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Agevolazioni doganali e fiscali al programma di costruzione del velivolo MRCA.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


I prodotti finiti, semilavorati, parti e pezzi speciali staccati, accessori, nonche' materie prime e parti di ricambio importati e impiegati per conto dell'Amministrazione militare nella coproduzione multinazionale del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico sono esenti da dazi doganali.

Art. 2.


Le cessioni dei beni indicati al precedente articolo 1 e le prestazioni di servizi, effettuate nei confronti dell'Amministrazione militare in attuazione del programma di coproduzione del velivolo MRCA e del relativo supporto logistico, sono equiparate, agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto, alle operazioni non imponibili di cui agli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni.
Le importazioni da parte dell'Amministrazione militare dei beni di cui al precedente comma non sono soggette all'imposta sul valore aggiunto.

Art. 3.


Entro tre mesi dall'approvazione della presente legge, il Ministro della difesa presenta alle competenti commissioni parlamentari una apposita relazione sugli effetti derivati dalle norme di cui alla presente legge. In particolare, la relazione dovra' individuare la riduzione degli oneri del bilancio della Difesa per il finanziamento del programma MRCA, distinguendo i dati in relazione ai vari esercizi finanziari.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 maggio 1982
PERTINI SPADOLINI - LAGORIO - COLOMBO - FORMICA - ANDREATTA Visto, il Guardasigilli: DARIDA