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Proroga di termini e anticipazione dei contributi alle imprese editoriali di cui alla legge 5 agosto 1981, n. 416.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I termini per la presentazione delle domande relative ai contributi di cui agli articoli 22 e 24 della legge 5 agosto 1981, n. 416, sono cosi' stabiliti:
a) per i contributi relativi al primo semestre di ogni anno, entro il 1 ottobre dello stesso anno;
b) per i contributi relativi al secondo semestre di ogni anno, entro il 1 marzo dell'anno successivo.
Tali termini debbono essere rispettati, a pena di decadenza, anche dalle imprese che si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 48 della legge 5 agosto 1981, n. 416.
I termini per la presentazione delle domande di ammissione ai contributi relativi al primo ed al secondo semestre dell'anno 1981, nonche' al primo semestre dell'anno 1982, sono prorogati al sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
((A decorrere dai contributi relativi al 1982 le cooperative di cui all'articolo 6 ed all'articolo 52 della legge 5 agosto 1981, n. 416, che esercitano l'impresa editrice di giornali quotidiani, possono presentare la domanda per i contributi di cui all'articolo 22 della legge stessa, relativi sia al primo che al secondo semestre di ogni anno, entro il primo semestre dell'anno successivo)).

Art. 2.


Le imprese editrici alle quali non siano stati liquidati i contributi previsti dagli articoli 22, 24 e 27 della legge 5 agosto 1981, n. 416, relativi al primo e secondo semestre 1981, possono ottenere, su parere della commissione tecnica prevista dall'articolo 54 della legge medesima, anticipazioni sui contributi suddetti fino al 70 per cento del loro ammontare, sulla base delle dichiarazioni effettuate all'atto della presentazione delle domande di ammissione ai contributi.
Nella domanda di anticipazione le imprese dovranno dichiarare di aver adempiuto a tutti gli obblighi previsti dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, con la sola eccezione di quello attinente al deposito del bilancio, e di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge stessa per l'accesso alle provvidenze. Qualora tale dichiarazione risulti non rispondente al vero, le somme indebitamente percepite dovranno essere restituite maggiorate degli interessi maturati dalla data di erogazione e calcolati al tasso di riferimento determinato dal Ministro del tesoro. L'Amministrazione ha comunque facolta' di detrarre tali importi da successive erogazioni di contributi all'impresa.
Le somme corrisposte a titolo di anticipo saranno conguagliate in sede di pagamento definitivo dei contributi.
Le imprese editrici di giornali periodici possono ottenere anticipazioni solo in relazione a testate che ottengano il riconoscimento previsto dal quinto comma dell'articolo 24 della legge sopra indicata dalla commissione tecnica di cui all'articolo 54 della legge stessa.

Art. 3.



La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1982
PERTINI FANFANI Visto, il Guardasigilli: DARIDA AVVERTENZA. - Lo schema di domanda da redigere per ottenere gli anticipi e' pubblicato nella rubrica "Disposizioni e comunicati" di questa Gazzetta Ufficiale.