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Pensioni privilegiate spettanti ai superstiti dei magistrati caduti nell'adempimento del dovere, di cui alla legge 1 agosto 1978, n. 437.

Art. 1.


Il primo ed il secondo comma dell'articolo 1 della legge 10 agosto 1978, n. 437, sono sostituiti dai seguenti:
"La pensione privilegiata, spettante al coniuge superstite ed agli orfani dei magistrati ordinari deceduti in attivita' di servizio per effetto di lesioni riportate in conseguenza di azioni terroristiche o criminose comunque connesse con le funzioni istituzionali esercitate, e' stabilita in misura pari al trattamento iniziale complessivo di attivita' della qualifica immediatamente superiore a quella rivestita all'epoca del decesso, con esclusione delle quote di aggiunta di famiglia e dell'indennita' integrativa speciale, che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati, salvo, in ogni caso, quanto disposto dalla legge 24 maggio 1970, n. 336, e successive modificazioni.
La pensione privilegiata ordinaria spettante, in mancanza del coniuge e degli orfani, ai genitori ed ai collaterali e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme vigenti per le pensioni privilegiate di riversibilita' sul trattamento complessivo di cui al comma precedente".