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Adesione all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti, e loro esecuzione.

Art. 1.


Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad aderire all'accordo istitutivo della Banca africana di sviluppo, adottato a Khartoum il 4 agosto 1963, nonche' ai relativi emendamenti.