Variazioni al bilancio dello Stato ed a quelli delle aziende autonome per l'anno finanziario 1981 (terzo provvedimento).
Art. 7.
Sugli stanziamenti di cui alla presente legge possono essere assunti impegni entro il termine di venti giorni dalla data di pubblicazione della legge medesima nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.