Norme sul contenimento dei consumi energetici, lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e l'esercizio di centrali elettriche alimentate con combustibili diversi dagli idrocarburi.
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art. 1.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 2.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 3.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 4.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 9))
Art. 5.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Capo II
CONTRIBUTI ED INCENTIVI
Art. 6.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 7.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 8.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 9.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 10.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 11.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 12.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 13.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 14.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 15.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 16.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Capo III
DISPOSIZIONI VARIE E FINALI
Art. 17.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 9))
Art. 18.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 19.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 20.
Regione Valle d'Aosta - Concessioni idroelettriche Resta ferma la competenza della regione Valle d'Aosta
In materia di acque e concessioni idroelettriche ai sensi della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, della legge 5 luglio 1975, n. 304, e della legge regionale 8 novembre 1956, n. 4.
La regione Valle d'Aosta, in deroga al disposto di cui al secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 luglio 1975, n. 304, puo' subconcedere le acque relative a derivazioni idroelettriche aventi potenza non superiore a 30.000 kw, oltre che all'ENEL e agli altri soggetti diversi dall'ENEL previsti dalla legge 6 dicembre 1962, n. 1643, anche ad altri enti locali o consorzi di enti locali che ne facciano domanda.
La domanda e' comunicata in copia dalla regione Valle d'Aosta all'ENEL, al quale e' riconosciuto diritto di prelazione da esercitare entro 60 giorni dalla ricezione della citata comunicazione.
Art. 21.
Interventi della Cassa conguaglio per il settore elettrico
Il quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 4 settembre 1981, n. 495, convertito, con modificazioni, nella legge 4 novembre 1981, n. 617, e' sostituito dai seguenti:
"Per l'attuazione del presente articolo per l'anno 1981 e' conferita la somma di lire 50 miliardi alla Cassa conguaglio per il settore elettrico di cui al capitolo VII del provvedimento n. 34/1974 del 6 luglio 1974 del Comitato interministeriale dei prezzi. Le eventuali eccedenze, rispetto alla predetta spesa di lire 50 miliardi, vanno rimborsate dal Tesoro alla predetta Cassa conguaglio entro il 31 marzo 1982.
Per l'amministrazione e la gestione delle somme conferite per l'attuazione del presente articolo la Cassa conguaglio e' soggetta alle disposizioni di cui alla legge 25 novembre 1971, n. 1041".
Art. 22.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 23.
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 28 GIUGNO 2012, N. 104))
((4))
AGGIORNAMENTO (4)
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati".
Il D.Lgs. 28 giugno 2012, n. 104 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "I prodotti conformi alle disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14 o per effetto dell'entrata in vigore di ulteriori atti delegati, purche' immessi sul mercato anteriormente a tale abrogazione o alla data a tal fine indicata negli atti delegati, possono continuare ad essere commercializzati nel rispetto delle relative prescrizioni, salvo le eventuali diverse indicazioni dei pertinenti atti delegati".
Ha inoltre disposto (con l'art. 16, comma 2) che "Le disposizioni abrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettere a), b) e c), continuano transitoriamente ad essere applicate per i prodotti gia' soggetti in base a tali norme ad obblighi di etichettatura per i quali non sono ancora applicabili atti delegati".
Art. 24.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 25.
Norme transitorie
Le iniziative di cui agli articoli 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, intraprese dopo la data del 30 giugno 1981, sono ammesse ai benefici previsti dalla presente legge.
Art. 26.
((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 1991 N. 10))
Art. 27.
((All'onere complessivo di lire 878 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge per gli anni 1981 e 1982, si provvede mediante imputazione all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 25 della legge 30 marzo 1981, n. 119, e conseguente riduzione del fondo speciale di cui al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro in ragione di lire 410 miliardi per l'anno 1981 e di lire 468 miliardi per l'anno 1982)).
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1982
PERTINI SPADOLINI - MARCORA - BARTOLOMEI - TESINI - NICOLAZZI - FORMICA - DARIDA - LA MALFA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Tabella A
TABELLA A
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
REGOLE TECNICHE PER GLI INTERVENTI DI CUI ALL'ARTICOLO 6 NEL CASO DI EDIFICI ESISTENTI
Parte di provvedimento in formato grafico
Tabella B
TABELLA B
Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.
Un generatore di calore si definisce ad alto rendimento se:
in condizioni di regime presenta un rendimento, misurato con il metodo diretto, non inferiore al 90 per cento;
nel caso di funzionamento ciclico presenta un rendimento non inferiore all'85 per cento quando il tempo di accensione sia eguale al 20 per cento del tempo totale di inserzione.