Trattamento giuridico ed economico dei cappellani degli istituti di prevenzione e di pena.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Negli istituti di prevenzione e di pena le pratiche di culto, l'istruzione e l'assistenza religiosa della confessione cattolica sono affidate, in forma di incarico, ad uno o piu' cappellani.
Le funzioni di vigilanza e coordinamento dei servizi di cui al comma precedente sono affidate, sempre in forma di incarico, all'ispettore dei cappellani previsto dall'articolo 1 della legge 5 marzo 1963, n. 323.
Art. 2.
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani non sono applicabili le norme relative alla incompatibilita' ed al cumulo degli impieghi previsti per i pubblici dipendenti.
Art. 3.
Gli incarichi previsti dall'articolo 1 sono conferiti al sacerdote, secolare o regolare, che sia in possesso dei seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) godimento dei diritti politici;
3) buona condotta;
4) sana costituzione fisica;
((5) eta' non superiore ad anni settanta)).
Art. 4.
null
Se l'incarico riguarda un istituto per minorenni il parere dell'ispettore distrettuale e' sostituito da quello del competente direttore del centro rieducazione minorenni.
L'incarico all'ispettore dei cappellani e' conferito con decreto del Ministro di grazia e giustizia su proposta della competente autorita' ecclesiastica.
Art. 5.
I cappellani esercitano le attivita' previste dal primo comma dell'articolo 1 di intesa con la direzione in relazione alle esigenze organizzative e di sicurezza dell'istituto.
I cappellani esplicano inoltre tutte le altre attribuzioni ad essi conferite dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successivo regolamento di esecuzione.
Art. 6.
Le sanzioni disciplinari applicabili ai cappellani sono le seguenti:
1) richiamo;
2) dichiarazione di biasimo;
3) esonero dall'incarico.
Il richiamo consiste in una esortazione rivolta al cappellano che non espleta le sue attivita' con assiduita' ed impegno.
La dichiarazione di biasimo consiste in una censura rivolta al cappellano nei casi di grave inosservanza dei propri doveri o delle disposizioni che regolano la vita dell'istituto.
L'esonero dall'incarico consiste nella cessazione del rapporto ed e' applicabile al cappellano nei casi di violazione dei doveri da cui scaturisce grave pregiudizio per l'istituto o per l'amministrazione.
Art. 7.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che il comportamento del cappellano possa dar luogo alla sanzione del richiamo, ne fa segnalazione all'ispettore dei cappellani, il quale provvede dandone comunicazione al Ministero ed all'ispettore distrettuale.
Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'infrazione possa essere colpita con la sanzione della dichiarazione di biasimo o dell'esonero dall'incarico, ne fa rapporto all'ispettore distrettuale, dandone comunicazione all'ispettore dei cappellani.
L'ispettore distrettuale procede all'istruttoria, contestando gli addebiti all'interessato, il quale ha il termine di giorni quindici per presentare eventuali giustificazioni.
Conclusa l'istruttoria nel termine di giorni sessanta, se ritiene l'addebito infondato, provvede all'archiviazione. Se ritiene di infliggere la sanzione della dichiarazione di biasimo, vi provvede con atto motivato, comunicato per iscritto all'interessato, tramite il direttore dell'istituto, nonche' al Ministero ed all'ispettore dei cappellani. Avverso tale provvedimento e' ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento stesso, al direttore generale degli istituti di prevenzione e di pena il quale decide, in via definitiva, con decreto motivato, sentito l'ispettore dei cappellani.
Nell'ipotesi prevista dall'ultimo capoverso dell'articolo 6 rimette gli atti, per l'applicazione della sanzione dell'esonero dall'incarico, al capo del personale civile dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena che, nei successivi trenta giorni, li inoltra alla commissione di disciplina.
Art. 8.
La commissione di disciplina e' nominata all'inizio di ogni biennio dal Ministro di grazia e giustizia ed e' composta da un magistrato con qualifica non inferiore a consigliere di corte di appello, addetto alla Direzione generale degli istituti di prevenzione e di pena, che la presiede, da un funzionario del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a primo dirigente e dall'ispettore dei cappellani.
