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Estensione al personale degli archivi notarili delle disposizioni contenute nell'articolo 168 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico



Per le esigenze di normalizzazione dei servizi ed in considerazione della eccezionale situazione in cui versa l'Amministrazione degli archivi notarili, e' autorizzata, dal 1 gennaio 1982 al 31 maggio 1983, la devoluzione a tutto il personale che presta effettivo servizio nella predetta amministrazione di un importo corrispondente a 226.000 ore di lavoro straordinario per l'anno 1982, ed a 106.000 ore per l'anno 1983, in aggiunta alle erogazioni previste dagli articoli 1 e 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 422, e dall'articolo 1 della legge 22 luglio 1978, n. 385.
Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione, il suddetto monte ore verra' ripartito fra i vari uffici dell'Amministrazione degli archivi notarili, in relazione alle unita' di personale in servizio ed al carico di lavoro con l'indicazione di parametri basati sulla effettiva presenza in servizio e del limite massimo per ciascun dipendente.
Alla spesa relativa all'anno 1982, valutata in complessive L. 926.000.000, si fara' fronte mediante prelevamento dal Fondo dei sopravanzi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 11 novembre 1982
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA