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Aggiornamento delle indennita' spettanti ai giudici popolari.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.



L'articolo 36 della legge 10 aprile 1951, n. 287, modificata con le leggi 24 novembre 1951, n. 1324, 5 maggio 1952, n. 405, 27 dicembre 1956, n. 1441, e 24 marzo 1978, n. 74, e' sostituito dal seguente:
"Art. 36. - (Indennita' per i giudici popolari). - Ai giudici popolari spetta un'indennita' di lire ventimila per ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione.
L'indennita' prevista dal comma precedente e' aumentata, per i giudici popolari che siano lavoratori autonomi o lavoratori dipendenti senza diritto alla retribuzione nel periodo in cui esercitano le loro funzioni, a lire quarantamila giornaliere per le prime cinquanta udienze; e' aumentata a lire quarantacinquemila giornaliere per le successive cinquanta udienze ed a lire cinquantamila per le udienze successive.
Ai giudici popolari che prestino servizio nelle corti di assise o nelle corti di assise di appello fuori della loro residenza spettano, in ogni caso e per intero, le indennita' di soggiorno ed il rimborso delle spese di viaggio, nella misura stabilita rispettivamente per i giudici di tribunale o per i consiglieri di corte di appello.
Le stesse indennita' sono dovute anche al giudice popolare citato e poi licenziato, purche' sia comparso in tempo utile per prestare servizio.
Ai giudici popolari e' corrisposta un'indennita' speciale di ammontare pari a quella prevista dal primo comma dell'articolo 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, rapportata ad ogni giorno di effettivo esercizio della loro funzione".

Art. 2.

Art. 3.


L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in complessive L. 355.064.421 annue, fa carico al capitolo 1589 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno 1982 e corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 ottobre 1982
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA