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Proroga al 30 aprile 1982 del termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio relativo all'anno finanziario 1982.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' prorogato al 30 aprile 1982 il termine stabilito con la legge 26 dicembre 1981, n. 779, per l'esercizio provvisorio del bilancio delle amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1982 secondo gli stati di previsione e successiva prima nota di variazioni presentati alle Assemblee legislative e con le disposizioni e modalita' previste nel relativo disegno di legge.

Art. 2.


La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 aprile 1982.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 31 marzo 1982
p. Il Presidente della Repubblica Il Presidente del Senato FANFANI SPADOLINI - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA