N NORME. red.it

Modifica delle annotazioni da riportare negli estratti per riassunto degli atti di nascita.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Articolo unico

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L'estratto rilasciato per la richiesta di pubblicazione ai sensi dell'articolo 97 del codice civile deve contenere le annotazioni di cui al comma precedente e la menzione che esso e' rilasciato ai fini delle pubblicazioni matrimoniali.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 febbraio 1982
PERTINI SPADOLINI - DARIDA - ROGNONI Visto, il Guardasigilli: DARIDA