N NORME. red.it

Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Nuova Zelanda per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con protocollo, firmati a Roma il 6 dicembre 1979.

Art. 21

ARTICOLO 21.
(Studenti)

Le somme che uno studente o un apprendista il quale e', o era immediatamente prima di soggiornare in uno Stato contraente, un residente dell'altro Stato contraente e che soggiorna in detto primo Stato al solo scopo di compiervi i suoi studi o di attendere alla propria formazione professionale, riceve per sopperire alle spese di mantenimento, di istruzione o di formazione professionale, non sono imponibili in detto Stato a condizione che tali somme provengano da fonti situate fuori di detto Stato.