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Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 679, concernente durata dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno, con le seguenti modificazioni:
All'articolo 1, dopo il secondo comma, e' aggiunto il seguente:
"Hanno inoltre validita' fino alla stessa data di cui al precedente primo comma le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1979, n. 91".
L'articolo 2 e' soppresso.
L'articolo 4 e' soppresso.

Art. 2.


Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione delle norme del decreto-legge 28 settembre 1981, n. 541.

Art. 3.


La gestione delle opere acquedottistiche realizzate dalla Cassa per il Mezzogiorno, esercitata provvisoriamente dalla Cassa stessa ai sensi dell'articolo 33 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e successive disposizioni legislative in materia, non costituisce attivita' commerciale ai fini dell'applicazione dei tributi istituiti in forza della legge 9 ottobre 1971, n. 825, e successive modificazioni ed integrazioni.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1982
PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA