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Regolazione dei rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, non convertiti in legge, in materia di partecipazione degli assistiti alla spesa per l'assistenza farmaceutica.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


Gli atti e i provvedimenti adottati ai sensi dei decreti-legge 26 novembre 1981, n. 680, e 25 gennaio 1982, n. 15, e i rapporti giuridici derivanti dall'applicazione degli stessi decreti restano validi ed efficaci.

Art. 2.


Le quote di partecipazione degli assistiti alla spesa farmaceutica previste dall'articolo 2 della legge 5 agosto 1978, n. 484, devono essere indicate a stampa, a cura del produttore, sulle fustelle delle confezioni delle specialita' medicinali, accanto al prezzo di vendita al pubblico.
Dal 4 febbraio 1982 le confezioni di specialita' medicinali in deposito presso le aziende produttrici e distributrici e presso le farmacie possono essere cedute, fino a centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche se non conformi al disposto del comma precedente. Durante tale periodo il farmacista e' tenuto ad indicare sulla ricetta presentata dall'assistito la quota di partecipazione prevista dall'articolo 2 della citata legge 5 agosto 1978, n. 484.
Il titolare di farmacia e' tenuto ad esporre al pubblico un cartello recante l'indicazione relativa alla quota di partecipazione degli assistiti alla spesa di cui al primo comma.

Art. 3.


Il Ministro della sanita', al fine di assicurare un piu' rigoroso controllo della spesa farmaceutica, e' autorizzato ad adottare con proprio decreto disposizioni per l'impiego nelle confezioni di specialita' medicinali di fustelle a lettura automatica.

Art. 4.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 ottobre 1982
PERTINI SPADOLINI - ALTISSIMO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA