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Ulteriori modifiche alla legge 26 luglio 1974, n. 343, recante norme sulla liquidazione e concessione dei supplementi di congrua e degli assegni per spese di culto al clero.

Articolo unico



I limiti di congrua previsti dalla legge 26 luglio 1974, n. 343, sono aumentati di un ammontare pari all'indennita' integrativa spettante ai beneficiari ai sensi dell'articolo 45 della legge medesima. L'aumento decorre dalla data di revisione dei redditi beneficiari.
Con decorrenza dalla revisione predetta e per effetto dell'aumento dei limiti disposto dal comma precedente, l'indennita' integrativa e' soppressa e l'importo relativo e' contestualmente assorbito nella liquidazione del nuovo assegno, ove spettante.
I limiti di congrua, determinati ai sensi del precedente primo comma, sono soggetti a rivalutazione biennale disposta con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro del tesoro, al fine di adeguare i limiti stessi al tasso di incremento fatto registrare dall'indice del costo della vita per le famiglie di operai ed impiegati pubblicato dall'ISTAT.
L'assegno da corrispondere ai singoli titolari e' adeguato ai limiti di congrua cosi' determinati.
La rivalutazione dell'assegno di cui al comma che precede non opera nei confronti di coloro che percepiscono a qualsiasi titolo l'indennita' integrativa in applicazione della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, salvo la rinunzia a detta indennita'.
Fino alla revisione dei redditi beneficiari, si applicano le disposizioni della legge 26 luglio 1974, n. 343.
Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai supplementi di congrua concessi dopo il 1 gennaio 1982.