri che valgano ad assicurare la massima funzionalita' ed efficienza agli uffici ad esse preposti.
A quanto previsto dal precedente comma si provvede a norma dell'articolo 1 del regolamento di esecuzione del codice della navigazione marittima.
Art. 34.
Per lo svolgimento dei compiti e delle attribuzioni di cui alla presente legge e' istituito presso il Ministero della marina mercantile un Ispettorato centrale per la difesa del mare.
Tale Ispettorato ha compiti ispettivi e di intervento, alle dirette dipendenze del Ministro della marina mercantile, nonche' di coordinamento a livello nazionale e locale dei servizi indicati all'articolo 2; esso adempie inoltre a tutte le altre competenze in atto attribuite al Ministero della marina mercantile in materia di inquinamento e difesa del mare.
Nei compartimenti marittimi in cui hanno sede i centri operativi di cui all'articolo 3 sono istituite sezioni tecniche per lo svolgimento in sede locale dei compiti attribuiti all'Ispettorato; tali sezioni operano nell'ambito dei compartimenti marittimi e sono alle dirette dipendenze dei capi compartimento.
L'Ispettorato e' articolato in due divisioni; ad esso e' preposto un dirigente generale dei ruoli dell'amministrazione della marina mercantile; alle due divisioni sono preposti primi dirigenti dei ruoli dell'amministrazione stessa. Alle sezioni tecniche locali sono preposti ispettori in possesso di laurea con qualifica tecnica dell'VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312.
In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, la tabella XVII di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e' sostituita dalla tabella "B" allegata alla presente legge; inoltre i ruoli organici del Ministero della marina mercantile sono incrementati di 14 unita' nell'VIII livello delle qualifiche funzionali di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, 58 unita' nel VII livello, 42 unita' nel VI livello, 25 unita' nel V livello, 296 unita' nel IV livello, 89 unita nel III livello e 66 unita' nel II livello.
Per tutto quanto attiene alle esigenze della protezione civile, l'Ispettorato centrale per la difesa del mare assume le funzioni di componente del servizio nazionale della protezione civile.
1 profili professionali di tali qualifiche saranno determinati ai sensi dell'articolo 3 della legge 11 luglio 1980, n. 312; in tale sede si terra' conto anche delle necessita' di formazione degli equipaggi dei mezzi disinquinanti, nonche' di copertura delle sedi delle delegazioni di spiaggia attualmente vacanti.
L'aumento di organico di cui al presente articolo ha luogo gradualmente nell'arco di quattro anni a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della marina mercantile provvedera', con proprio decreto, ad emanare, in attesa degli adempimenti di cui alla legge 11 luglio 1980, n. 312, le norme regolamentari per il funzionamento degli uffici centrali e periferici dell'amministrazione della marina mercantile, stabilendo altresi', nell'ambito delle dotazioni organiche complessive dell'amministrazione medesima, le piante organiche dei suddetti uffici.
Alla copertura dei nuovi posti si provvedera' con l'utilizzazione del personale disponibile degli enti pubblici disciolti in possesso di adeguate competenze professionali; in carenza di detto personale verranno banditi pubblici concorsi circoscrizionali, applicando l'articolo 6 dei decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.
Art. 35.
Il ruolo tecnico della carriera direttiva del Ministero della marina mercantile di cui al quadro "B" annesso alla legge 7 dicembre 1960, n. 1541, e' sostituito dal ruolo organico di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore della VII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di laurea in ingegneria navale o meccanica.
La nomina in prova alla qualifica di ispettore capo aggiunto, della VIII qualifica funzionale di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente primo comma, si consegue mediante pubblico concorso per titoli integrato da colloquio, al quale possono partecipare coloro che, in aggiunta ai requisiti previsti dal primo comma, abbiano svolto attivita' professionale per un periodo di almeno due anni.
Le categorie di titoli valutabili e l'oggetto del colloquio sono stabiliti nel bando di concorso.
Art. 36.
Presso il Ministero della marina mercantile e' istituito il ruolo tecnico della carriera di concetto con la consistenza organica di cui al quadro "C" allegato alla presente legge.
La nomina in prova alla qualifica di perito della VI qualifica funzionale, di cui all'articolo 2 della legge 11 luglio 1980, n. 312, del ruolo di cui al precedente comma, si consegue mediante pubblico concorso per esami al quale possono partecipare coloro che posseggono i prescritti requisiti per accedere agli impieghi civili dello Stato e siano muniti di diploma di istituto tecnico nautico, di istituto tecnico industriale, di istituto tecnico per geometri, di liceo scientifico o di diplomi equipollenti.
Art. 37.
In attesa del potenziamento degli organici del personale militare delle Capitanerie di porto, da attuare in sede di esame globale delle esigenze delle Capitanerie medesime, la consistenza organica del personale militare nelle Capitanerie di porto, per sopperire alle immediate esigenze di cui alla presente legge, e' aumentata di 102 ufficiali del ruolo normale delle Capitanerie di porto e 234 sottufficiali nocchieri di porto, da realizzare nell'arco di 4 anni a partire dal 1982.
Per realizzare tale incremento:
a) il quadro XI ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto della tabella n. 2 annessa alla legge 12 novembre 1955, n. 1137, e successive modificazioni, e' sostituito da quello riportato in allegato alla presente legge (allegato "D");
b) i numeri massimi dei contrammiragli e dei capitani di vascello previsti dall'articolo 3 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, sono aumentati rispettivamente di 2 unita' e di 20 unita'. Le predette aliquote in aumento sono riservate agli ufficiali di detti gradi appartenenti al ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto;
c) fino alla completa copertura dei posti di organico dei gradi rispettivamente superiori stabiliti dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge, i capitani di corvetta e i sottotenenti di vascello non possono essere promossi al grado superiore se non abbiano compiuto nel grado rivestito una permanenza minima di 4 anni;
d) il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per la nomina ad ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo delle Capitanerie di porto non puo' superare un dodicesimo dell'organico complessivo degli ufficiali inferiori quale risulta dal quadro XI, cosi' come sostituito dal quadro "D" allegato alla presente legge;
e) il numero globale dei capi di prima, seconda e terza classe e dei secondi capi della marina militare, quale risulta dall'applicazione dell'articolo 18 della legge 10 giugno 1964, n. 447, e' aumentato di 234 unita'; l'aumento e' riservato ai sottufficiali dei predetti gradi appartenenti alla categoria nocchieri di porto.
Art. 38.
L'onere derivante dall'attuazione degli articoli 34 e 37 e' valutato per l'anno 1982 in lire 2.000 milioni.
All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 35 e 36, valutato in lire 550 milioni in ragione d'anno, si provvede per l'anno finanziario 1982 mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.
Art. 39.
Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, e' approvato il programma quadriennale di potenziamento delle infrastrutture logistiche ed operative delle Capitanerie di porto e degli altri uffici periferici della marina mercantile al fine di adeguarli ai nuovi compiti previsti dalla presente legge nonche' alle nuove dotazioni di personale.
Il Ministro della marina mercantile si avvale, per la realizzazione del suddetto programma, delle procedure di cui all'articolo 7 della legge 23 gennaio 1974, n. 15.
Art. 40.
All'onere di lire 32.000 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo alla voce "Difesa del mare dagli inquinamenti, riassetto del servizio di soccorso in mare e vigilanza sulle attivita' economiche sottoposte alla giurisdizione italiana".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI
Art. 41.
Fino all'approvazione degli elenchi previsti dall'articolo 59, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, le concessioni di cui l'autorita' marittima disporra' il rinnovo o il rilascio riguarderanno, quando l'utilizzazione prevista risponda a finalita' turistiche e ricreative, periodi di tempo non superiori all'anno. Qualora, per la natura delle iniziative rispondenti ad obiettive esigenze di interesse pubblico, il rapporto concessorio debba avere maggiore durata, l'autorita' marittima procedera' sentita la regione territorialmente interessata.
Art. 42.
Alla ricomposizione della Consulta per la difesa del mare dagli inquinamenti, di cui all'articolo 1, ed alle modifiche della sua composizione che si siano rese necessarie in base alla normativa prevista dalla presente legge, si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della marina mercantile.
Ai componenti della Consulta ed all'ufficio di segreteria nonche' agli esperti aggregati spetta, per l'opera svolta, un compenso la cui misura e' stabilita con decreto del Ministro della marina mercantile, di concerto con il Ministro del tesoro.
Art. 43.
L'articolo 2 del decreto del Capo provvisorio dello Stato 15 settembre 1947, n. 1177, relativo alla composizione del Consiglio superiore della marina mercantile, e' cosi' integrato:
"5-bis) il funzionario del Ministero della marina mercantile preposto all'Ispettorato centrale per la difesa del mare".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 dicembre 1982
PERTINI FANFANI - DI GIESI - COLOMBO - ROGNONI - DARIDA - LAGORIO - GORIA - BODRATO - PANDOLFI - NICOLAZZI - ALTISSIMO - Visto, il Guardasigilli: DARIDA VERNOLA
Allegato A
ALLEGATI
ALLEGATO A
SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI E' VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO
Acetaldeide
Acetato di amile normale
Acetato di butile normale
Acetato di butile secondario
Acetato di 2-etossietile
Acetato di etile
Acetato di isoamile
Acetato di metile
Acetato di propile normale
Acetato di vinile
Acetilato di butile normale
Acetone
Acido acetico
Acido acrilico
Acido butirrico
Acido citrico (10 per cento-25 per cento)
Acido cloracetico
Acido cloridrico
Acido clorosolfonico
Acido cresilico
Acido eptanoico
Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)
Acido formico
Acido fosforico
Acido lattico
Acidi naftenici
Acido nitrico (90 per cento)
Acido ossalico (10 per cento-25 per cento)
Acido propionico
Acido solforico
Acido solforico fumante (oleum)
Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento)
Acrilato di etile
Acrilato di 2-etilesile
Acrilato di isobutile
Acrilato di metile
Acrilonitrile
Acroleina
Adiponitrile
Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)
Alcol allilico
Alcol amilico normale
Alcol benzilico
Alcol 2-etilesilico
Alcol furfurilico
Alcol metil-amilico
Aceton-cianidrina
Alcol nonilico
Alcol propilico normale
Aldeide butirrica normale
Aldeide crotonica
Allume (soluzione al 15 per cento)
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina)
Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)
Anidride acetica
Anidride ftalica (liquefatta)
Anidride propionica
Anilina
Benzene
Bicromato di sodio (soluzione)
Bisolfuro di carbonio
Butilene glicol(i)
Butirrato di butile
Cicloesano
Cicloesanolo
Cicloesanone
Cicloesilammina
Cimene (parametilisopropilbenzene)
Cloridrine (grezze)
Clorobenzene (monocloro benzene)
Cloroformio
Cloroprene Para-clorotoluene
Cloruro d'acetile
Cloruro d'allile
Cloruro di benzile
Cloruro di metilene
Cloruro di vinilidene
Cresoli
Creosoto
Cumene
Decaidronaftalene
Decano
Diacetonalcole
Dibromo etilene
Diclorobenzene
Dicloroetilene (o bicloroetilene)
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni) Dietilammina
Dietilbenzene (miscela di isomeri)
Dietilchetone (3 pentanone)
Dietilene glicol etere monoetilico
Dietilene triammina
Difenile e difeniletere
Di-isobutil chetone
Di-isobutilene
Di-isocianato di toluilene
Di-isopropilammina
Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento)
Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)
Dimetilformaldeide
1.4 Diossano
Di-isopropanolamina
Dodecilbenzene
Epicloridrina
Esametil-diamina
Etere benzilico
Etere dicloroetilico
Etere etilico
Etere isopropilico
Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)
Etil-amil-chetono
Etilbenzene
Etilcicloesano
2-etil-3 propilacroleina
Etilendiammina
Etilen-cianidrina
Fenolo
Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento)
Fosfato di tricresile
Fosforo (elementare)
Tetraidronaftalina
Idrossido di calcio (soluzione)
Idrossido di sodio
Isobutanolo (alcol iso-butilico)
Isobutiraldeide
Isoforone
Isopentano
Isoprene
Isopropanolammina
Isopropilammina
Isopropil cicloesano
Isottano
Lattato di etile
Metacrilato di butile
Metacrilato di isobutile
Metacrilato di metile
2-metil 5 etil piridina
2-metil pentene
Metil-stirene-alfa
Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)
Monoetanolamina
Monoisopropilamina
Monometiletanolammina
Monopropilammina (propilamina)
Morfolina
Naftalene (liquefatta)
Nitrobenzene
2-nitropropano
Nitrotoluene (ortonotrotoluene)
Nonilfenolo
Olio di canfora
Ossido di mesitile
Ottanolo normale
Pentacloretano
Pentaclorofenato di sodio (soluzione)
Pentano normale
Piombo tetraetile
Piombo tetrametile
Piridina
Potassa caustica (idrossido di potassio)
Beta-propiolattone
Propionaldeide
Sego
Stirene
Tetracloretilene (percloretilene)
Tetracloruro di carbonio
Tetracloruro di silicio
Tetracloruro di titanio
Tetraidrofurano
Tetrametilbenzene
Toluene
Trementina
Tricloretano
Tricloretilene
Trietanolammina
Trietilamina
Trimetilbenzene
Xilene (miscele di isomeri)
((1))
Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI
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AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 6 luglio 1983 (in G.U. 22/08/1983, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Ai sensi dell' art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'elenco contenuto nell'allegato A della legge stessa e' integrato dalle seguenti sostanze:
Acetato di amile, commerciale;
Acetato di amile - sec;
Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico dei glicole dietilenico);
Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico);
Acetato di butile - iso;
Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico);
Acetato di esile - n;
Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico;
Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile);
Acetato di fenilmetile (acetato di benzile);
Acetato di metilamile;
Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico);
Acetato di n-ottile;
Acetato di propile - iso;
Acetonitrile;
Acidi del catrame di carbon fossile;
Acido alchilbenzolsolfonico;
2 o 3 acido cloropropionico;
Acido metacrilico;
Acido solforico spento;
Acido trimetilacetico;
Acrilicato di butile - n;
Acrilicato decilico;
Acqua ragia (white spirit) (trementina essenza di);
Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata);
Alcool amilico - p;
Alcool amilico - sec;
Alcool amilico - terz;
Alcooli amilici (miscele di isomeri);
Alcool butilico - n;
Alcool butilico - sec;
Alcool butilico - terz;
Alcooli butilici e xilolo (miscela);
Alcool caprilico (ottanolo - n);
Alcool decilico - iso;
Alcool decilico - n;
Alcool dodecilico;
Alcool eptilico - tutti gli isomeri;
Alcool etilico;
Alcool 2 - etilbutilico;
Alcool etilico;
Alcool etilico soluzione 51,8°;
Alcool metilallilico;
Alcool metilico;
Alcool propilico - iso;
Alcool tridecilico;
Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilita' compresa tra 23 °C e 61 °C (formalina metanal ossimetilene);
Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilita' superiore a 61 °C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80);
Aldeide valerica - iso;
Aldeide valerica - n;
Anidride maleica;
Benzaldeide (aldeide benzoica);
Benzina (avio, per autotrazione normale, per auto-trazione super, solvente);
Benzine alchilate per aviazione;
Benzoato di metile;
Bitumi;
Butilammina (tutti gli isomeri);
Butilbenzilftalato;
Butilbenzolo - n;
Butilbenzolo sec, terz;
Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico);
Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butirrolattone;
Butirrolattone - gamma;
Caprolattame fuso;
Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico);
Carbonato dietilico;
Carbonato di etilene;
Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio);
Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico);
Cera di paraffina (paraffina);
Cherosene (gasolio);
Cianuro di sodio (soluzione acquosa);
Cicloeptano;
1,3 ciclopentadine fuso;
Cloruro di n - ottile;
Cloruro di zolfo; Coal tar nafta;
Copolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile;
Cresildifenilfosfato;
Cumarone;
Dibutilammina;
Dibutilcarbitolo (etere dibutilico del glicole dietilenico);
Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico);
Dibutilftalato;
1,1 dicloroetano;
1,2 dicloropropano;
1,3 diclopropano;
1,3 dicloropropene;
Dicloruro di etilene;
Diclorobenzolo - meta;
Diciclopentadiene;
Dietanolammina;
Dietiletanolammina;
Dietilmaleato (maleato dietilico);
Diisobutilcarbinolo;
Diisobutilftalato;
Diisottilftalato;
Diisobutilammina 2361;
Diisocianato di difenilmetano;
Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4. isomeri);
Difenile;
Dimetilacetammide;
n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica;
Dimetilformammide;
Di - n - propilammina;
Diottilftalato;
Dipentene;
Dodecano commerciale;
Dodecene;
Dodecilfenolo;
Dodecilmercaptano;
Dodecilmetacrilato;
Eptano - n;
Eptene (miscela di isomeri);
Eptene;
2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
Esacloro - ciclopentadiene;
Esametileneimina;
Esametilendiammina in soluzione acquosa;
Esano - n;
1 Esene;
Etere butilico - n;
Etere butilmetilico del glicole etilenico;
Etere dibutilico del glicole dietilenico;
Etere dicloroisopropilico;
Etere dietelico del glicole dietilenico;
Etere isobutilico del glicole etilenico;
Etere monofertilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole dietilenico;
Etere monometilico del glicole dipropilenico;
Etere monometilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole propilenico;
Etere monometilico del glicole tripropilenico;
n - Etilbutilammina;
n - Etilcicloesilammina;
2 Etilesilammina;
Etilmetacrilato;
Formammide;
Formilmorfolina;
Fosfato trixilenilico;
Fosforo tricloruro;
Furfurolo;
Fuselolo (fusel oil) (alcool isoamilico - p);
Gasolina (vedere: benzina);
Glicerina;
Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico);
Glicole (dietilenico);
Glicole dipropilenico;
Glicole esilenico;
Glicole etilenico;
Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi;
Glicale etilenico addittivato di sali inorganici alalini;
Glicole propilenico;
Glicole trietilenico;
Glicole tripropilenico;
Glicoli polipropilenici;
Idrazina;
Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione >= 45%);
2 Idrossietilacrilato;
Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione >= 15%);
Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti piu' del 5% di cloro attivo);
Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p);
Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isocianati e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300 °C e punto di infiammabilita' superiore a 61 °C e loro soluzioni;
Isocianati di polimetilene polifenile;
Isodecildifenilfosfato;
Isoforone diammina;
Isoforone diisocianato 2290;
Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%;
Latex;
Lubrificanti;
Malonato dietilico;
Melassa;
Metatoluendiammina allo stato fuso; Metilamilchetone;
Metilammina in soluzione acquosa al 30%;
Metilbutenolo;
Metilbutinolo;
Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico);
Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico);
Mesitilene simmetrico;
Metilfenilchetone (acctofenone);
Metilformato;
Metilnaftalene;
Metilnaftalene fuso;
Metil - mercapto - propionaldeide;
2 Metilpiridina;
Metilpropilchetone;
Metillsobutilchetone;
Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec);
Miscela costituita da olefine a catena lineare);
Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato;
Miscela a base di butilglicole con aggiunta di poli - propilenglicole e inibitori di corrosione;
Miscela di idorocarburi aromatici (fondi di cumene);
Miscela di prodotti clorurati organici pesanti;
Monoetilammina;
Monoisopropanolammina;
Nafta (olio combustibile);
Nafta solvente;
Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente;
Nitroetano;
Nitrofenolo-Orto (fuso);
1 Nitropropano;
1 Nonene;
Nonano;
Olii bianchi;
Olii isolanti;
Olii naftenici;
Olio carbolico;
Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato);
Olio di paraffina;
Olio di pino;
Olio di vasellina;
Ossido di propilene;
Ottano-n;
Ottene;
2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans);
Paraffina;
Paraldeide;
Pece di petrolio;
1,3 Pentadiene;
Pentene-Iso;
Pentene-n;
Petrola to;
Petroleum nafta;
Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo);
Petrolio greggio;
Pinene;
Polialchilenglicoli - Monobutileteri;
Poliammine di polietilene;
Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica;
Propilacetone (metilbutilchetone);
Propilbenzolo - n;
Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano;
Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%;
Salicilato di calcio alchile;
Salicilato di sodio liquido;
Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero;
Solfito di sodio in soluzione acquosa;
Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose;
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrosido di sodio inferiore al 10%;
Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con enolo inferiore al 10%;
Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida;
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido;
Soluzioni di esametildiammina;
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore);
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano;
Sulfolano;
Tall oil;
Tetracloroetano;
Tetrapropilene (tetramero di propilene);
Tetraetilenepentammina;
Tetraetilenpentammina;
Toluidina - Orto;
Toluolo diisocianato;
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortosomero);
Trietilentetrammina;
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato);
Trietilbenzolo;
Triisobutilene (miscela di isomeri);
Trimero di propilene (tripropilene);
Trimetilesametilendiammina (2.2.4 e 2.2.4 isomeri);
1 Undecanolo (alcool undecilico - n);
2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec);
Urea e fosfato di ammonio in soluzione;
Urea e nitrato di ammonio in soluzione;
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca;
Vaselina;
Vini;
Vinilcicloesene;
Vinil etil etere;
Vinil neodecanato;
Vinil toluolo;
Virgin naphtha;
Xilenoli;
Zolfo liquido.
Delle predette sostanze e' vietato lo scarico in mare, sotto le comminatorie previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 ".
ALLEGATO A
SOSTANZE NOCIVE ALL'AMBIENTE MARINO DI CUI E' VIETATO LO SCARICO DA PARTE DEL NAVIGLIO MERCANTILE NEL MARE TERRITORIALE ITALIANO
Acetaldeide
Acetato di amile normale
Acetato di butile normale
Acetato di butile secondario
Acetato di 2-etossietile
Acetato di etile
Acetato di isoamile
Acetato di metile
Acetato di propile normale
Acetato di vinile
Acetilato di butile normale
Acetone
Acido acetico
Acido acrilico
Acido butirrico
Acido citrico (10 per cento-25 per cento)
Acido cloracetico
Acido cloridrico
Acido clorosolfonico
Acido cresilico
Acido eptanoico
Acido fluoridrico (soluzione al 40 per cento)
Acido formico
Acido fosforico
Acido lattico
Acidi naftenici
Acido nitrico (90 per cento)
Acido ossalico (10 per cento-25 per cento)
Acido propionico
Acido solforico
Acido solforico fumante (oleum)
Acqua ossigenata (concentrazione superiore al 60 per cento)
Acrilato di etile
Acrilato di 2-etilesile
Acrilato di isobutile
Acrilato di metile
Acrilonitrile
Acroleina
Adiponitrile
Alchilbenzenesolfonato (catena lineare) (catena ramificata)
Alcol allilico
Alcol amilico normale
Alcol benzilico
Alcol 2-etilesilico
Alcol furfurilico
Alcol metil-amilico
Aceton-cianidrina
Alcol nonilico
Alcol propilico normale
Aldeide butirrica normale
Aldeide crotonica
Allume (soluzione al 15 per cento)
Amminoetiletanolamina (idrossietiletilendiammina)
Ammoniaca (soluzione al 28 per cento)
Anidride acetica
Anidride ftalica (liquefatta)
Anidride propionica
Anilina
Benzene
Bicromato di sodio (soluzione)
Bisolfuro di carbonio
Butilene glicol(i)
Butirrato di butile
Cicloesano
Cicloesanolo
Cicloesanone
Cicloesilammina
Cimene (parametilisopropilbenzene)
Cloridrine (grezze)
Clorobenzene (monocloro benzene)
Cloroformio
Cloroprene Para-clorotoluene
Cloruro d'acetile
Cloruro d'allile
Cloruro di benzile
Cloruro di metilene
Cloruro di vinilidene
Cresoli
Creosoto
Cumene
Decaidronaftalene
Decano
Diacetonalcole
Dibromo etilene
Diclorobenzene
Dicloroetilene (o bicloroetilene)
Dicloropropene e dicloropropano (miscela di D.D. per disinfezione di terreni) Dietilammina
Dietilbenzene (miscela di isomeri)
Dietilchetone (3 pentanone)
Dietilene glicol etere monoetilico
Dietilene triammina
Difenile e difeniletere
Di-isobutil chetone
Di-isobutilene
Di-isocianato di toluilene
Di-isopropilammina
Di-metilammina (soluzione acquosa al 40 per cento)
Di-metiletanolamina (2 dimetiletanoetanol)
Dimetilformaldeide
1.4 Diossano
Di-isopropanolamina
Dodecilbenzene
Epicloridrina
Esametil-diamina
Etere benzilico
Etere dicloroetilico
Etere etilico
Etere isopropilico
Etere monoetilico dell'etilen glicol (2-etossietanolo)
Etil-amil-chetono
Etilbenzene
Etilcicloesano
2-etil-3 propilacroleina
Etilendiammina
Etilen-cianidrina
Fenolo
Formaldeide (soluzione al 37 per cento-50 per cento)
Fosfato di tricresile
Fosforo (elementare)
Tetraidronaftalina
Idrossido di calcio (soluzione)
Idrossido di sodio
Isobutanolo (alcol iso-butilico)
Isobutiraldeide
Isoforone
Isopentano
Isoprene
Isopropanolammina
Isopropilammina
Isopropil cicloesano
Isottano
Lattato di etile
Metacrilato di butile
Metacrilato di isobutile
Metacrilato di metile
2-metil 5 etil piridina
2-metil pentene
Metil-stirene-alfa
Monocloridrina di etilene (2-cloretanolo)
Monoetanolamina
Monoisopropilamina
Monometiletanolammina
Monopropilammina (propilamina)
Morfolina
Naftalene (liquefatta)
Nitrobenzene
2-nitropropano
Nitrotoluene (ortonotrotoluene)
Nonilfenolo
Olio di canfora
Ossido di mesitile
Ottanolo normale
Pentacloretano
Pentaclorofenato di sodio (soluzione)
Pentano normale
Piombo tetraetile
Piombo tetrametile
Piridina
Potassa caustica (idrossido di potassio)
Beta-propiolattone
Propionaldeide
Sego
Stirene
Tetracloretilene (percloretilene)
Tetracloruro di carbonio
Tetracloruro di silicio
Tetracloruro di titanio
Tetraidrofurano
Tetrametilbenzene
Toluene
Trementina
Tricloretano
Tricloretilene
Trietanolammina
Trietilamina
Trimetilbenzene
Xilene (miscele di isomeri)
((1))
Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI
--------------
AGGIORNAMENTO (1)
Il Decreto 6 luglio 1983 (in G.U. 22/08/1983, n. 229) ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Ai sensi dell' art. 16 della legge 31 dicembre 1982, n. 979 , l'elenco contenuto nell'allegato A della legge stessa e' integrato dalle seguenti sostanze:
Acetato di amile, commerciale;
Acetato di amile - sec;
Acetato di butil carbitolo (acetato dell'etere butilico dei glicole dietilenico);
Acetato di butil cellosolve (acetato dell'etere butilico del glicole etilenico);
Acetato di butile - iso;
Acetato di cellosolve (acetato dell'etere monoetilico del glicole etilenico);
Acetato di esile - n;
Acetato dell'etere monometilico del glicole dietilenico;
Acetato di 2-etilesile (acetato di ottile);
Acetato di fenilmetile (acetato di benzile);
Acetato di metilamile;
Acetato di metilcellosolve (acetato dell'etere monometilico del glicole etilenico);
Acetato di n-ottile;
Acetato di propile - iso;
Acetonitrile;
Acidi del catrame di carbon fossile;
Acido alchilbenzolsolfonico;
2 o 3 acido cloropropionico;
Acido metacrilico;
Acido solforico spento;
Acido trimetilacetico;
Acrilicato di butile - n;
Acrilicato decilico;
Acqua ragia (white spirit) (trementina essenza di);
Alcool amilico - iso valchil benzene solfamato (catena lineare) (catena ramificata);
Alcool amilico - p;
Alcool amilico - sec;
Alcool amilico - terz;
Alcooli amilici (miscele di isomeri);
Alcool butilico - n;
Alcool butilico - sec;
Alcool butilico - terz;
Alcooli butilici e xilolo (miscela);
Alcool caprilico (ottanolo - n);
Alcool decilico - iso;
Alcool decilico - n;
Alcool dodecilico;
Alcool eptilico - tutti gli isomeri;
Alcool etilico;
Alcool 2 - etilbutilico;
Alcool etilico;
Alcool etilico soluzione 51,8°;
Alcool metilallilico;
Alcool metilico;
Alcool propilico - iso;
Alcool tridecilico;
Aldeide formica in soluzione acquosa contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, aventi punto di infiammabilita' compresa tra 23 °C e 61 °C (formalina metanal ossimetilene);
Aldeide formica in soluzione acquosa, contenente o meno sostanze disciolte o in sospensione non pericolose, avente punto di infiammabilita' superiore a 61 °C (formalina, metanal, ossimetilene, formurea 80);
Aldeide valerica - iso;
Aldeide valerica - n;
Anidride maleica;
Benzaldeide (aldeide benzoica);
Benzina (avio, per autotrazione normale, per auto-trazione super, solvente);
Benzine alchilate per aviazione;
Benzoato di metile;
Bitumi;
Butilammina (tutti gli isomeri);
Butilbenzilftalato;
Butilbenzolo - n;
Butilbenzolo sec, terz;
Butilcarbitolo (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butilcellosolve (etere monobutilico del glicole etilenico);
Butildiglicole (etere monobutilico del glicole dietilenico);
Butirrolattone;
Butirrolattone - gamma;
Caprolattame fuso;
Carbitolo (etere monoetilico del glicole dietilenico);
Carbonato dietilico;
Carbonato di etilene;
Carboturbo (tipo benzina, tipo petrolio);
Cellosolve (etere monoetilico del glicole etilenico);
Cera di paraffina (paraffina);
Cherosene (gasolio);
Cianuro di sodio (soluzione acquosa);
Cicloeptano;
1,3 ciclopentadine fuso;
Cloruro di n - ottile;
Cloruro di zolfo; Coal tar nafta;
Copolimero acrilico in soluzione acquosa di acetato di etile;
Cresildifenilfosfato;
Cumarone;
Dibutilammina;
Dibutilcarbitolo (etere dibutilico del glicole dietilenico);
Dibutilcellosolve (etere dibutilico del glicole etilenico);
Dibutilftalato;
1,1 dicloroetano;
1,2 dicloropropano;
1,3 diclopropano;
1,3 dicloropropene;
Dicloruro di etilene;
Diclorobenzolo - meta;
Diciclopentadiene;
Dietanolammina;
Dietiletanolammina;
Dietilmaleato (maleato dietilico);
Diisobutilcarbinolo;
Diisobutilftalato;
Diisottilftalato;
Diisobutilammina 2361;
Diisocianato di difenilmetano;
Diisocianato di trimetilesametilene (2.2.4. e 2.2.4. isomeri);
Difenile;
Dimetilacetammide;
n,n Dimetilanilina in soluzione stirenica;
Dimetilformammide;
Di - n - propilammina;
Diottilftalato;
Dipentene;
Dodecano commerciale;
Dodecene;
Dodecilfenolo;
Dodecilmercaptano;
Dodecilmetacrilato;
Eptano - n;
Eptene (miscela di isomeri);
Eptene;
2 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
3 Eptene (miscela di isomeri cis-trans);
Esacloro - ciclopentadiene;
Esametileneimina;
Esametilendiammina in soluzione acquosa;
Esano - n;
1 Esene;
Etere butilico - n;
Etere butilmetilico del glicole etilenico;
Etere dibutilico del glicole dietilenico;
Etere dicloroisopropilico;
Etere dietelico del glicole dietilenico;
Etere isobutilico del glicole etilenico;
Etere monofertilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole dietilenico;
Etere monometilico del glicole dipropilenico;
Etere monometilico del glicole etilenico;
Etere monometilico del glicole propilenico;
Etere monometilico del glicole tripropilenico;
n - Etilbutilammina;
n - Etilcicloesilammina;
2 Etilesilammina;
Etilmetacrilato;
Formammide;
Formilmorfolina;
Fosfato trixilenilico;
Fosforo tricloruro;
Furfurolo;
Fuselolo (fusel oil) (alcool isoamilico - p);
Gasolina (vedere: benzina);
Glicerina;
Glicole diacetato (diacetato del glicole etilenico);
Glicole (dietilenico);
Glicole dipropilenico;
Glicole esilenico;
Glicole etilenico;
Glicole etilenico addittivato di antiossidanti e anticorrosivi;
Glicale etilenico addittivato di sali inorganici alalini;
Glicole propilenico;
Glicole trietilenico;
Glicole tripropilenico;
Glicoli polipropilenici;
Idrazina;
Idrosolfito di sodio (soluzione in concentrazione >= 45%);
2 Idrossietilacrilato;
Ipoclorito di sodio (soluzione in concentrazione >= 15%);
Ipoclorito di sodio o ipocloriti in genere in soluzioni acquose contenenti piu' del 5% di cloro attivo);
