Nuova disciplina delle entrate derivanti dai servizi resi dall'Amministrazione finanziaria a richiesta e a carico degli enti gestori e organizzatori di concorsi pronostici, manifestazioni a premio e di sorte.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le prestazioni di lavoro oltre il normale orario di servizio rese fuori ufficio dal personale dirigente incaricato di esercitare la vigilanza o adempiere altre funzioni di controllo sullo svolgimento di concorsi pronostici, lotterie, manifestazioni a premio ed operazioni di sorte sono retribuite con i normali compensi per lavoro straordinario previsti dalla disciplina generale stabilita per il lavoro straordinario dei dipendenti civili dello Stato, nei particolari limiti previsti dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi intervenuti il 1 luglio 1980 tra il Governo ed i rappresentanti della Federazione unitaria CGIL-CISL-UIL e dell'UNSA.
Le disposizioni di cui al precedente comma ed al decreto del Presidente della Repubblica nello stesso richiamato si applicano, con i medesimi criteri, anche al personale di amministrazioni diverse da quella finanziaria, incaricato degli stessi servizi.
Art. 2.
Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati a norma del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1951, n. 581, e successive modificazioni, sullo svolgimento dei concorsi pronostici Totocalcio, Enalotto e Totip, gli enti che esercitano o gestiscono i concorsi stessi sono tenuti a versare trimestralmente all'entrata del bilancio dello Stato gli importi indicati, per ciascuna unita' di personale e per ciascuna prestazione compiuta, nelle tabelle A e B allegate alla presente legge.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
Art. 3.
Per i servizi di vigilanza e controllo effettuati sullo svolgimento di concorsi ed operazioni a premio nonche' sullo svolgimento di lotterie, tombole, pesche o banchi di beneficenza, a norma del regio decreto-legge 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1939, n. 973, e del regolamento approvato con regio decreto 25 luglio 1940, n. 1077, e successive modificazioni, gli enti organizzatori delle manifestazioni stesse sono tenuti a versare all'entrata del bilancio dello Stato, entro un mese dalla chiusura di ciascuna manifestazione, oltre ad importi pari al trattamento di missione eventualmente dovuto in base alle norme vigenti in materia, i seguenti importi:
per ciascuna prestazione resa dal personale delle carriere dirigenziale e direttiva: lire 20.000;
per ciascuna prestazione resa dal personale delle altre carriere: lire 15.000.
Se le prestazioni superano le tre ore, gli importi sono raddoppiati.
Se le prestazioni sono rese in giornate festive, gli importi sono aumentati del 30 per cento.((1))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
La L. 27 ottobre 1997, n. 372, ha disposto (con l'art. 7, comma 6) che " Gli importi dovuti all'Erario dagli enti che esercitano o gestiscono concorsi pronostici e dagli enti organizzatori di manifestazioni a premio di sorte per i servizi di vigilanza e controllo effettuati dal personale dello Stato, previsti dagli articoli 2 e 3 della legge 20 luglio 1982, n. 464, sono triplicati.
Art. 4.
L'articolo 16 e l'articolo 17, ultimo capoverso, della legge 15 novembre 1973, n. 734, sono abrogati.
Art. 5.
E' autorizzata la spesa, valutata in lire 400 milioni in ragione d'anno, per la copertura finanziaria del decreto del Presidente della Repubblica di cui all'articolo 1 della presente legge.
Art. 6.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si provvede con le maggiori entrate di cui ai precedenti articoli 2 e 3.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 20 luglio 1982
PERTINI SPADOLINI - FORMICA - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Tabella A
TABELLA A
IMPORTI DOVUTI DAGLI ENTI GESTORI DEI CONCORSI PRONOSTICI
Parte di provvedimento in formato grafico
IMPORTI DOVUTI DAGLI ENTI GESTORI DEI CONCORSI PRONOSTICI
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
TABELLA B
IMPORTI DOVUTI DAGLI ENTI GESTORI DEI CONCORSI PRONOSTICI
IMPORTI DOVUTI DAGLI ENTI GESTORI DEI CONCORSI PRONOSTICI
| TOTOCALCIO | ENALOTTO | TOTIP | |
| Componenti commissioni centrali | 30.000 | 25.000 | 20.000 |
| Addetti alle ispezioni sulle commissioni di zona | 25.000 | 20.000 | 15.000 |
| Addetti ai controlli di documenti contabili e di giuoco | 15.000 | 12.000 | 10.000 |