Le funzioni di segretario sono espletate da un impiegato del ruolo amministrativo degli istituti di prevenzione e di pena con qualifica non inferiore a direttore.
Art. 9.
Il presidente della commissione fissa la data per la trattazione orale del procedimento, dandone comunicazione almeno trenta giorni prima, all'interessato, il quale ha facolta' di prendere cognizione degli atti del procedimento, di far pervenire in tempo utile le eventuali memorie difensive e di intervenire alla trattazione per svolgere oralmente la propria difesa.
La commissione, conclusa la trattazione orale, propone, con deliberazione motivata, il proscioglimento dell'incolpato ovvero la sanzione da irrogare.
Il Ministro provvede con decreto a dichiarare il proscioglimento o a infliggere la sanzione proposta dalla commissione, salvo che non ritenga di disporre, con provvedimento motivato, in modo piu' favorevole all'incolpato.
Il decreto del Ministro e' comunicato all'interessato e all'ordinario diocesano tramite l'ispettore dei cappellani.
Il procedimento disciplinare si estingue quando siano trascorsi novanta giorni dall'ultimo atto, senza che sia stato compiuto alcun ulteriore atto.
Il cappellano prosciolto ha diritto al rimborso delle spese di viaggio sostenute per comparire innanzi alla commissione e alle relative indennita' di missione.
Art. 10.
Il cappellano, ove sia stato emesso nei suoi confronti mandato o ordine di cattura, e' immediatamente sospeso in via cautelare dall'incarico con provvedimento del direttore dell'istituto.
Il cappellano puo' essere sospeso in via cautelare dall'incarico qualora sia sottoposto:
a) a procedimento penale e la natura del reato ascrittogli sia particolarmente grave;
b) a procedimento disciplinare per infrazione di particolare gravita'. La sospensione puo' essere disposta anche prima dell'inizio del procedimento disciplinare, nel caso in cui la natura dei fatti addebitati risulti tale da rendere pregiudizievole l'ulteriore disimpegno dell'incarico; tale sospensione e' revocata qualora il procedimento disciplinare non venga iniziato entro venti giorni dalla data del provvedimento di sospensione.
La sospensione di cui al precedente comma e' disposta, con decreto motivato, dal Ministro di grazia e giustizia.
Durante il periodo della sospensione cautelare al cappellano non compete alcun assegno.
Art. 11.
Quando la sospensione cautelare sia stata disposta in conseguenza di procedimento penale e questo si concluda con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato perche' il fatto non sussiste o perche' il cappellano non lo ha commesso, la sospensione e' revocata ed il cappellano ha diritto a tutti gli assegni non percepiti.
Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione passata in giudicato per motivi diversi da quelli contemplati nel comma precedente, la sospensione puo' essere mantenuta qualora, nei termini previsti dal successivo comma, venga iniziato a carico del cappellano procedimento disciplinare.
Tale procedimento deve avere inizio, con la contestazione degli addebiti, entro 180 giorni dalla data in cui e' divenuta irrevocabile la sentenza di proscioglimento o di assoluzione ovvero entro trenta giorni dalla data in cui il cappellano abbia notificato all'amministrazione la sentenza stessa.
La sospensione cessa se la contestazione degli addebiti non ha luogo entro il termine di cui al precedente comma e il procedimento disciplinare, per i fatti che formano oggetto del procedimento penale, non puo' essere iniziato. In tale caso il cappellano ha diritto agli assegni non percepiti.
Qualora il procedimento disciplinare sia stato sospeso a seguito di denuncia all'autorita' giudiziaria, la scadenza dei termini predetti estingue altresi' il procedimento disciplinare che non puo' piu' essere rinnovato.
Durante la sospensione cautelare del cappellano, adottata nel corso di un procedimento disciplinare, le sue funzioni sono espletate da un sostituto, che abbia la qualifica ed i requisiti indicati nell'articolo 3. Il sostituto e' nominato, previo nulla osta dell'ordinario diocesano, dal competente ispettore distrettuale degli istituti di prevenzione e di pena per adulti o dal competente direttore del centro rieducazione minorenni ed ha diritto al trattamento economico di cui al successivo articolo 13.
Art. 12.
null
Cessa altresi' dall'incarico quando circostanze anche a lui non imputabili rendano la sua persona incompatibile con la comunita' penitenziaria.
La cessazione dell'incarico e' disposta con decreto del Ministro.
Nell'ipotesi prevista dal secondo comma il provvedimento e' adottato su proposta del capo del personale, il quale deve sentire l'interessato e l'ispettore dei cappellani, che possono presentare osservazioni scritte nel termine di dieci giorni.
Art. 13.
Il cappellano puo' assentarsi dal servizio per trenta giorni l'anno, previa autorizzazione del direttore.
Il cappellano puo', inoltre, in caso di documentata infermita', essere autorizzato dall'ispettore distrettuale ad assentarsi dal servizio per un periodo complessivo non superiore a due mesi.
Durante tali assenze egli conserva il normale trattamento economico ed e' sostituito, quando nell'istituto non presta servizio altro cappellano, da un sacerdote da lui indicato e gradito all'amministrazione. Il sostituto e' retribuito dall'amministrazione con un compenso giornaliero di importo pari ad un trentesimo della misura iniziale della retribuzione mensile spettante al cappellano.
Art. 14.
Il cappellano puo' essere autorizzato ad assentarsi dal servizio, con perdita del trattamento economico, nei seguenti casi:
a) per infermita' documentata che comporti una assenza di durata superiore a mesi due e fino ad un massimo di mesi dieci;
b) per motivi di carattere pastorale, privati e di studio per un periodo massimo di tre mesi.
L'autorizzazione e' concessa con decreto del Ministro di grazia e giustizia e, nel caso di cui alla lettera b), previo parere dell'ispettore distrettuale e dell'ispettore dei cappellani.
La durata complessiva delle assenze per i motivi di cui alle lettere a) e b) non puo' superare in ogni caso dodici mesi nel quinquennio. Superato tale termine, il cappellano viene dichiarato decaduto dall'incarico con decreto del Ministro.
Per la sostituzione del cappellano si applicano le norme previste dall'articolo 13.
Art. 15.
I cappellani e l'ispettore dei cappellani sono iscritti alle assicurazioni generali obbligatorie gestite dall'INPS, che riscuotera' per essi anche i contributi di competenza degli enti di malattia, ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 febbraio 1980, n. 33.
Ai cappellani e all'ispettore dei cappellani e' dovuta l'indennita' di fine rapporto prevista dall'articolo 9 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.
Art. 16.
Ai cappellani compete, in misura duplicata, il trattamento economico previsto dall'articolo 1 della legge 5 maggio 1976, n. 207.
All'ispettore dei cappellani e' attribuito un assegno annuo lordo di L. 2.016.000. Tale assegno, se l'ispettore dei cappellani non percepisce altri emolumenti fissi a carico dello Stato, e' aumentato a L. 4.486.440.
L'indennita' mensile supplementare prevista dalla legge 5 marzo 1963, n. 391, compete ai cappellani in servizio negli istituti indicati nelle tabelle A, B e C annesse alla presente legge nelle misure rispettivamente di lire 90.000, 60.000 e 40.000.
Le tabelle prevedute dal comma precedente possono essere modificate con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro.
All'ispettore dei cappellani compete l'indennita' supplementare mensile di L. 100.000 e, durante il periodo di missione, gli emolumenti spettanti agli impiegati statali con ex coefficiente 630.
Art. 17.
Sono abrogate, per quanto riguarda i cappellani, le norme previste dal regio decreto-legge 30 ottobre 1924, n. 1758.
Art. 18.
Ai ministri di culto diverso da quello cattolico che abbiano prestato l'assistenza religiosa prevista dall'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 26 luglio 1975, n. 354, purche' iscritti nell'elenco di cui all'ultimo comma dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e' corrisposto un compenso orario da stabilirsi con decreto del Ministro di grazia e giustizia di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro.
Art. 19.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in L. 1.414.826.908 per l'anno finanziario 1981, si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 2088 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo anno finanziario.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 marzo 1982
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ANDREATTA - LA MALFA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Tabelle
TABELLA A
LIRE 90.000
Numero SEDE Istituti Cappellani d'ordine in organico 1 Asinara Casa lavoro all'aperto 2
2 Aversa Ospedale psichiatrico giudiziario 2
3 Barcellona Ospedale psichiatrico giudiziario 2
4 Bari Casa circondariale 2
5 Capraia Casa lavoro all'aperto 1
6 Genova Casa circondariale 2
7 Gorgona Casa lavoro all'aperto 1
8 Mamone Casa lavoro all'aperto 1
9 Milano Casa circondariale 3
10 Napoli Casa circondariale 5
11 Napoli Ospedale psichiatrico giudiziario 1
12 Napoli Istituto rieducazione maschile
"Filangieri" 2
13 Palermo Casa circondariale 3
14 Palermo Istituto rieducazione maschile 1
15 Pianosa Stabilimenti penali 2
16 Porto Azzurro Stabilimenti penali 1
17 Roma Rebibbia Casa circondariale maschile 3
18 Roma Regina Coeli Casa circondariale maschile 5
19 Roma Istituto osservazione maschile
"Casal de Marmi" 1
20 Torino Casa circondariale 2
21 Roma Cappellani addetti all'ispettorato 4
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46
TABELLA B
LIRE 60.000
Numero SEDE Istituti Cappellani d'ordine in organico 1 Alessandria Casa reclusione 1
2 Alghero Casa reclusione 1
3 Arbus Casa lavoro all'aperto 1
4 Avellino Casa circondariale e casa reclusione 1
5 Augusta Casa reclusione 1
6 Bologna Casa circondariale 2
7 Brescia Casa circondariale 1
8 Brindisi Casa circondariale 1
9 Cagliari Casa circondariale 1
10 Caltanissetta Casa circondariale 1
11 Catania Casa circondariale 1
12 Civitavecchia Casa minorati fisici 1
13 Cuneo Casa circondariale 1
14 Favignana Casa reclusione 1
15 Firenze Casa circondariale 2
16 Firenze Casa reclusione maschile 1
17 Firenze Casa reclusione femminile 1
18 Fossano Casa reclusione 1
19 Fossombrone Casa minorati fisici 1
20 Isili Casa lavoro all'aperto 1
21 Lecce Casa circondariale 1
22 Lecce Casa reclusione 1
23 Lucca Casa reclusione e casa circondariale 1
24 Massa Stabilimento penale 1
25 Messina Casa circondariale 1
26 Montelupo
Fiorentino Ospedale psichiatrico giudiziario 1
27 Noto Casa reclusione 1
28 Nuoro Casa circondariale e casa reclusione 1
29 Padova Casa reclusione 1
30 Paliano Sanatorio giudiziario 1
31 Parma Casa minorati fisici 1
32 Perugia Casa reclusione 2
33 Pisa Casa circondariale e casa
minorati fisici 1
34 Potenza Casa circondariale 1
35 Procida Casa reclusione 1
36 Pescara Casa circondariale 1
37 Reggio Calabria Casa circondariale sezione minori 1
38 Reggio Emilia Ospedale psichiatrico giudiziario 1
39 Salerno Casa circondariale 1
40 San Gimignano Casa reclusione 1
41 Saluzzo Casa circondariale e casa reclusione 1
42 Santa Maria
Capua Vetere Casa circondariale 1
43 Sassari Casa circondariale 1
44 Spoleto Casa reclusione 1
45 Sulmona Casa reclusione 1
46 Taranto Casa circondariale 1
47 Trani Casa circondariale 1
48 Trapani Casa circondariale 1
49 Treviso Casa circondariale e sezione
minorati fisici 1
50 Trieste Casa circondariale 1
51 Turi Casa circondariale e casa
minorati fisici 2
52 Udine Casa circondariale 1
53 Venezia Casa circondariale maschile 2
54 Venezia Casa circondariale femminile 1
55 Verona Casa circondariale 1
56 Viterbo Casa circondariale e casa reclusione 1
57 Volterra Casa reclusione 1
58 Bari Istituto osservazione maschile 1
59 Bologna Istituto osservazione maschile 1
60 Boscomarengo Istituto rieducazione maschile 1
61 Cagliari Istituto rieducazione maschile 1
62 Catania Istituto osservazione maschile 1
63 Firenze Istituto rieducazione maschile
Prigione scuola
Riformatorio giudiziario 3
64 Lecce Istituto rieducazione maschile 1
65 Milano Istituto rieducazione maschile
"Beccaria" 1
66 Pesaro Prigione scuola e riformatorio
giudiziario 1
67 Santa Maria Istituto di osservazione maschile -
Capua Vetere Sezione riformatorio giudiziario 1
68 Torino Istituto osservazione maschile
"F. Aporti" 1
-------- 75
TABELLA C
LIRE 40.000
Numero SEDE Istituti Cappellani d'ordine in organico 1 Acireale Prigione scuola 1
2 Acqui Terme Casa circondariale 1
3 Agrigento Casa circondariale 1
4 Airola Istituto rieducazione femminile 1
5 Alba Casa circondariale 1
6 Alessandria Casa circondariale 1
7 Ancona-Iesi Casa circondariale e casa reclusione 1
8 Aosta Casa circondariale 1
9 Arezzo Casa circondariale 1
10 Ariano Irpino Casa circondariale 1
11 Ascoli Piceno Casa circondariale 1
12 Asti Casa circondariale 1
13 Avezzano Casa circondariale 1
14 Avigliano Istituto rieducazione maschile 1
15 Bassano del
Grappa Casa circondariale 1
16 Belluno Casa circondariale 1
17 Benevento Casa circondariale 1
18 Bergamo Casa circondariale 1
19 Biella Casa circondariale 1
20 Bolzano Casa circondariale 1
21 Boscomarengo Istituto rieducazione maschile 1
22 Busto Arsizio Casa circondariale 1
23 Cairo Montenotte Scuola agenti di custodia 1
24 Caltagirone Casa circondariale 1
25 Campobasso Casa circondariale 1
26 Casal Monferrato Casa circondariale 1
27 Caserta Casa circondariale femminile 1
28 Cassino Casa circondariale 1
29 Castelfranco
Emilia Casa lavoro uomini 1
30 Castiglione
delle Stiviere Istituto rieducazione maschile 1
31 Castrovillari Casa circondariale 1
32 Catanzaro Casa circondariale 1
33 Catanzaro Istituto rieducazione maschile 1
34 Chiavari Casa circondariale 1
35 Chieti Casa circondariale 1
36 Cinquefrondi Casa circondariale 1
37 Cittanova Casa circondariale 1
38 Civitavecchia Casa circondariale 1
39 Como Casa circondariale 1
40 Cosenza Casa circondariale 1
41 Crema Casa circondariale 1
42 Cremona Casa circondariale 1
43 Crotone Casa circondariale 1
44 Eboli Istituto rieducazione maschile 1
45 Enna Casa circondariale 1
46 Fermo Casa circondariale 1
47 Ferrara Casa circondariale 1
48 Foggia Casa circondariale 1
49 Forli Casa circondariale 1
50 Forli Prigione scuola 1
51 Frosinone Casa circondariale 1
52 Genova Ponte D Istituto rieducazione maschile 1
53 Gorizia Casa circondariale 1
54 Grosseto Casa circondariale 1
55 Imperia Casa circondariale 1
56 Isernia Casa circondariale 1
57 Lanciano Casa circondariale 1
58 Lanusei Casa circondariale 1
59 Lagonegro Casa circondariale 1
60 Lamezia Terme Casa circondariale 1
61 L'Aquila Casa circondariale 1
62 L'Aquila Prigione scuola 2
63 La Spezia Casa circondariale 1
64 Larino Casa circondariale 1
65 Latina Casa circondariale 1
66 Lecco Casa circondariale 1
67 Livorno Casa circondariale 1
68 Lonate Pozzolo Casa lavoro all'aperto 1
69 Locri Casa circondariale 1
70 Lodi Casa circondariale 1
71 Lucera Casa circondariale 2
72 Macerata Casa circondariale 1
73 Mantova Casa circondariale 1
74 Marsala Casa circondariale 1
75 Matera Casa circondariale 1
76 Melfi Casa circondariale 1
77 Mistretta Casa circondariale 1
78 Modena Casa circondariale 1
79 Modica Casa circondariale 1
80 Mondovi Casa circondariale 1
81 Montepulciano Casa circondariale 1
82 Monza Casa circondariale 1
83 Nicosia Casa circondariale 1
84 Nisida Istituto rieducazione maschile 1
85 Novara Casa circondariale 1
86 Novi Ligure Casa circondariale 1
87 Oristano Casa circondariale 1
88 Orvieto Stabilimento di riadattamento sociale 1
89 Padova Casa circondariale 1
90 Palermo Casa circondariale femminile 1
91 Palmi Casa circondariale 1
92 Parma Casa circondariale 1
93 Parma Scuola agenti di custodia 1
94 Patti Casa circondariale 1
95 Pavia Casa circondariale 1
96 Pesaro Casa circondariale 1
97 Piacenza Casa circondariale 1
98 Pinerolo Casa circondariale 1
99 Pistoia Casa circondariale 1
100 Pordenone Casa circondariale 1
101 Portici Scuola militare agenti di custodia 1
102 Pozzuoli Casa circondariale femminile 1
103 Ragusa Casa circondariale 1
104 Ravenna Casa circondariale 1
105 Reggio Calabria Casa circondariale 1
106 Reggio Emilia Casa circondariale 1
107 Rieti Casa circondariale 1
108 Rimini Casa circondariale 1
109 Roma Rebibbia Casa circondariale Femminile 3
110 Roma Rebibbia Casa reclusione 1
111 Rossano Casa circondariale 1
112 Rovereto Casa circondariale 1
113 Sala Consilina Casa circondariale 1
114 San Cataldo Istituto rieducazione maschile 1
115 San Remo Casa circondariale 1
116 San Severo Casa circondariale 1
117 Sant'Angelo dei
Lombardi Casa circondariale 1
118 Saliceta
S. Giuliano Casa reclusione 1
119 Savona Casa circondariale 1
120 Sciacca Casa circondariale 1
121 Siena Casa circondariale 1
122 Siracusa Casa circondariale 1
123 Sondrio Casa circondariale 1
124 Soriano nel
Cimino Casa lavoro uomini 1
125 Sulmona Casa circondariale 1
126 Tempio Pausania Casa circondariale 1
127 Teramo Casa circondariale 1
128 Termini Imprese Casa circondariale 1
129 Terni Casa circondariale 1
130 Tivoli Istituto rieducazione maschile
"N. Tommaseo" 2
131 Tolmezzo Casa circondariale 1
132 Tortona Casa circondariale 1
133 Trani Casa circondariale 1
134 Trento Casa circondariale 1
135 Urbino Casa circondariale 1
136 Urbino Istituto rieducazione maschile 1
137 Vallo della
Lucania Casa circondariale 1
138 Varese Casa circondariale 1
139 Rovigo Casa circondariale 1
140 Vasto Casa circondariale 1
141 Velletri Casa circondariale 1
142 Venezia Casa circondariale 1
143 Venezia Istituto osservazione maschile 1
144 Verbania Casa circondariale 1
145 Vibo Valentia Casa circondariale 1
146 Vicenza Casa circondariale 1
147 Vigevano Casa circondariale 1
148 Vogliera Casa circondariale 1
149 Vercelli Casa circondariale 1
-------- 154