Ratifica ed esecuzione dell'accordo aggiuntivo alla convenzione di amicizia e di buon vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, in materia di assistenza amministrativa, doppia cittadinanza e leva militare, con scambio di lettere tra l'Italia e San Marino, firmato a San Marino il 28 ottobre 1980.
Accordo-art. 2
Articolo 2.
E' aggiunto alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, il seguente articolo 39-bis:
"Articolo 39-bis. - Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.
Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.
Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terra' conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.
Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.
A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso".
E' aggiunto alla Convenzione di Amicizia e Buon Vicinato tra l'Italia e San Marino, firmata a Roma il 31 marzo 1939, il seguente articolo 39-bis:
"Articolo 39-bis. - Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese sono esentate dall'obbligo del servizio militare di leva previsto dall'ordinamento italiano, qualora presentino al competente Distretto militare apposita domanda corredata dal certificato di residenza nel territorio della Repubblica di San Marino.
Esse decadono dall'esenzione ove non producano il certificato di residenza entro il 31 dicembre di ciascun anno, per il periodo in cui sono, ai sensi dell'ordinamento italiano, ancora soggette all'assolvimento del sopraspecificato obbligo militare.
Ai fini della esenzione di cui ai paragrafi precedenti, nei riguardi delle persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese aventi residenza in un terzo Stato, si terra' conto dell'ultima residenza anagrafica in Italia o a San Marino.
Le persone in possesso della cittadinanza italiana e di quella sammarinese che abbiano prestato o stiano prestando volontariamente un servizio militare effettivo presso uno dei corpi militari sammarinesi, di durata almeno pari a quella prevista dall'ordinamento italiano per gli obblighi del servizio militare di leva, saranno considerate come se avessero soddisfatto gli obblighi stessi in Italia.
A tale fine esse dovranno presentare al competente Distretto militare un attestato, rilasciato dalla Segreteria di Stato per gli Affari Esteri della Repubblica di San Marino, dal quale risulti l'effettuazione o l'avvenuto inizio della prestazione effettiva del servizio militare volontario e la durata dello stesso".