Approvazione ed esecuzione dell'accordo di cooperazione tecnica tra l'Italia ed il Brasile e del relativo scambio di note, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977.
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:
Art. 1.
Sono approvati i seguenti atti tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile, firmati a Brasilia, rispettivamente, il 30 ottobre 1972 ed il 18 novembre 1977:
a) accordo di cooperazione tecnica;
b) scambio di note sull'applicazione degli articoli VI e VIII dell'accordo di cui alla lettera a).
Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 10 dell'accordo ed alla clausola finale dello scambio di note.
Accordo
Art. 1
ACCORDO di cooperazione tecnica fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica federativa del Brasile
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile,
desiderando rafforzare le relazioni amichevoli gia' esistenti tra i due Paesi,
considerando di interesse comune promuovere e stimolare la cooperazione tecnica,
in conformita' con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale dei due Paesi,
riconoscendo i vantaggi reciproci che risulteranno da una cooperazione tecnica piu' stretta e meglio coordinata per il
raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e
avendo deciso di concludere, in uno spirito di amichevole collaborazione, un Accordo di cooperazione tecnica,
hanno designato i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, i quali convengono su quanto segue:
ARTICOLO 1.
1. I due Governi agiranno in modo da stimolare e realizzare i programmi di cooperazione tecnica, in conformita' alla legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, tenendo in considerazione le rispettive possibilita' tecniche e finanziarie ed i limiti delle loro disponibilita' di personale.
2. La cooperazione tecnica comprendera' il trasferimento, nel senso piu' ampio della parola, di conoscenze ed esperienze, che potra' essere accompagnato da aiuti materiali.
3. La cooperazione prevista dal presente Accordo sara' basata sulla partecipazione comune ad iniziative tecniche rilevanti, allo scopo di accelerare ed assicurare lo sviluppo economico ed il benessere sociale.
4. La cooperazione, cosi' come menzionata nel paragrafo precedente, avra' inizio al momento in cui il Governo che desideri avvalersi delle opportunita' offerte dall'altro Governo, formuli una richiesta esplicita e specifica. I programmi di cooperazione saranno eseguiti in conformita' con le intese tecniche che siano state convenute tra le Autorita' competenti. Queste intese acquisteranno forza esecutiva a decorrere dalla data dello Scambio di Note con cui saranno state confermate. Le Note cosi' scambiate verranno a costituire Protocolli Addizionali al presente Accordo.
Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile,
desiderando rafforzare le relazioni amichevoli gia' esistenti tra i due Paesi,
considerando di interesse comune promuovere e stimolare la cooperazione tecnica,
in conformita' con gli obiettivi di sviluppo economico e sociale dei due Paesi,
riconoscendo i vantaggi reciproci che risulteranno da una cooperazione tecnica piu' stretta e meglio coordinata per il
raggiungimento degli obiettivi sopra esposti e
avendo deciso di concludere, in uno spirito di amichevole collaborazione, un Accordo di cooperazione tecnica,
hanno designato i loro Plenipotenziari, debitamente autorizzati a tale scopo, i quali convengono su quanto segue:
ARTICOLO 1.
1. I due Governi agiranno in modo da stimolare e realizzare i programmi di cooperazione tecnica, in conformita' alla legislazione vigente in ciascuno dei due Paesi, tenendo in considerazione le rispettive possibilita' tecniche e finanziarie ed i limiti delle loro disponibilita' di personale.
2. La cooperazione tecnica comprendera' il trasferimento, nel senso piu' ampio della parola, di conoscenze ed esperienze, che potra' essere accompagnato da aiuti materiali.
3. La cooperazione prevista dal presente Accordo sara' basata sulla partecipazione comune ad iniziative tecniche rilevanti, allo scopo di accelerare ed assicurare lo sviluppo economico ed il benessere sociale.
4. La cooperazione, cosi' come menzionata nel paragrafo precedente, avra' inizio al momento in cui il Governo che desideri avvalersi delle opportunita' offerte dall'altro Governo, formuli una richiesta esplicita e specifica. I programmi di cooperazione saranno eseguiti in conformita' con le intese tecniche che siano state convenute tra le Autorita' competenti. Queste intese acquisteranno forza esecutiva a decorrere dalla data dello Scambio di Note con cui saranno state confermate. Le Note cosi' scambiate verranno a costituire Protocolli Addizionali al presente Accordo.
Art. 2
ARTICOLO 2.
La cooperazione tecnica definita nel presente Accordo e specificata nelle intese tecniche potra' consistere:
a) nella messa a disposizione di esperti, per prestare servizi consultivi ed esecutivi;
b) nella concessione di borse di studio e di perfezionamento per candidati debitamente selezionati e indicati dai rispettivi Governi, per frequentare corsi o partecipare a stages di addestramento nell'uno o nell'altro Paese o in un Paese terzo;
c) nella fornitura di attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica;
d) in qualunque altro tipo di cooperazione che, nello spirito di presente Accordo, sia stato reciprocamente concordato.
La cooperazione tecnica definita nel presente Accordo e specificata nelle intese tecniche potra' consistere:
a) nella messa a disposizione di esperti, per prestare servizi consultivi ed esecutivi;
b) nella concessione di borse di studio e di perfezionamento per candidati debitamente selezionati e indicati dai rispettivi Governi, per frequentare corsi o partecipare a stages di addestramento nell'uno o nell'altro Paese o in un Paese terzo;
c) nella fornitura di attrezzature, macchinari e materiali necessari all'esecuzione di progetti di cooperazione tecnica;
d) in qualunque altro tipo di cooperazione che, nello spirito di presente Accordo, sia stato reciprocamente concordato.
Art. 3
ARTICOLO 3.
Allo scopo di garantire una migliore esecuzione del presente Accordo, una commissione mista italo-brasiliana si riunira' periodicamente per:
a) elaborare un programma generale di cooperazione tecnica composto di progetti specifici, che costituiranno l'oggetto dei futuri Protocolli Addizionali al presente Accordo;
b) considerare tutti gli elementi rilevanti, in modo che il programma generale si integri nei piani e programmi di sviluppo dei due Paesi;
c) stabilire una procedura per l'esame e la valutazione periodica dei progetti, in modo da ottenere, nel termine piu' breve possibile, la migliore utilizzazione delle risorse in essi investite;
d) facilitare lo scambio di informazioni che rientrino nella cooperazione tecnica regolata dal presente Accordo.
Allo scopo di garantire una migliore esecuzione del presente Accordo, una commissione mista italo-brasiliana si riunira' periodicamente per:
a) elaborare un programma generale di cooperazione tecnica composto di progetti specifici, che costituiranno l'oggetto dei futuri Protocolli Addizionali al presente Accordo;
b) considerare tutti gli elementi rilevanti, in modo che il programma generale si integri nei piani e programmi di sviluppo dei due Paesi;
c) stabilire una procedura per l'esame e la valutazione periodica dei progetti, in modo da ottenere, nel termine piu' breve possibile, la migliore utilizzazione delle risorse in essi investite;
d) facilitare lo scambio di informazioni che rientrino nella cooperazione tecnica regolata dal presente Accordo.
Art. 4
ARTICOLO 4.
1. Ciascun Governo indichera', ove necessario, i tecnici per collaborare con gli esperti inviati dall'altro Governo, in conformita' al disposto dell'articolo 2 del presente Accordo. Gli esperti sono tenuti a comunicare ai predetti tecnici opportune informazioni circa i metodi, le tecnologie ed i procedimenti utilizzati nell'esecuzione dei loro compiti e circa i principi su cui si basano tali metodi, tecnologie e procedimenti, in maniera che i tecnici del Paese ricevente siano in condizione di proseguire l'esecuzione dei relativi compiti dopo la fine della missione.
2. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il personale tecnico inviato da un Governo manterra' stretti rapporti con l'altro Governo, attraverso i competenti organismi e procedera' in conformita' alle istruzioni contenute nelle intese tecniche.
1. Ciascun Governo indichera', ove necessario, i tecnici per collaborare con gli esperti inviati dall'altro Governo, in conformita' al disposto dell'articolo 2 del presente Accordo. Gli esperti sono tenuti a comunicare ai predetti tecnici opportune informazioni circa i metodi, le tecnologie ed i procedimenti utilizzati nell'esecuzione dei loro compiti e circa i principi su cui si basano tali metodi, tecnologie e procedimenti, in maniera che i tecnici del Paese ricevente siano in condizione di proseguire l'esecuzione dei relativi compiti dopo la fine della missione.
2. Nell'esecuzione dei suoi compiti, il personale tecnico inviato da un Governo manterra' stretti rapporti con l'altro Governo, attraverso i competenti organismi e procedera' in conformita' alle istruzioni contenute nelle intese tecniche.
Art. 5
ARTICOLO 5.
1. A meno che non sia diversamente convenuto, il Governo che fornisce gli esperti, le borse di studio o di perfezionamento e le attrezzature in conformita' all'articolo 2 del presente Accordo, sosterra' le spese di:
a) viaggio di andata e ritorno degli esperti e dei borsisti;
b) trasporto delle attrezzature fino al porto piu' vicino alle localita' di esecuzione del progetto.
2. A meno che non sia stato diversamente convenuto, il Governo che accoglie gli esperti inviati dall'altro Governo, sosterra' le spese di:
a) alloggio adeguato per gli esperti, oppure, se cosi' concorderanno le Parti interessate, fornira' una somma equivalente in denaro contante;
b) i viaggi interni relativi all'esecuzione del progetto.
1. A meno che non sia diversamente convenuto, il Governo che fornisce gli esperti, le borse di studio o di perfezionamento e le attrezzature in conformita' all'articolo 2 del presente Accordo, sosterra' le spese di:
a) viaggio di andata e ritorno degli esperti e dei borsisti;
b) trasporto delle attrezzature fino al porto piu' vicino alle localita' di esecuzione del progetto.
2. A meno che non sia stato diversamente convenuto, il Governo che accoglie gli esperti inviati dall'altro Governo, sosterra' le spese di:
a) alloggio adeguato per gli esperti, oppure, se cosi' concorderanno le Parti interessate, fornira' una somma equivalente in denaro contante;
b) i viaggi interni relativi all'esecuzione del progetto.
Art. 6
ARTICOLO 6.
1. Il personale tecnico inviato da un Governo ai sensi del punto a) dell'articolo 2 del presente Accordo potra', entro sei mesi dal proprio arrivo, importare, prescindendo dall'emissione della licenza di importazione, e senza la documentazione della copertura in divise estere, quando siano prescritte, e in esenzione dal pagamento delle tariffe consolari, dei diritti doganali e di qualsiasi altra tassa analoga che non costituisca l'effettiva contropartita di servizi specifici forniti:
a) il proprio bagaglio, accompagnato o no;
b) beni di uso personale e domestico, cosi' come articoli di consumo, importati per uso proprio e dei membri della propria famiglia, in conformita' con la legislazione in vigore nel Paese ricevente;
c) un autoveicolo per proprio uso personale, importato a suo nome o a nome del coniuge, purche' la durata prevista della missione sia, al minimo, di un anno. Il diritto di importazione di tale autoveicolo potra' essere sostituito dal diritto di comperare un autoveicolo fabbricato nel Paese ricevente in esenzione dai tributi previsti dalla legislazione locale. La vendita, nel Paese ricevente, dell'autoveicolo importato, o in esso comperato, sara' regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Governo locale.
2. L'autorizzazione per l'importazione prevista alla lettera c) del paragrafo 1 del presente articolo sara' concessa previa richiesta al Ministero degli affari esteri del Paese ricevente da parte dell'Ambasciata dell'altro Paese.
3. Terminata la missione ufficiale, analoghe facilitazioni saranno concesse per l'esportazione dei beni sopramenzionati, ai sensi della legislazione vigente nel Paese ricevente. Uguali facilitazioni saranno accordate per i beni di uso personale o domestico che siano stati acquistati nel Paese durante il periodo della missione, in conformita' della legislazione vigente in tale Paese.
4. Il personale tecnico menzionato nel presente articolo e le loro famiglie saranno esonerati da tutte le imposte e tasse, comprese quelle della previdenza sociale, che gravano, nel Paese ricevente, sugli assegni ed altre remunerazioni provenienti dall'estero per il pagamento dei servizi prestati in base al presente Accordo.
1. Il personale tecnico inviato da un Governo ai sensi del punto a) dell'articolo 2 del presente Accordo potra', entro sei mesi dal proprio arrivo, importare, prescindendo dall'emissione della licenza di importazione, e senza la documentazione della copertura in divise estere, quando siano prescritte, e in esenzione dal pagamento delle tariffe consolari, dei diritti doganali e di qualsiasi altra tassa analoga che non costituisca l'effettiva contropartita di servizi specifici forniti:
a) il proprio bagaglio, accompagnato o no;
b) beni di uso personale e domestico, cosi' come articoli di consumo, importati per uso proprio e dei membri della propria famiglia, in conformita' con la legislazione in vigore nel Paese ricevente;
c) un autoveicolo per proprio uso personale, importato a suo nome o a nome del coniuge, purche' la durata prevista della missione sia, al minimo, di un anno. Il diritto di importazione di tale autoveicolo potra' essere sostituito dal diritto di comperare un autoveicolo fabbricato nel Paese ricevente in esenzione dai tributi previsti dalla legislazione locale. La vendita, nel Paese ricevente, dell'autoveicolo importato, o in esso comperato, sara' regolata dalle disposizioni di legge emanate dal Governo locale.
2. L'autorizzazione per l'importazione prevista alla lettera c) del paragrafo 1 del presente articolo sara' concessa previa richiesta al Ministero degli affari esteri del Paese ricevente da parte dell'Ambasciata dell'altro Paese.
3. Terminata la missione ufficiale, analoghe facilitazioni saranno concesse per l'esportazione dei beni sopramenzionati, ai sensi della legislazione vigente nel Paese ricevente. Uguali facilitazioni saranno accordate per i beni di uso personale o domestico che siano stati acquistati nel Paese durante il periodo della missione, in conformita' della legislazione vigente in tale Paese.
4. Il personale tecnico menzionato nel presente articolo e le loro famiglie saranno esonerati da tutte le imposte e tasse, comprese quelle della previdenza sociale, che gravano, nel Paese ricevente, sugli assegni ed altre remunerazioni provenienti dall'estero per il pagamento dei servizi prestati in base al presente Accordo.
Art. 7
ARTICOLO 7.
Ciascun Governo si assume la responsabilita' per le eventuali rivendicazioni di terzi contro gli esperti inviati dall'altro Governo ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 del presente Accordo in dipendenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, ed esonerera' gli stessi da rivendicazioni od obbligazioni derivanti da tali atti; salvo quando i due Governi concordino che tali rivendicazioni od obbligazioni siano state la conseguenza di grave negligenza o di azione deliberata dei summenzionati esperti.
Ciascun Governo si assume la responsabilita' per le eventuali rivendicazioni di terzi contro gli esperti inviati dall'altro Governo ai sensi della lettera a) dell'articolo 2 del presente Accordo in dipendenza di atti compiuti nell'esercizio delle loro funzioni in base al presente Accordo, ed esonerera' gli stessi da rivendicazioni od obbligazioni derivanti da tali atti; salvo quando i due Governi concordino che tali rivendicazioni od obbligazioni siano state la conseguenza di grave negligenza o di azione deliberata dei summenzionati esperti.
Art. 8
ARTICOLO 8.
L'introduzione nel Paese ospitante di attrezzature e materiali necessari agli esperti per l'assolvimento dei loro compiti, e del materiale fornito per progetti di grande portata e lunga durata, sara' esente dalla licenza di importazione, dal certificato di copertura in divise, dai diritti consolari, dalle imposte sugli acquisti, consumi e vendite, dai diritti doganali, dalle tasse di importazione e da qualsiasi altro tributo analogo. Le spese di magazzinaggio ed altre analoghe relative a tali attrezzature e materiali saranno sostenute dal Paese ricevente.
L'introduzione nel Paese ospitante di attrezzature e materiali necessari agli esperti per l'assolvimento dei loro compiti, e del materiale fornito per progetti di grande portata e lunga durata, sara' esente dalla licenza di importazione, dal certificato di copertura in divise, dai diritti consolari, dalle imposte sugli acquisti, consumi e vendite, dai diritti doganali, dalle tasse di importazione e da qualsiasi altro tributo analogo. Le spese di magazzinaggio ed altre analoghe relative a tali attrezzature e materiali saranno sostenute dal Paese ricevente.
Art. 9
ARTICOLO 9.
I due Governi applicheranno in via ausiliaria le disposizioni dell'Accordo di base sull'assistenza tecnica tra il Brasile e le Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a Rio de Janeiro il 29 dicembre 1964.
I due Governi applicheranno in via ausiliaria le disposizioni dell'Accordo di base sull'assistenza tecnica tra il Brasile e le Nazioni Unite, le Agenzie specializzate e l'Agenzia internazionale per l'energia atomica, firmato a Rio de Janeiro il 29 dicembre 1964.
Art. 10
ARTICOLO 10.
1. Ciascun Governo notifichera' all'altro l'adempimento delle formalita' costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, le cui disposizioni decorreranno a partire dalla data dell'ultima di tali notifiche.
2. Il presente Accordo restera' in vigore per due anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di uguali durata, salvo denuncia di una delle Parti contraenti.
3. La Parte che intenda far uso della potesta' di denuncia di cui al precedente paragrafo, notifichera', in forma scritta, alla controparte, la propria intenzione di porre termine all'Accordo. In tale caso l'Accordo restera' in vigore per il periodo di sei mesi a partire dalla data della predetta notifica.
4. La denuncia non influira' sui programmi o progetti in fase di esecuzione, salvoche' i due Governi non concordino diversamente.
In fede di che, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo di cooperazione tecnica e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto e firmato nella citta' di Brasilia il giorno 30 del mese di ottobre del millenovecentosettantadue, in due esemplari, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
MARIO PEDINI
Per il Governo
della Repubblica Federativa del Brasile
CARVALHO E SILVA
1. Ciascun Governo notifichera' all'altro l'adempimento delle formalita' costituzionali necessarie all'entrata in vigore del presente Accordo, le cui disposizioni decorreranno a partire dalla data dell'ultima di tali notifiche.
2. Il presente Accordo restera' in vigore per due anni e sara' automaticamente prorogato per periodi successivi di uguali durata, salvo denuncia di una delle Parti contraenti.
3. La Parte che intenda far uso della potesta' di denuncia di cui al precedente paragrafo, notifichera', in forma scritta, alla controparte, la propria intenzione di porre termine all'Accordo. In tale caso l'Accordo restera' in vigore per il periodo di sei mesi a partire dalla data della predetta notifica.
4. La denuncia non influira' sui programmi o progetti in fase di esecuzione, salvoche' i due Governi non concordino diversamente.
In fede di che, i Plenipotenziari dei due Governi hanno firmato il presente Accordo di cooperazione tecnica e vi hanno apposto i propri sigilli.
Fatto e firmato nella citta' di Brasilia il giorno 30 del mese di ottobre del millenovecentosettantadue, in due esemplari, nelle lingue italiana e portoghese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.
Per il Governo
della Repubblica italiana
MARIO PEDINI
Per il Governo
della Repubblica Federativa del Brasile
CARVALHO E SILVA
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 25 gennaio 1982
PERTINI SPADOLINI - COLOMBO - FORMICA Visto, il Guardasigilli: DARIDA
Accordo-Note
TESTO DELLE NOTE
Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Ministro di Stato delle relazioni estere
Brasilia, DF
18 novembre 1977
Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI e VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizioni nel Paese di rinvio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione dei bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione.
