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Spedizione di pacchi postali diretti in Polonia.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I pacchi postali da avviare per via di superficie diretti a destinatari residenti in Polonia vengono accettati dagli uffici postali della Repubblica italiana in esenzione da qualsiasi diritto postale e doganale e senza l'osservanza di alcuna formalita' valutaria e doganale.

Art. 2.


Nessuna quota-parte territoriale di partenza e' dovuta all'Amministrazione postale italiana.
Le quote-parti territoriali di transito spettanti alle Amministrazioni postali austriaca e cecoslovacca nonche' quelle di arrivo spettanti all'Amministrazione postale polacca, previste dagli articoli 46 e 47 dell'accordo concernente i pacchi postali stipulato a Rio de Janeiro nel 1979, reso esecutivo con il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1981, n. 358, restano a carico dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni italiana.

Art. 3.


All'onere derivante dalla applicazione della presente legge, valutato in L. 50.000.000 per l'esercizio finanziario 1982, si provvede con le disponibilita' del capitolo 348 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni per l'anno 1982.

Art. 4.


La presente legge, che avra' validita' per quattro mesi, entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 15 luglio 1982
PERTINI SPADOLINI - GASPARI - FORMICA - ANDREATTA - CAPRIA Visto, il Guardasigilli: DARIDA