N NORME. red.it

Durata in carica dei rappresentanti del personale nei consigli di amministrazione presso i Ministeri.

Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge:

Art. 1.


La lettera d) del primo comma dell'articolo 146 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificata dall'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e' ulteriormente modificata nel modo seguente:
"d) da rappresentanti del personale in numero pari ad un terzo, e comunque non inferiore a quattro, dei componenti di cui alle lettere a), b) e c), da nominare all'inizio di ogni quadriennio, con decreto del Ministro, sulla base delle elezioni svolte ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721".

Art. 2.


La durata in carica dei rappresentanti del personale facenti attualmente parte dei consigli di amministrazione e di organismi similari e' elevata a quattro anni.

Art. 3.


La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 22 gennaio 1982
PERTINI SPADOLINI Visto, il Guardasigilli: DARIDA