MAURIZIO Bucci
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Signor Ambasciatore,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota n. 233 del 18 del corrente mese, il cui tenore, in portoghese e' il seguente:
"Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI ed VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizione nel Paese di invio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione di bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione".
In risposta, informo Vostra Eccellenza che il Governo brasiliano concorda con la proposta contenuta nella Nota sopra trascritta, la quale assieme alla presente passa a costituire un accordo interpretativo il quale entrera' in vigore nella stessa data ed avra' la stessa durata dell'Accordo di base di cooperazione tecnica.
Colgo l'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.
ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA
Sua Eccellenza l'Ambasciatore
Antonio Francisco Azeredo da Silveira
Ministro di Stato delle relazioni estere
Brasilia, DF
18 novembre 1977
Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI e VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizioni nel Paese di rinvio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione dei bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione.
MAURIZIO Bucci
Parte di provvedimento in formato grafico
TRADUZIONE NON UFFICIALE
Signor Ambasciatore,
Ho l'onore di accusare ricevuta della nota n. 233 del 18 del corrente mese, il cui tenore, in portoghese e' il seguente:
"Eccellenza,
in relazione all'Accordo di cooperazione tecnica tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, firmato a Brasilia il 30 ottobre 1972, ho l'onore di sottoporre a Vostra Eccellenza le seguenti norme interpretative per l'applicazione degli articoli VI ed VIII:
1) che l'esenzione fiscale prevista nell'articolo VI, paragrafo 4, in favore del personale tecnico inviato nel territorio di una delle Alte Parti in esecuzione dell'Accordo stesso deve interpretarsi ed intendersi come applicabile con esclusivo riferimento ai contributi di previdenza sociale ed alle imposte dirette sui redditi afferenti alle remunerazioni percepite nel corso della missione, in dipendenza del servizio prestato nel Paese ospitante ed assoggettabili ad imposizione nel Paese di invio;
2) che le altre esenzioni di carattere doganale e fiscale previste dallo stesso articolo VI debbono intendersi applicabili nei limiti delle disposizioni legislative in vigore nel Paese ospitante, ferma restando la totale franchigia per l'importazione ed esportazione di bagagli, masserizie ed effetti personali dei tecnici inviati per l'esecuzione dell'Accordo e delle loro famiglie, compresa un'autovettura destinata all'uso personale loro e delle famiglie;
3) che le esenzioni doganali e fiscali previste nell'articolo VIII per l'importazione e l'esportazione degli equipaggiamenti e di materiali impiegati nei lavori svolti nell'ambito di applicazione dell'Accordo debbono intendersi applicabili nella misura in cui:
a) le esenzioni doganali siano compatibili con gli impegni di natura internazionale assunti da ciascuna delle due Parti ed in particolare, per quanto si riferisce all'Italia, con gli impegni derivanti dalla sua qualita' di membro della Comunita' economica europea;
b) le esenzioni di imposte interne indirette siano uguali a quelle che la legislazione interna consente di accordare ai corrispondenti prodotti nazionali destinati agli stessi usi.
Se da parte brasiliana si concorda con quanto precede, propongo che la presente Nota e quella di risposta di Vostra Eccellenza, costituiscano un accordo in materia, che entrera' in vigore allo stesso momento ed avra' la stessa durata dell'Accordo di cooperazione tecnica sopra menzionato.
Colgo l'opportunita' per presentare a Vostra Eccellenza i sensi della piu' alta stima e considerazione".
In risposta, informo Vostra Eccellenza che il Governo brasiliano concorda con la proposta contenuta nella Nota sopra trascritta, la quale assieme alla presente passa a costituire un accordo interpretativo il quale entrera' in vigore nella stessa data ed avra' la stessa durata dell'Accordo di base di cooperazione tecnica.
Colgo l'opportunita' per rinnovare a Vostra Eccellenza i sensi della mia piu' alta considerazione.
ANTONIO F. AZEREDO DA SILVEIRA