Norme a tutela del personale militare in servizio per conto dell'ONU in zone di intervento.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Art. 2.
All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 80 milioni annue, nell'anno 1982 si provvede mediante riduzione del capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo esercizio finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 maggio 1982
PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA