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Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale.

Preambolo
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.




Casi di non punibilita'


Non sono punibili coloro che, dopo aver commesso, per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, uno o piu' fra i reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 304, 305 e 306 del codice penale e, salvo quanto previsto dal terzo comma del presente articolo e dal secondo comma dell'articolo 5, non avendo concorso alla commissione di alcun reato connesso all'accordo, all'associazione o alla banda, prima della sentenza definitiva di condanna concernente i medesimi reati:
a) disciolgono o, comunque, determinano lo scioglimento dell'associazione o della banda;
b) recedono dall'accordo, si ritirano dall'associazione o dalla banda, ovvero si consegnano senza opporre resistenza o abbandonando le armi e forniscono in tutti i casi ogni informazione sulla struttura e sulla organizzazione della associazione o della banda.
Non sono parimenti, punibili coloro i quali impediscono comunque che sia compiuta l'esecuzione dei reati per cui la associazione o la banda e' stata formata.
Non sono altresi' punibili:
a) sussistendo le condizioni di cui al primo comma, coloro che hanno commesso i reati connessi concernenti armi, munizioni od esplosivi, fatta eccezione per le ipotesi di importazione, esportazione, rapina e furto, i reati di cui ai capi II, III e IV del titolo VII del libro II del codice penale, i reati di cui agli articoli 303 e 414 del codice penale, nonche' il reato di cui all'articolo 648 del codice penale avente per oggetto armi, munizioni, esplosivi, documenti;
b) coloro che hanno commesso uno dei reati previsti dagli articoli 307, 378 e 379 del codice penale nei confronti di persona imputata di uno dei delitti indicati nel primo comma, se forniscono completa informazione sul favoreggiamento commesso.
La non punibilita' e' dichiarata con sentenza del giudice del dibattimento, previo accertamento della non equivocita' ed attualita' della condotta di cui al primo e al secondo comma.
Nei confronti di chi, avendo commesso uno dei reati previsti nel primo e nel terzo comma, prima che a suo carico sia stata emesso ordine o mandato di cattura o sia stato comunque iniziato procedimento penale, si presenti spontaneamente all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria e tenga uno dei comportamenti previsti dal primo e dal secondo comma, l'ordine o il mandato di cattura non deve essere emesso, ma possono essere imposti obblighi o divieti previsti dalla legge e ritenuti necessari per assicurare il controllo della condotta, la disponibilita' alle richieste dell'autorita' giudiziaria e la presenza al dibattimento. Se e' violato anche uno solo degli obblighi o dei divieti, il pubblico ministero o il giudice emette l'ordine o il mandato di cattura.
Non si applicano gli articoli 308 e 309 del codice penale.

Art. 2.




Attenuante per i reati per finalita' di terrorismo e di eversione in caso di dissociazione
Salvo quanto disposto dall'articolo 259-bis del codice penale, la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da quindici a ventuno anni e le altre pene sono diminuite di un terzo, ma non possono superare, in ogni caso, i quindici anni per gli imputati di uno o piu' reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale i quali, tenendo, prima della sentenza definitiva di condanna, uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, commi primo e secondo, rendano, in qualsiasi fase o grado del processo, piena confessione di tutti i reati commessi e si siano adoperati o si adoperino efficacemente durante il processo per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato o per impedire la commissione di reati connessi a norma del numero 2 dell'articolo 61 del codice penale.
Quando ricorrono le circostanze di cui al precedente comma non si applica l'aggravante di cui all'articolo 1 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 3.




Attenuanti per reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione in caso di collaborazione


Salvo quanto disposto dall'articolo 289-bis del codice penale, per i reati commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale la pena dell'ergastolo e' sostituita da quella della reclusione da dieci a dodici anni e le altre pene sono diminuite della meta', ma non possono superare, in ogni caso, i dieci anni, nei confronti dell'imputato che, prima della sentenza definitiva di condanna, tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 1, primo e secondo comma, rende piena confessione di tutti i reati commessi e aiuta l'autorita' di polizia o l'autorita' giudiziaria nella raccolta di prove decisive per la individuazione o la cattura di uno o piu' autori di reati commessi per la medesima finalita' ovvero fornisce comunque elementi di prova rilevanti per la esatta ricostruzione del fatto e la scoperta degli autori di esso.
Quando i comportamenti previsti dal comma precedente sono di eccezionale rilevanza, le pene sopraindicate sono ridotte fino ad un terzo.
Quando ricorrono le circostanze di cui ai precedenti commi non si applicano gli articoli 1 e 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 4.




>Concorso di pene


Quando contro la stessa persona sono state pronunciate piu' sentenze di condanna per reati diversi, per ciascuno dei quali siano state applicate le disposizioni degli articoli 2 e 3, non si applica l'articolo 80 del codice penale e la pena da irrogare si determina aggiungendo alla pena piu' grave una pena pari alla quinta parte di ciascuna delle pene inflitte per gli altri reati fino ad un massimo complessivo di sedici anni nel caso in cui per tutti i reati e' stata applicata una delle attenuanti previste dall'articolo 3 e di ventidue anni negli altri casi.
Per le pene accessorie si applica l'articolo 79 del codice penale.
Se le condanne sono state pronunciate da giudici diversi, provvede il pubblico ministero presso il giudice che ha pronunciato la condanna piu' grave o, in casi di pari gravita', presso il giudice che ha pronunciato l'ultima condanna.
Si applicano il secondo, terzo e quarto comma dell'articolo 582 del codice di procedura penale.

Art. 5.




Tentativo e delitti di attentato


Per i delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale non e' punibile colui che, avendo compiuto atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere il delitto, volontariamente impedisce l'evento e fornisce comunque elementi di prova rilevanti per l'esatta ricostruzione del fatto e per la individuazione degli eventuali concorrenti.
Se il colpevole di uno dei delitti previsti dagli articoli 241, 276, 280, 283, 284, 285, 286, 289 e 295 del codice penale coopera efficacemente ad impedire l'evento cui gli atti da lui commessi sono diretti soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscano per se' un reato diverso.
Quando il giudice fondatamente ritiene che ai sensi dei precedenti commi puo' essere dichiarata la non punibilita', non deve essere emesso l'ordine o il mandato di cattura nei confronti di chi si presenta spontaneamente all'autorita' di polizia o all'autorita' giudiziaria e puo' essere concessa la liberta' provvisoria, anche in istruttoria. In entrambi i casi possono essere imposti gli obblighi o i divieti di cui al penultimo comma dell'articolo 1.
Non si applica l'articolo 5 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15.

Art. 6.




Liberta' provvisoria


Fuori dei casi previsti dall'articolo 8 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1980, n. 15, all'imputato di reato commesso per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale al quale e' stata riconosciuta l'attenuante di cui al secondo comma dell'articolo 3 puo' essere concessa la liberta' provvisoria con la sentenza di primo grado o anche successivamente quando, tenuto conto della sua personalita', anche desunta dalle modalita' della condotta, nonche' dal comportamento processuale, il giudice possa fondatamente ritenere che si asterra' dal commettere reati che pongano in pericolo le esigenze di tutela della collettivita'.
L'imputato che ha ottenuto la liberta' provvisoria ai sensi del comma precedente puo' ottenere lo stesso beneficio in relazione ad altri reati per i quali sia pendente separato procedimento. Se e' stata gia' emessa sentenza di condanna, la liberta' provvisoria puo' essere concessa solo se l'imputato tiene uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3. Sulla concessione della liberta' provvisoria decide il giudice competente per il procedimento.
Agli imputati dei reati indicati nell'articolo 1, la liberta' provvisoria puo' essere concessa anche in istruttoria, quando il giudice, tenuto conto del comportamento processuale comprovante l'avvenuta dissociazione, ritenga fondatamente che possa essere dichiarata la non punibilita' alle condizioni stabilite nel detto articolo.

Art. 7.




Sospensione condizionale della pena


Nei casi previsti dagli articoli 2 e 3, fermo restando quanto disposto dagli articoli 164, primo, secondo e terzo comma, 165, 166 e 168 del codice penale, il giudice, nel pronunciare sentenza di condanna a pena detentiva non superiore a quattro anni e sei mesi, se il reato e' stato commesso dal minore degli anni diciotto, a quattro anni, se il reato e' stato commesso da persona in eta' inferiore ad anni ventuno o superiore ad anni settanta, ed a tre anni e sei mesi in ogni altro caso ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alle dette pene detentive e convertita a norma di legge, priverebbe della liberta' personale per un tempo non superiore a quello sopra rispettivamente indicato, puo' ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di dieci anni se la condanna e' per delitto e di cinque anni se la condanna e' per contravvenzione.
La sospensione condizionale puo' essere concessa una seconda volta purche' la pena da infliggere, cumulata con quella irrogata nella condanna precedente, non superi i limiti indicati nel primo comma.

Art. 8.




Liberazione condizionale


In deroga alle disposizioni dell'articolo 176 del codice penale, il condannato a pena detentiva per uno o piu' reati per i quali gli sia stata riconosciuta una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 2 e 3, che durante l'esecuzione della pena abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, puo' essere ammesso alla liberazione condizionale se ha scontato meta' della pena inflittagli.
La disposizione di cui al comma precedente si applica anche se la condanna e' intervenuta prima dell'entrata in vigore della presente legge e il condannato ha tenuto uno dei comportamenti previsti dall'articolo 3.
Per la concessione della liberazione condizionale di cui ai precedenti commi e' competente la corte d'appello nel cui distretto e' compreso il giudice che ha pronunciato l'ultima sentenza di condanna.

Art. 9.




Revoca della liberazione condizionale


La liberazione condizionale prevista dall'articolo precedente e' revocata in ogni tempo se la persona liberata commette successivamente un delitto non colposo per il quale la legge prevede la pena della reclusione superiore nel massimo ai quattro anni ovvero se risulti che la liberazione condizionale e' stata ottenuta a mezzo di dichiarazioni di cui sia stata giudizialmente accertata la falsita'.

Art. 10.




Decadenza dei benefici


Quando risulta che le cause di non punibilita' previste dagli articoli 1 e 5 e le attenuanti previste dagli articoli 2 e 3 sono state applicate per effetto di false o reticenti dichiarazioni e' ammessa la revisione della sentenza a domanda del procuratore generale presso la corte di appello nel cui distretto la sentenza stessa e' stata pronunciata, o del procuratore generale presso la Corte di cassazione, d'ufficio o su richiesta del Ministro di grazia e giustizia.
Il giudice puo' infliggere una pena piu' grave per specie o quantita' e revocare i benefici concessi.
Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dal capo III del titolo III del libro III del codice di procedura penale.
Quando le circostanze di cui al primo comma emergono prima che la sentenza sia divenuta irrevocabile, gli atti vengono trasmessi al pubblico ministero presso il giudice di primo grado, per la rinnovazione del giudizio.

Art. 11.




Disposizione interpretativa


All'espressione "eversione dell'ordine democratico" usata nelle disposizioni di legge precedenti alla presente, corrisponde, per ogni effetto giuridico, l'espressione "eversione dell'ordinamento costituzionale".

Art. 12.




Limiti di applicabilita' u'


Le disposizioni degli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 10 si applicano solo ai reati che siano stati commessi o la cui permanenza sia iniziata entro il 31 gennaio 1982, purche' i comportamenti cui e' condizionata la loro applicazione vengano tenuti entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge. ((1))
AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 1 ottobre 1982, n. 695 convertito senza modificazioni dalla L. 29 novembre 1982, n. 882 ha disposto (con l'art. 1) che il termine di centoventi giorni previsto nel presente articolo, e' differito di ulteriori centoventi giorni.

Art. 13.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 maggio 1982
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA