Integrazioni e modifiche alla legge 13 settembre 1982, n. 646, in materia di lotta alla delinquenza mafiosa.
Art. 1.
Nell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto con l'articolo 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, al terzo comma, le parole: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione e ad ogni istituto di credito pubblico o privato" sono sostituite dalle seguenti: "possono richiedere ad ogni ufficio della pubblica amministrazione, ad ogni istituto di credito pubblico o privato e ad ogni societa' fiduciaria".