Norme in materia di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Le pensioni erogate dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto in godimento al 31 dicembre 1979, nell'importo in essere a tale data, sono rivalutate, con decorrenza 1 gennaio 1980, secondo i coefficienti appresso indicati, in relazione ai rispettivi periodi di decorrenza:
Anno di decorrenza originario Coefficienti
della pensione di rivalutazione
ante 1964 1,25
anno 1964 1,20
anno 1965 1,16
anno 1966 1,14
anno 1967 1,11
anno 1968 1,09
anno 1969 1,07
Art. 2.
L'avanzo patrimoniale del Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto, esistente al 31 dicembre 1980, e' devoluto, nella misura del 50 per cento, alla speciale riserva di cui all'articolo 3 della legge 29 ottobre 1971, n. 889.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 marzo 1982
PERTINI SPADOLINI - DI GIESI - ANDREATTA - BALZAMO Visto, il Guardasigilli: DARIDA