Provvidenze a favore della riparazione navale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Contributo per lavori diversi dalla costruzione navale
Per i lavori di riparazione navale, manutenzione di apparati motori marini, nonche' trasformazione e modificazione di unita' di stazza lorda inferiore a 1.000 tonnellate, puo' essere concesso alle imprese assuntrici dei lavori medesimi, iniziati nel periodo dal 1 gennaio 1981 al 31 dicembre 1983, un contributo pari al 10 per cento del relativo prezzo.
Per le imprese ubicate nel Mezzogiorno la suddetta aliquota e' elevata di 5 punti percentuali.
((Sono esclusi dai benefici i lavori per importi che risultino inferiori a 100 milioni di lire)).
((COMMA ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111)).
Il Ministro della marina mercantile con decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, tenuto conto dell'andamento delle commesse, puo' elevare detta percentuale.
Art. 2.
Imprese ammesse al contributo
((Possono ottenere la concessione del contributo di cui all'articolo 1 le imprese che, in esercizio dal 1 gennaio 1967, abbiano continuato a svolgere la propria attivita' fino al 31 dicembre 1983 con sospensioni anche totali, purche' limitate nel tempo)).
Art. 3.
Campo di applicazione
Sono ammissibili al contributo i lavori effettuati sulle seguenti costruzioni:
((a) navi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate, eccettuate quelle abilitate esclusivamente al servizio marittimo dei porti e delle rade; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a scafo metallico a tecnologia avanzata per trasporto di passeggeri, nonche' per le unita' abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, che sono destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi;))
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 cavalli vapore e draghe semoventi di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate;
((c) galleggianti e costruzioni di interesse energetico, costruzioni antinquinamento, unita' per ricerche nonche' per lavori in mare, e relative pertinenze, compresi i moduli abitativi, tutti di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate)).
((Sono esclusi i lavori effettuati su unita' militari, da diporto, nonche' su quelle appartenenti allo Stato)).
Art. 4.
Liquidazione del contributo
L'accertamento relativo alla esecuzione dei lavori per i quali siano stati chiesti i contributi previsti dalla presente legge e' delegato al Registro italiano navale.
Con decreto del Ministro della marina mercantile saranno stabiliti i documenti necessari da presentarsi da parte delle imprese interessate alla concessione dei contributi, nonche' i termini da osservarsi, a pena di decadenza, ai predetti fini; la liquidazione del contributo avverra' a lavori ultimati, previo accertamento della congruita' del prezzo.
Art. 5.
Controllo e vigilanza
Il Ministero della marina mercantile ha il controllo e la vigilanza sull'attivita' delle imprese ammesse alle provvidenze di cui al precedente articolo 1, limitatamente alla utilizzazione delle stesse provvidenze.
Le imprese interessate devono periodicamente fornire le informazioni necessarie alla verifica dei risultati conseguiti con i provvedimenti attuativi del piano di settore per l'industria navalmeccanica nonche' ogni altra notizia richiesta dalla Amministrazione marittima per una piu' approfondita conoscenza dell'attivita' svolta.
Per l'esercizio del controllo e della vigilanza il Ministero della marina mercantile si avvale anche del Registro italiano navale.
Le spese per l'espletamento dei compiti indicati nei commi precedenti, nonche' quelle per consulenze, ricerche, per la partecipazione ai lavori di organismi internazionali, a convegni di studio, a manifestazioni, ad incontri organizzati per promuovere i necessari rapporti di collaborazione con amministrazioni, enti o societa' nazionali o estere operanti nel settore, sempre che rientrino nell'attivita' e nella problematica attinente l'industria cantieristica navale, gravano su appositi fondi da costituirsi mediante ritenuta del 2 per mille sulle somme pagate per i contributi concessi. Dette somme vengono iscritte in apposito capitolo del bilancio del Ministero della marina mercantile.
Per l'esercizio della vigilanza e' assegnato al Registro italiano navale la meta' della ritenuta suddetta e all'Istituto nazionale per studi ed esperienze di architettura navale - Vasca navale - di Roma un quarto della ritenuta medesima.
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1984, N. 396)).
Art. 7.
Norme fiscali
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione di cui all'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 22 MARZO 1985, N. 111)).
Art. 9.
Norme applicative
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissione consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
da un rappresentante del Ministero della difesa.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario della commissione sono affidate ad un funzionario del Ministero della marina mercantile.
Art. 10.
Oneri finanziari
Per far fronte agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge e' autorizzata, nel biennio 1982-83, la spesa complessiva di lire 90.000 milioni, che verra' iscritta nello stato di previsione del Ministero della marina mercantile.
La quota relativa all'anno 1982 e' determinata in lire 10.000 milioni.
Art. 11.
Copertura finanziaria
All'onere di lire 10.000 milioni derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1982, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno medesimo, all'uopo utilizzando per lire 10.000 milioni la voce "Fondo investimenti e occupazioni".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 14 agosto 1982
PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ANDREATTA - LA MALFA - MARCORA - DE MICHELIS Visto, il Guardasigilli DARIDA