Ratifica ed esecuzione dell'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979.
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo internazionale del 1979 sulla gomma naturale, con allegati, adottato a Ginevra il 6 ottobre 1979.