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Ratifica ed esecuzione della convenzione sul riconoscimento degli studi e dei diplomi relativi all'insegnamento superiore negli Stati della regione Europa, adottata a Parigi il 21 dicembre 1979.

Art. 12

ARTICOLO 12.

1. Gli Stati contraenti procederanno tra di essi a scambi di informazioni e di documentazione relativi agli studi e diplomi dell'insegnamento superiore.
2. Gli Stati contraenti mireranno a promuovere lo sviluppo dei metodi e dei meccanismi che permettano di raccogliere, analizzare, classificare e diffondere le informazioni relative al riconoscimento di studi, diplomi e gradi dell'insegnamento superiore, tenendo conto dei metodi e dei meccanismi utilizzati e delle informazioni raccolte dagli organi nazionali, sub-regionali, regionali e internazionali ed in particolari dall'Unesco.