Disposizioni sull'imposta di conguaglio in materia di importazione di rotative per la stampa dei giornali.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Non e' dovuta l'imposta di conguaglio, prevista dalla legge 31 luglio 1954, n. 570, non ancora corrisposta per l'importazione di macchine rotative per la stampa dei giornali di cui alla voce doganale n. 84.35, riportata nella tabella approvata con decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1960, n. 794.
Art. 2.
All'onere derivante dalle minori entrate di cui al precedente articolo si fara' fronte, per l'anno finanziario 1982, a carico dello stanziamento del capitolo n. 3972 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 maggio 1982
PERTINI
SPADOLINI - FORMICA - LA MALFA - ANDREATTA
Visto, il Guardasigilli: DARIDA