Isobutilcarbinolo (vedere: alcool isoamilico - p);
Isobutilcellosolve (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isobutiglicole (vedere: etere isobutilico del glicole etilenico);
Isocianati e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebolizione uguale o superiore a 300° e loro soluzioni;
Isocianati allo stato liquido aventi punto di ebollizione al di sotto di 300 °C e punto di infiammabilita' superiore a 61 °C e loro soluzioni;
Isocianati di polimetilene polifenile;
Isodecildifenilfosfato;
Isoforone diammina;
Isoforone diisocianato 2290;
Isopropilammina in soluzione acquosa al 50%;
Latex;
Lubrificanti;
Malonato dietilico;
Melassa;
Metatoluendiammina allo stato fuso; Metilamilchetone;
Metilammina in soluzione acquosa al 30%;
Metilbutenolo;
Metilbutinolo;
Metilcarbitolo (etere monometilico del glicole dietilenico);
Metildiglicole (etere monometilico del glicole dietilenico);
Mesitilene simmetrico;
Metilfenilchetone (acctofenone);
Metilformato;
Metilnaftalene;
Metilnaftalene fuso;
Metil - mercapto - propionaldeide;
2 Metilpiridina;
Metilpropilchetone;
Metillsobutilchetone;
Metilisopropilcarbinolo (alcool isoamilico - sec);
Miscela costituita da olefine a catena lineare);
Miscela di alchilenglicoli e polialchilenglicoli eteri;
Miscela di butil - decil - acetileicosile metacrilato;
Miscela a base di butilglicole con aggiunta di poli - propilenglicole e inibitori di corrosione;
Miscela di idorocarburi aromatici (fondi di cumene);
Miscela di prodotti clorurati organici pesanti;
Monoetilammina;
Monoisopropanolammina;
Nafta (olio combustibile);
Nafta solvente;
Naftenato di cobalto solubilizzato in nafta solvente;
Nitroetano;
Nitrofenolo-Orto (fuso);
1 Nitropropano;
1 Nonene;
Nonano;
Olii bianchi;
Olii isolanti;
Olii naftenici;
Olio carbolico;
Olio di gusci di noci del Cashew (non trattato);
Olio di paraffina;
Olio di pino;
Olio di vasellina;
Ossido di propilene;
Ottano-n;
Ottene;
2 Ottene (miscela di isomeri cis-trans);
Paraffina;
Paraldeide;
Pece di petrolio;
1,3 Pentadiene;
Pentene-Iso;
Pentene-n;
Petrola to;
Petroleum nafta;
Petrolio (per riscaldamento o altri usi, per uso agricolo);
Petrolio greggio;
Pinene;
Polialchilenglicoli - Monobutileteri;
Poliammine di polietilene;
Poli - Isopropil - Imino - Alanato in soluzione esanica;
Propilacetone (metilbutilchetone);
Propilbenzolo - n;
Resina metacrilica in soluzione di 1,2 dicloroetano;
Resina poliestere in soluzione di stirene al 67%;
Salicilato di calcio alchile;
Salicilato di sodio liquido;
Sciroppo metacrilico a base di monomero metacrilico stabilizzato e del suo polimero;
Solfito di sodio in soluzione acquosa;
Soluzioni, miscele, formulati e preparazioni commerciali liquide o anche pastose;
Soluzione acquosa di fenol-formaldeide con idrosido di sodio inferiore al 10%;
Soluzione acquosa di resina fenol formaldeide con enolo inferiore al 10%;
Soluzioni acquose di sali inorganici a reazione acida;
Soluzioni di disolfonato di dodecil difenil ossido;
Soluzioni di esametildiammina;
Soluzioni di monoetilammina (72% o inferiore);
Soluzione di resina metacrilica in 1,2 dicloretano;
Sulfolano;
Tall oil;
Tetracloroetano;
Tetrapropilene (tetramero di propilene);
Tetraetilenepentammina;
Tetraetilenpentammina;
Toluidina - Orto;
Toluolo diisocianato;
Tricresilfosfato (contenente meno dell'1% di ortosomero);
Trietilentetrammina;
Trietilfosfato (fosfato trietilfosfato);
Trietilbenzolo;
Triisobutilene (miscela di isomeri);
Trimero di propilene (tripropilene);
Trimetilesametilendiammina (2.2.4 e 2.2.4 isomeri);
1 Undecanolo (alcool undecilico - n);
2 Undecanolo (alcool undecilico - Sec);
Urea e fosfato di ammonio in soluzione;
Urea e nitrato di ammonio in soluzione;
Urea in soluzione ammoniacale contenente soluzione acquosa di ammoniaca;
Vaselina;
Vini;
Vinilcicloesene;
Vinil etil etere;
Vinil neodecanato;
Vinil toluolo;
Virgin naphtha;
Xilenoli;
Zolfo liquido.
Delle predette sostanze e' vietato lo scarico in mare, sotto le comminatorie previste dalla legge 31 dicembre 1982, n. 979 ".
Allegato B
ALLEGATO B
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Parte di provvedimento in formato grafico
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
ALLEGATO C
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
QUADRO A
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
QUADRO B
Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DIRETTIVA
QUADRO A
MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE
RUOLO TECNICO DELLA CARRIERA DI CONCETTO
QUADRO B
Il Ministro della marina mercantile
DI GIESI
| Qualifica | Posti di qualifica |
Allegato D
ALLEGATO D
Parte di provvedimento in formato grafico
Parte di provvedimento in formato grafico