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Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1983.

Art. 1.


Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge e non oltre il 30 aprile 1983, il bilancio delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1983 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.
Allo stesso fine e con gli stessi limiti, il livello massimo del ricorso al mercato finanziario di cui all'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468, resta provvisoriamente determinato, in termini di competenza, in L. 67.254.727.875.000.