Modifiche ed integrazioni alla normativa riguardante il credito navale.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Il Ministro della marina mercantile puo' concedere alle imprese aventi i requisiti per essere proprietarie di navi italiane, ai sensi degli articoli 143 e 144 del codice della navigazione, un contributo inteso a ridurre gli oneri finanziari per i lavori relativi alla costruzione, trasformazione, modificazione e grande riparazione di navi mercantili effettuati nei cantieri nazionali o di Paesi della Comunita' economica europea.
Il contributo e' ragguagliato al prezzo contrattuale dell'opera da realizzarsi, comprensivo dell'eventuale revisione e delle aggiunte o varianti risultanti da atti di data certa anteriori all'ultimazione dei lavori o, in assenza di contratto, al prezzo dichiarato dal cantiere.
Esso e' pari al:
a) 2,75 per cento per ogni semestre e per la durata di 12 anni del prezzo dei lavori di costruzione, trasformazione e modificazione di navi mercantili;
b) 2,25 per cento per ogni semestre e per la durata di 6 anni del prezzo dei lavori per le grandi riparazioni di navi mercantili.
((Il contributo e' elevato al 3,20 per cento, per ogni semestre e per la durata di dodici anni, del prezzo dell'opera da realizzare nel caso di lavori relativi alla costruzione, trasformazione e modificazione dei seguenti tipi di unita': 1) navi traghetto e navi per carico secco con piu' di un ponte, navi portacontenitori, navi di linea a tipologia mista, multipurpose, navi per servizio Feeder, inferiori a 10.000 tonnellate di stazza lorda, qualora stazzate in base alla Convenzione di Londra del 23 giugno 1969 ratificata con legge 22 ottobre 1973, n. 958; per le navi traghetto di nuova costruzione, idonee al trasporto congiunto di passeggeri e mezzi gommati, si prescinde dal limite di tonnellaggio; 2) navi da carico liquido o gas liquefatto, inferiori a 8.000 tonnellate di stazza lorda; 3) navi inferiori a 4.000 tonnellate di stazza lorda; 4) navi da passeggeri, adibite a crociera, i cui lavori siano iniziati posteriormente al 1 gennaio 1984; 5) navi ed altri mezzi nautici, per lavori in mare di interesse energetico, qualora si tratti di costruzione di navi o di mezzi nautici ad avanzata tecnologia nonche' unita' da ricerche)). ((1))
La concessione del contributo non e' compatibile con altre agevolazioni finanziarie aventi analoghe finalita' di cui benefici il committente corrisposte per la stessa iniziativa in Italia e all'estero.
Il prezzo di cui al secondo e al terzo comma deve essere ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e deve essere determinato tenuto conto anche delle eventuali forniture e attrezzature fuori contratto, connesse o pertinenti alla commessa.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, determina i criteri per la formulazione del giudizio di congruita' del prezzo di cui al secondo e al terzo comma.
Per le nuove costruzioni il prezzo ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile e' maggiorato forfettariamente del 15 per cento per spese di primo armamento ed oneri finanziari.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Art. 2.
((Sono ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1 i lavori di costruzione, trasformazione, modificazione e grandi riparazioni delle unita' a scafo metallico o realizzato con altri materiali a tecnologia avanzata, abilitate alla navigazione, di seguito indicate: a) navi mercantili di stazza lorda non inferiore a 150 tonnellate; tale limite e' ridotto a 75 tonnellate di stazza lorda per le unita' a tecnologia avanzata per trasporto passeggeri));
b) rimorchiatori e spintori con apparato motore di potenza non inferiore a 500 CV;
c) galleggianti, costruzioni antinquinamento; costruzioni di interesse energetico e altri mezzi nautici per lavori in mare, tutti di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate.
d) unita' a scafo metallico di stazza lorda non inferiore a 75 tonnellate, abilitate alla navigazione speciale limitata alla laguna di Venezia, destinate al pubblico servizio lagunare di linea per il trasporto di passeggeri o di automezzi. (1)
Sono escluse le costruzioni effettuate per conto dello Stato, le unita' da diporto e quelle abilitate esclusivamente, salvo quanto disposto alla lettera c) del precedente comma, al servizio marittimo dei porti e delle rade nonche' le navi che non siano in possesso, anche dopo l'effettuazione dei lavori, della piu' alta classe del Registro italiano navale.
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
La L. 11 dicembre 1984, n. 848 ha disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
Art. 3.
Il Ministro della marina mercantile dichiara l'ammissibilita' al contributo della operazione proposta.
Tale provvedimento perde i suoi effetti qualora i lavori, ((nel termine di trenta mesi)), non abbiano raggiunto almeno il 25 per cento dell'opera complessiva ed e' revocato se i lavori medesimi non siano stati ultimati ((nel termine di trentasei mesi)) dal loro inizio.
Ove il contratto preveda la costruzione di piu' navi dello stesso tipo, i termini di cui al precedente comma sono aumentati di dodici mesi limitatamente alla costruzione della seconda nave e di sei mesi per la costruzione della terza.
I termini di cui ai precedenti secondo e terzo comma possono essere prorogati dal Ministro della marina mercantile per motivi eccezionali ove la istanza di proroga corredata dalla documentazione necessaria sia stata presentata prima della scadenza.
IL contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'inizio dei lavori, da accertarsi sulla base di idonea documentazione, sempreche' sia stata prestata idonea fideiussione bancaria o assicurativa.
Il Ministro della marina mercantile, successivamente all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione, determina in via definitiva il contributo secondo le modalita' previste dall'articolo 1 della presente legge.
Se l'accertamento definitivo dell'ammontare del contributo da' luogo a differenze positive rispetto a quello calcolato in via presuntiva, il Ministro della marina mercantile provvede a corrispondere le maggiorazioni a rate semestrali costanti per la durata di 12 anni.
Nel caso in cui si debba procedere ad una riduzione di impegno, il Ministro della marina mercantile provvede, contestualmente alla emanazione del provvedimento definitivo, al recupero in un'unica soluzione delle somme gia' corrisposte maggiorate degli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data di emanazione del provvedimento, aumentato di 2 punti.
Art. 4.
Per l'acquisto di navi battenti bandiera estera in eta' non inferiore a 3 anni e non superiore ai 10 anni e di stazza lorda non superiore a 10.000 tonnellate, ove l'acquisto sia perfezionato entro trenta mesi dalla entrata in vigore della presente legge, puo' essere concesso al proprietario della nave un contributo pari all'1,88 per cento per ogni semestre e per la durata di 10 anni del prezzo di acquisto ritenuto congruo dal Ministro della marina mercantile sulla base dei criteri di cui al, sesto comma del precedente articolo 1.
Detto contributo e' concesso con decreto del Ministro della marina mercantile ed e' corrisposto in rate semestrali, decorrenti dal 1 gennaio o dal 1 luglio successivi all'iscrizione dell'unita' nei registri previsti dall'articolo 146 del codice della navigazione.
Art. 5.
Per la concessione dei contributi di cui alla presente legge, il CIPE, su proposta del Ministro della marina mercantile, stabilisce periodicamente i tipi di navi da assistere prioritariamente, tenuto conto delle iniziative ritenute piu' conformi all'interesse dell'economia nazionale in modo da favorire l'adeguamento strutturale della flotta alle mutate esigenze dei traffici marittimi, con particolare riferimento alle unita' di elevato livello tecnologico o a quelle rispondenti ad esigenze di politica energetica e di sviluppo dei traffici di cabotaggio e mediterranei.
Art. 6.
La mancata osservanza dei termini di cui al secondo comma del precedente articolo 3 e del successivo articolo 7 nonche' la vendita all'estero dell'unita' per la quale e' stato concesso il contributo, intervenuta prima che sia trascorso almeno un terzo del periodo di erogazione del contributo stesso, comportano la decadenza del beneficio e l'obbligo di restituzione delle somme percepite piu' gli interessi calcolati sulla base del tasso ufficiale di sconto in vigore alla data della dichiarazione di decadenza, aumentato di due punti.
La perdita dei requisiti della piu' alta classe del Registro italiano navale da parte della nave per la quale e' stata disposta la concessione del contributo comporta la cessazione della corresponsione del contributo.
Art. 7.
I contributi di cui alla presente legge possono essere concessi alle sole iniziative successive alla data di entrata in vigore della legge stessa; sono tuttavia ammissibili al contributo di cui al precedente articolo 1, su richiesta dell'armatore interessato, anche le iniziative concernenti nuove costruzioni i cui lavori alla data del 1 gennaio 1981 non risultavano ancora ultimati nonche' le iniziative, successive a tale data e purche' per le iniziative stesse non siano stati stipulati i contratti di finanziamento di cui alla legge 9 gennaio 1962, n. 1, e successive modificazioni, e i lavori vengano ultimati entro trenta mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. (1) ((2))
AGGIORNAMENTO (1)
La L. 11 dicembre 1984, n. 848, ha disposto (con l'art. 11) che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
La L. 11 dicembre 1984, n. 848, ha disposto (con l'art. 11) che "ai fini dell'applicazione dell'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, per iniziative successive alla data del 1 gennaio 1981 ammissibili al contributo, nei limiti posti dallo stesso articolo, devono intendersi tutte le iniziative che rientrano tra quelle previste dall'articolo 2 della legge stessa". Ha inoltre disposto (con l'art. 17) che le modifiche apportate al presente provvedimento ove non sia diversamente disposto, si applicano alle iniziative assunte dal 1 gennaio 1984, sempre che, alla data di entrata in vigore della L. 848/1984, non sia intervenuto il relativo provvedimento di concessione del contributo.
AGGIORNAMENTO (2)
La L. 12 giugno 1985, n. 295 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dall'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, puo' essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 295/1985
La L. 12 giugno 1985, n. 295 ha disposto (con l'art. 2) che il termine previsto dall'articolo 7 della legge 10 giugno 1982, n. 361, come modificato dal secondo comma dell'articolo 11 della legge 11 dicembre 1984, n. 848, puo' essere, riconosciuta la causa di forza maggiore, prorogato dal Ministro della marina mercantile qualora l'istanza di proroga, corredata dalla documentazione necessaria, sia presentata entro 30 giorni dall'entrata in vigore della L. 295/1985
Art. 8.
Ai contributi di cui alla presente legge si applica la disposizione dell'articolo 55, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597.
Art. 9.
Con decreto del Ministro della marina mercantile, su proposta di una commissioni consultiva interministeriale, saranno emanate le norme applicative della presente legge.
La commissione di cui al precedente comma e' presieduta dal Ministro della marina mercantile, o da un suo delegato, ed e' cosi' composta:
dal direttore generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
da due dirigenti del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente dell'ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
da un dirigente del Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato;
da un dirigente del Ministero del bilancio e della programmazione economica;
da un dirigente del Ministero delle partecipazioni statali;
da un dirigente del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Per ciascun membro effettivo e' nominato un supplente.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ministero della marina mercantile.
Art. 10.
In aggiunta ai limiti d'impegno previsti dalle precedenti leggi sul credito navale sono autorizzati gli ulteriori limiti d'impegno di lire 4 miliardi e lire 40 miliardi rispettivamente per gli anni 1981 e 1982.
Al complessivo onere di lire 48 miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1981.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 11.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 giugno 1982
PERTINI SPADOLINI - MANNINO - ANDREATTA - LA MALFA - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA